Richiama poi l'attenzione sugli emendamenti da lui presentati con riferimento all'articolo 8, comma 6: esso contiene una disposizione che potrebbe dare luogo a una forma di neocentralismo regionale e all'impropria istituzione di ambiti subprovinciali, in contrasto anche con la rinnovata concentrazione di funzioni nell'ente provincia, attraverso la definizione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica: questa operazione è funzionale allo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni previste all'articolo 2, comma 1. Tra l'altro, quella previsione riguarda un numero elevato di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 100.000 abitanti, e spesso comuni di dimensioni anche ragguardevoli. Pertanto i suoi emendamenti, con diversi interventi, tendono a precisare e a limitare le potestà regionali in materia.
Infine, illustra l'emendamento 15.4, diretto a precisare i criteri della delega al Governo, che altrimenti risulterebbe illegittima, per l'individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino ai fini della concentrazione degli uffici delle amministrazioni periferiche nell'ufficio territoriale del Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.