(426) COSTA e SCIASCIA. - Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)
(1145) GIORDANO ed altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo
(2448) PICHETTO FRATIN. - Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo
(2543) FANTETTI. - Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo
(2686) FIORONI ed altri. - Disciplina delle attività di produzione di generi alimentari
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 68, 426, 1145, 2448 e 2543, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2686 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2686, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 68, 426, 1145, 2448 e 2543 e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 68, 426, 1145, 2448 e 2543, nella seduta dell'8 giugno scorso.
Il presidente GARRAFFA avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2686 della senatrice Fioroni, concernente l'attività di produzione di generi alimentari e, in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame del provvedimento agli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE, in sostituzione del senatore Fantetti, relatore, illustra quindi il disegno di legge n. 2686, che disciplina l’esercizio dell’attività artigianale di produzione di generi alimentari, comprendente le fasi di preparazione, lavorazione, conservazione, cottura, confezionamento e commercializzazione dei prodotti dolciari e di pasticceria, biscotteria, confetteria, cioccolateria, gelateria, dei prodotti da forno e di panificazione, dei prodotti lattiero-caseari, a base di carne, vegetali trasformati, della pasta fresca, di altri prodotti di origine animale, nonché dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, ivi comprese le attività di gastronomia, rosticceria e pizzeria, stabilendo i princìpi fondamentali per l’esercizio di tali fondamentali attività e le condizioni per accedere alla relativa professione, nel rispetto della tutela della concorrenza del mercato, dei consumatori e della qualità delle produzioni.
In particolare, l'articolo 1 stabilisce i princìpi generali della disciplina dell’attività professionale di produzione di generi alimentari; l’articolo 2 disciplina le modalità di accesso all’esercizio dell’attività di produzione di tali generi. Il riconoscimento dell'abilitazione professionale è subordinato al superamento di un esame teorico-pratico, il quale deve essere preceduto dallo svolgimento di un corso di qualificazione professionale. L'articolo 3 stabilisce le competenze regionali in materia. L'articolo 4 prevede che l'esercizio dell'attività artigianale di produzione di generi alimentari è soggetta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività e, al pari di altre attività professionali, non può essere subordinata al rispetto del criterio di distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, né al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. L'articolo 5 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che svolgono l'attività di produzione di generi alimentari in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, mentre l'articolo 6 prevede norme transitorie per salvaguardare le attività già avviate.
La senatrice FIORONI (PD) interviene per sottolineare l'importanza della tutela delle attività artigianali di produzione, commercializzazione e vendita dei generi alimentari, che vanno valorizzate nel contesto sociale dove sono maturate le esperienze e le tradizioni.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.