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Legislatura 16ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 221 del 15/06/2011


 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)

 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2011

221ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

GARRAFFA 

indi del Presidente

CURSI 

       

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1507) LI GOTTI ed altri.  -  Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(1920) BUBBICO ed altri.  -  Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare  

(1998) POLI BORTONE.  -  Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare  

(2267) VICARI ed altri.  -  Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

 

Il presidente GARRAFFA comunica che il Comitato ristretto, istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo, ha terminato il proprio ampio e approfondito lavoro istruttorio e, dopo aver svolto diverse audizioni, ha definito un testo unificato di tutti i provvedimenti all'esame (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), che propone di adottare per il prosieguo dell'esame.

 

La Commissione conviene.

 

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per il 30 giugno 2011, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al suddetto testo unificato.

 

La Commissione conviene.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

 

(68) LEGNINI.  -  Misure per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo  

(426) COSTA e SCIASCIA.  -  Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)  

(1145) GIORDANO ed altri.  -  Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo  

(2448) PICHETTO FRATIN.  -  Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo  

(2543) FANTETTI.  -  Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo  

(2686) FIORONI ed altri.  -  Disciplina delle attività di produzione di generi alimentari

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 68, 426, 1145, 2448 e 2543, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2686 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2686, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 68, 426, 1145, 2448 e 2543 e rinvio)  

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 68, 426, 1145, 2448 e 2543, nella seduta dell'8 giugno scorso.

 

Il presidente GARRAFFA avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2686 della senatrice Fioroni, concernente l'attività di produzione di generi alimentari e, in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame del provvedimento agli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.

 

La Commissione conviene.

 

Il PRESIDENTE, in sostituzione del senatore Fantetti, relatore, illustra quindi il disegno di legge n. 2686, che disciplina l’esercizio dell’attività artigianale di produzione di generi alimentari, comprendente le fasi di preparazione, lavorazione, conservazione, cottura, confezionamento e commercializzazione dei prodotti dolciari e di pasticceria, biscotteria, confetteria, cioccolateria, gelateria, dei prodotti da forno e di panificazione, dei prodotti lattiero-caseari, a base di carne, vegetali trasformati, della pasta fresca, di altri prodotti di origine animale, nonché dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, ivi comprese le attività di gastronomia, rosticceria e pizzeria, stabilendo i princìpi fondamentali per l’esercizio di tali fondamentali attività e le condizioni per accedere alla relativa professione, nel rispetto della tutela della concorrenza del mercato, dei consumatori e della qualità delle produzioni.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce i princìpi generali della disciplina dell’attività professionale di produzione di generi alimentari; l’articolo 2 disciplina le modalità di accesso all’esercizio dell’attività di produzione di tali generi. Il riconoscimento dell'abilitazione professionale è subordinato al superamento di un esame teorico-pratico, il quale deve essere preceduto dallo svolgimento di un corso di qualificazione professionale. L'articolo 3 stabilisce le competenze regionali in materia. L'articolo 4 prevede che l'esercizio dell'attività artigianale di produzione di generi alimentari è soggetta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività e, al pari di altre attività professionali, non può essere subordinata al rispetto del criterio di distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, né al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. L'articolo 5 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che svolgono l'attività di produzione di generi alimentari in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, mentre l'articolo 6 prevede norme transitorie per salvaguardare le attività già avviate.

 

La senatrice FIORONI (PD) interviene per sottolineare l'importanza della tutela delle attività artigianali di produzione, commercializzazione e vendita dei generi alimentari, che vanno valorizzate nel contesto sociale dove sono maturate le esperienze e le tradizioni.

 

 

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e sulle nuove prospettive del commercio estero   

 

Il presidente CURSI evidenzia come la pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi alle esportazioni delle piccole e medie imprese per il primo trimestre di quest'anno confermino quei segnali di ripresa che già si avvertivano da più parti. Un segnale particolarmente importante per il nostro Paese, che fonda la propria economia sull'abilità di questi imprenditori nell'affermazione costante del valore del Made in Italy.

Parimenti, il recente affidamento della delega al commercio estero al sottosegretario per lo sviluppo economico, onorevole Catia Polidori, stimola a riprendere il confronto con il Governo, le imprese e gli altri soggetti istituzionali per esercitare quel ruolo che la politica deve avere nella guida dei processi di sviluppo e nella creazione delle necessarie sinergie.

Ritiene pertanto utile che la Commissione approfondisca tali tematiche in una apposita indagine conoscitiva sugli strumenti per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e sulle nuove prospettive del commercio estero, che consenta alla Commissione di acquisire utili elementi conoscitivi attraverso un apposito ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati, tra i quali il Ministero dello sviluppo economico, i Commissari europei competenti, il responsabile per le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, Confindustria, R.ETE. Imprese Italia, ICE, Simest, Invitalia e le altre società che si occupano di internazionalizzazione delle imprese, e lo svolgimento di sopralluoghi in Italia e all'estero mirati all'acquisizione sul posto di elementi informativi.

Avverte infine che, ove la Commissione concordi, procederà ad inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, riservandosi comunque di integrare il programma delle audizioni e di definire eventuali sopralluoghi ove fossero giudicati necessari per acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

 

La Commissione conviene.

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I NN. 

N. 1507, 1920, 1998, 2267

NT1

Il Comitato Ristretto

Art. 1.

(Delega al Governo per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi)

 

 Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle stesse le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni necessarie alla loro armonizzazione, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative e di garantire lo sviluppo delle suddette attività secondo i più avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza. Il decreto è adottato, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti sono resi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, che il Governo deve inoltrare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il suddetto termine, il decreto é emanato anche senza i predetti pareri. La delega è esercitata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili.

 

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi di competenza statale;

b) ricognizione delle funzioni amministrative in materia di conferimento e gestione dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione e definizione dei ruoli concorrenti di Stato e regioni;

c) previsione di adeguati poteri sostitutivi per i progetti strategici, anche ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;

d) definizione dei necessari controlli, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 4, sullo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi secondo i più elevati standard internazionali di qualità e sicurezza;

e) aggiornamento, ove necessario, delle norme di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, con particolare riguardo alla ricerca di idrocarburi in mare;

f) riordino della destinazione dell'aliquota di prodotto per le concessioni di coltivazione prevedendo che, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, tale aliquota, comprensiva dell'aumento disposto dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, non sia superiore al 10 per cento. Per le produzioni ottenute in mare l'aliquota per gli idrocarburi liquidi dev'essere pari al 4 per cento fino a 250.000 tonnellate per anno, pari al sette per cento da 250.000 a 500.000 tonnellate per anno e del 10 per cento oltre le 500.000 tonnellate per anno; per gli idrocarburi gassosi la medesima aliquota dev'essere pari al 7 per cento fino ad un miliardo di metri cubi per anno e del 10 per cento oltre tale soglia produttiva;

g) aggiornamento dei canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione;

h) riconoscimento di benefici per i residenti nelle zone in cui si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi, secondo modalità da definire d'intesa tra lo Stato e le regioni interessate, per un ammontare non superiore al 10 per cento delle somme derivanti dall'aliquota applicata sulle produzioni in terraferma;

i) destinazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera f), al netto dei benefici di cui alla lettera h), nonché della quota di cui all'articolo 4, comma 12, secondo la seguente ripartizione:

1) per le produzioni ottenute sulla terraferma, in misura pari al 50 per cento alle regioni di insediamento degli impianti produttivi e in misura pari al 50 per cento complessivo ai comuni di ubicazione degli impianti e agli eventuali comuni limitrofi il cui confine sia a distanza non superiore a due chilometri dagli stessi impianti;

2) per le produzioni ottenute nel mare territoriale, in misura pari al 50 per cento alle regioni e in misura pari al 50 per cento complessivo ai comuni rivieraschi ubicati entro il raggio di dodici miglia dalle installazioni e agli eventuali comuni sede delle centrali di raccolta, secondo modalità da definire d'intesa tra le regioni e i comuni interessati;

l) destinazione delle risorse di cui alla lettera i), punti 1 e 2, alle regioni e ai comuni siti nelle zone dove si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi al fine di sviluppare l'occupazione e le attività economiche, di migliorare la tutela dell'ambiente, della salute pubblica, del patrimonio infrastrutturale, di ridurre la fiscalità locale e di valorizzare e tutelare il territorio, nonché al fine di ridurre del prezzo ai distributori dei carburanti per i residenti nelle zone medesime;

m) previsione di misure atte a promuovere la partecipazione delle regioni e degli enti locali, anche attraverso società partecipate, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai progetti di esplorazione e di coltivazione degli idrocarburi.

 

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le modalità previsti dal presente articolo.

 

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Art. 2.

(Disposizioni finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio)

 

 Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

 

 Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

 

 

 

Art. 3.

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

 

 All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

        a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;

        b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

        c) permesso di ricerca in prima proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato;

        d) permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;

        e) concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato;

        f) concessione di coltivazione in proroga: 24.000 euro per chilometro quadrato;

        g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 4.000 euro per chilometro quadrato;

        h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato».

 

 

Art. 4.

(Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive)

 

 Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta all'indirizzo e alla sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali del sottosuolo, nonché di garantire la salute dei lavoratori nel settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia le competenze e le risorse umane e strumentali degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e del Ministero dello sviluppo economico.

 

 L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione di verifiche e di ispezioni relative alla sicurezza. Nella relazione l'Agenzia può segnalare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alle necessità di assicurare elevati standard di sicurezza per le attività estrattive. La relazione è trasmessa al Parlamento a cura del Ministro dello sviluppo economico.

 

 L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, gestisce e coordina i procedimenti di conferimento dei titoli minerari e i procedimenti autorizzativi relativi alla gestione delle attività minerarie, assicurando il raccordo delle attività procedurali degli organismi dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

 

4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

        a) gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;

        b) organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, sicurezza di impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare;

        c) controllo e ottimizzazione della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e verifiche relative alla corresponsione delle aliquote cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), punti 1 e 2;

        d) coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delle amministrazioni locali;

        e) monitoraggio dei tempi di svolgimento dei procedimenti di cui alla lettera d) ed esercizio di poteri sostitutivi;

        f) partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti.

 

    5. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:

        a) gestione risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente alla gestione delle procedure di conferimento dei titoli minerari ed alla gestione tecnico-amministrativa dei suddetti titoli, degli accordi e delle convenzioni;

        b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici, competente allo svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezza degli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, nonché all'applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di sicurezza e dei piani di emergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.

 

    6.     Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti.

 

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione, le attività di vigilanza e dell'Agenzia, nonché il numero delle unità di personale ad essa adibito. Il suddetto personale deve comunque essere compatibile con le risorse finanziarie di cui al comma 12 del presente articolo.

 

8. Il compenso spettante al Direttore generale dell'Agenzia è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

 

9. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni.

 

10. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli tecnici degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico confluiscono nell'Agenzia, entro i limiti di cui al comma 12.

 

12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, da definire con un decreto del Ministro dello sviluppo economico e comunque non superiore al sette per cento, del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f).

 

 

 

Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

 

Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.