ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2259
ordini del giorno
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni la funzione di promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni le funzione di programmazione e regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni le funzioni di organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e di riscossione dei relativi tributi.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni le funzioni di gestione, valorizzazione e conservazione dei beni ambientali di interesse comunale.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni i compiti in materia di sicurezza urbana.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di applicare per i comuni ad alta valenza turistica, oltre alla classificazione sulla base della popolazione residente, anche il dato delle presenze medie stagionali, al fine di una più esatta definizione del dimensionamento strutturale, organizzativo e finanziario dell'ente.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire presso la Conferenza Unificata un comitato paritetico, composto da rappresentanti tecnici dello Stato e da rappresentanti tecnici degli enti, con i compiti di raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge, monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di equilibrio della finanza pubblica, di prevedere con successivi provvedimenti forme di finanziamento tese alla istituzione nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti del servizio del difensore civico che, allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnali gli abusi, le disfunzioni, le carenze, nonché i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Il Senato,
premesso che:
è forte la richiesta di dar luogo ad una semplificazione dei livelli istituzionali, al fine di promuovere gli effettivi interessi delle locali comunità la cui amministrazione, servizi e risorse risultano sempre più «intrappolati» in troppi livelli di governo;
l'articolo 114 della Costituzione – compreso nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione medesima – ha invece previsto un irrigidimento costituzionale dell'ente, contravvenendo a tutte le considerazioni che, soprattutto negli anni Settanta, si erano svolte proprio in connessione con l'avvento generalizzato dell'ordinamento regIonale;
le province sono, infatti, per lo più intese non come espressioni di autonomie, ma come diramazioni periferiche dell'autorità statale e, nella confusione di queste due dimensioni, la provincia raramente è riconosciuta quale «ente intermedio tra regione e comune»;
si profila necessario un drastico alleggerimento del reticolo amministrativo territoriale, al fine di promuovere aggregazioni spontanee di comuni per la gestione dei servizi in forme anche consortili;
ciò comporterebbe una riduzione della spesa pubblica, in linea con l'attuale esigenza di organici e strutturali interventi di razionalizzazione delle risorse, tramite la riduzione dei «centri di spesa», senza penalizzare i servizi ai cittadini, dal momento che si possono potenziare gli enti erogatori più prossimi agli stessi;
l'articolo 14 del testo, nell'atto Camera n. 3118, che prevedeva una delega al Governo per la razionalizzazione e riduzione delle province, è stato soppresso;
si segnala, peraltro, che, in un primo momento, la Commissione affari costituzionali aveva approvato un emendamento al testo originario, che limitava la soppressione solo alle province con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, ovvero 150.000, laddove il territorio fosse montano per oltre il 50 per cento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di avviare un approfondito studio, allo scopo di definire un processo di razionalizzazione delle province e di riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali, nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attivare negli enti locali con popolazione superiore a 100 mila abitanti, un servizio di auditing interno, per il controllo di regolarità amministrativa.
Il Senato,
premesso che:
in tutti i paesi europei è riconosciuta la funzione di vertice in capo ai Dirigenti territoriali mentre l'Italia si presenta, al confronto europeo, con un modello organizzativo di assoluta incertezza,
impegna il Governo:
a prevedere l'opportunità di chiarire con gli strumenti che riterrà più opportuni ed in maniera inequivoca, ai fini della compiuta attuazione delle funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla luce della soppressione dei dirigenti generali nei comuni fino a 100 mila abitanti, la collocazione del contratto dei segretari comunali e provinciali nell'area della dirigenza, nell'ambito del comparto regioni ed autonomie locali.
Art. 1
Al comma 1, dopo le parole: «lettera p)», inserire le seguenti: «e dell'articolo 118».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1 sopprimere la parola: «province».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, sostituire la parola: «favorisce» con la parola: «stabilisce».
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione.
BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente legge disciplina inoltre le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 2, sostituire le parole: «alla disciplina del» con le seguenti: «al».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «uno», inserire la seguente: «solo».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dei piccoli comuni» con le seguenti: dell'unione dei comuni».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e del consiglio provinciale».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. È istituito. entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti. composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, Il comma della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione degli articoli 117, Il comma e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione».
BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Stato e regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge. A tale fine osservano i seguenti princìpi:
a) individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, città metropolitane e province da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
b) disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali con legge statale o regionale, nelle materie di rispettiva competenza;
c) riassetto organico ed unitario delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative, individuando con chiarezza il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale;
d) esercizio associato di determinate funzioni amministrative da parte degli enti di minori dimensioni demografiche sulla base del principio di adeguatezza».
Sopprimere il comma 4.
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 4, sopprimere le parole: «e delle province».
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso la Conferenza Unificata, un Comitato paritetico di dodici componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo;
b) raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, comma 2 e dell'articolo 118 della Costituzione,
c) raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge;
d) monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali».
BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine della predisposizione degli atti istruttori relativi ai provvedimenti attuativi dei decreti delegati di cui alla presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», una apposita sede di coordinamento cui partecipano i rappresentanti del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i rappresentanti dei Ministri interessati e un numero almeno pari di rappresentanti di regioni ed enti locali. Spetta altresì a tale sede la verifica e il monito raggio dei tempi e delle modalità dei processi di individuazione, allocazione e conferimento delle funzioni amministrative e delle relative risorse, da parte dello Stato e delle regioni, nonché il coordinamento delle iniziative relative all'attuazione del federalismo fiscale».
Art. 2
All'articolo 2, premettere il seguente:
«Art. 02. – (Funzioni fondamentali essenziali per il funzionamento dei Comuni e delle Province) - 1. Sono funzioni fondamentali dei comuni e delle province, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:
a) la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) la gestione finanziaria e contabile;
e) l'informazione, la statistica e la raccolta ed elaborazione dei dati;
f) il controllo interno;
g) l'assunzione e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale;
h) la polizia locale e la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza».
Conseguentemente:
All'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) a g);
All'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere da a) a g).
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. – (Funzioni fondamentali dei comuni) - 1. Ferme restando le funzioni che spettano ai comuni ai sensi degli articoli 114 e 117, sesto comma, della Costituzione, o che sono loro conferite dallo Stato e dalle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni:
a) l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione del personale, il controllo interno; la gestione finanziaria e contabile, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente; la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici;
b) l'organizzazione della polizia municipale; l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa, commerciale e tributaria, inerenti ai settori e ai tributi di competenza comunale;
c) l'edilizia scolastica e l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi i nidi d'infanzia, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
d) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente; la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale;
e) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione di ambito comunale; il rilascio dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, la vigilanza e il controllo sull'attività edilizia; la classificazione, la pianificazione, la vigilanza e il controllo sulle emissioni acustiche;
f) l'erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, come definiti dall'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo n. 112/982; nonché la progettazione e la realizzazione della rete, dei servizi sociali; le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, lettere da a) a f), del decreto legislativo n. 112/983.
2. Le funzioni di cui alle lettere a, b), c), d), e), f) del comma 1 del presente articolo esplicitano il contenuto delle funzioni fondamentali tra quelle indicate, rispettivamente, dalle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 3 dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esclusivamente ai fini dell'attuazione di detta legge, resta fermo il sistema di finanziamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo e di tutte quelle indicate dall'articolo 21, comma 3, lettere da a) ad f) della legge 5 maggio 2009, n. 42, come disciplinato dal medesimo articolo 21 per il periodo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera e).
3. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».
Al comma 1, premettere, le seguenti parole: «Fermo restando il riconoscimento ai Comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione e».
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
All'alinea sostituire le parole: «Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni» con le seguenti parole: «Fermo restando il riconoscimento ai Comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo e delle funzioni amministrative già assegnate, in attuazione dei principi di sussidiari età, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione»;
dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale»;
sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza»;
sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati»;
alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso gli sportelli unici»;
alla lettera l) sostituire le parole: «ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente» con le seguenti: «fermo restando la funzione di coordinamento dello Stato al fine di garantire l'uniformità fiscale»;
dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi»;
alla lettera t) premettere alle parole: «la gestione e la» le seguenti parole: «la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali e»;
alla lettera aa) sostituire le parole: «i compiti in materia di servizi anagrafici» con le seguenti: «la gestione dei servizi anagrafi ci e i compiti in materia elettorale e statistica e informativa».
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale».
AI comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza».
AI comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione della gestione dei servizi pubblici a carattere economico».
Al comma 1 lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compresi i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare i servizi digitali in banda larga».
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) promozione dello sviluppo economico del territorio».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
AI comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati, in coerenza con la programmazione quadro regionale».
AI comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati».
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «coordinamento» inserire le seguenti: «e la vigilanza».
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «la programmazione regionale» con le seguenti: «l'autonomia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso gli sportelli unici».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso gli sportelli unici.».
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;».
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) la gestione del catasto edilizio urbano e dei terreni;».
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «urbanistica e di».
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributI».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;».
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) attuazione di interventi relativi alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) l'attuazione di interventi relativi alla manutenzione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale;».
Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «e dei bacini di traffico» inserire le seguenti: «di ambito comunale».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «di primo grado» aggiungere le seguenti: «e di secondo grado».
Al comma 1, lettera t), premettere seguenti parole: «La programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali e».
Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «la gestione» con le seguenti: «la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali».
Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «illeciti amministrativi» inserire le seguenti: «anche in materia edilizia».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, sostituire la lettera z), con la seguente:
«z) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti stabiliti dalla normativa vigente, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e successive modificazioni;».
Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «polizia amministrativa» inserire le seguenti: «sicurezza urbana».
Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale» con le seguenti: «la gestione dei servizi anagrafici e i compiti in materia elettorale e dei sistemi informativo-statistici automatizzati in collegamento con il sistema statistico nazionale».
Al comma 1 , dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:
«bb) le funzioni in materia di toponomastica».
Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:
«bb) la determinazione dello stemma comunale, il gonfalone, la bandiera».
Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:
bb) la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali.
Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:
«bb) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale».
Art. 3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Funzioni fondamentali delle province)
1. Ferma restando la programmazione regionale, spettano alle province, quali enti di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, nei seguenti settori:
a) nel settore «sviluppo economico, sociale e delle attività produttive» in particolare:
1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;
2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;
3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;
4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore;
5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) nel settore «territorio, ambiente e infrastrutture» in particolare:
1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;
2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risana mento delle aree ad elevato rischio ambientale;
3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;
4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, progettazione, gestione e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;
2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali sia necessario garantire, in ossequio al principio dì sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.
3. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, costituiscono in via ordinaria le conferenze di programmazione, nelle materie di propria competenza, avvalendosi degli uffici provinciali.
4. Il personale adibito alle funzioni provinciali ridotte o soppresse è posto in quiescenza alla scadenza del contratto di lavoro e il relativo posto è soppresso dalla pianta organica. In via transitoria può essere distaccato presso altri Comuni del territorio provinciale previa intesa tra gli enti interessati.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Funzioni fondamentali delle province)
1. Ferme restando le funzioni che spettano alle province ai sensi degli articoli 114 e 117, sesto comma, della Costituzione, o che sono loro conferite dallo Stato e dalle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali delle province:
a) l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione del personale, il controllo interno; la gestione finanziaria e contabile, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;
b) l'edilizia scolastica e l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
c) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico di ambito provinciale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato di ambito provinciale;
d) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad essa inerente;
e) l'autorizzazione e il controllo dello smaltimento dei rifiuti; l'autorizzazione e il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la difesa del suolo; la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio; l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia e il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 112/98;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi del mercato del lavoro.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) d), e), f) del comma 1 del presente articolo esplicitano il contenuto delle funzioni fondamentali tra quelle indicate, rispettivamente, dalle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 4 dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esclusivamente ai fini dell'attuazione di detta legge, resta fermo il sistema di finanziamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo e di tutte quelle indicate dall'articolo 21, comma 4, lettere da a) ad f) della legge 5 maggio 2009, n. 42, come disciplinato dal medesimo articolo 21 per il periodo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera e).
3. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
1. Le funzioni già se esercitate dalle province sono attribuite rispettivamente ai comuni, alla unione dei comuni e alle città metropolitane con delega al governo da esercitarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea sopprimere le seguenti parole: «Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni,»;
alla lettera f), premettere alle parole: «l'organizzazione», le seguenti parole: «l'assunzione e»;
alla lettera h), aggiungere infine le parole: «e la pianificazione strategica e delle reti infrastrutturali;»;
sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) l'organizzazione e la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo, delle politiche della montagna e del demanio idrico, marittimo, fluviale e lacuale, nel rispetto della programmazione regionale;».
alla lettera m), dopo le parole: «smaltimento dei rifiuti» inserire le seguenti: «e dei servizi idrici».
sostituire la lettera n) con la seguente:
«n) la caccia e la pesca nelle acque interne, la protezione della flora e della fauna e la gestione dei parchi e delle riserve naturali di ambito provinciale o sub provinciale;».
dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio provinciale e la raccolta e il coordinamento delle proposte dei comuni e delle forme associative comunali ai fini di un adeguato esercizio delle funzioni».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «delle province», inserire le seguenti: «nelle more della loro soppressione».
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza provinciale».
Al comma 1, lettera f), dopo le parole «ambito provinciale»; inserire le seguenti: «compresi i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare i servizi digitali in banda larga».
Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «e dei bacini di traffico» inserire le seguenti: «di ambito provinciale», e, dopo le parole «dei servizi di trasporto pubblico» sostituire la parola «locale» con la seguente: «provinciale».
Al comma 1, dopo la lettera s), inserire la seguente:
«s-bis) l'organizzazione dei censimenti nazionali, la raccolta e la elaborazione dei dati inerenti le materie di competenza regionale, in sinergia con le altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici.»
Art. 4
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «delle regioni», inserire le seguenti: «e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di ambito metropolitano»;
b) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di ambito metropolitano».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«4-bis.
1. In attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 23, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, per la istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni».
Art. 5
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)
Le regioni assicurano il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1 sopprimere le parole: «alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o».
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Se la legge regionale lo prevede, in deroga al procedimento di cui al comma 1, le province possono affidare l'esercizio di funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge ad unioni di comuni o altre forme associative disciplinate dalla legge regionale costituite nel territorio provinciale, che le esercitano limitatamente al territorio dei comuni associati».
Art. 6
Al comma 1, sostituire le parole: «Le funzioni fondamentali» con le seguenti parole: «Le materie rientranti nelle funzioni fondamentali».
Al comma 1, sostituire le parole: «Le funzioni fondamentali» con le seguenti: «Le materie rientranti nelle funzioni fondamentali».
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «o dalla legge regionale, secondo il» con le seguenti: «nel rispetto del»;
b) sopprime le parole: «commi secondo, terzo e quarto».
Al comma 1, dopo le parole: «legge statale» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Stato e Regioni, nell'esercizio delle loro competenze legislative, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge. A tal fine osservano i seguenti principi:
a) riassetto organico ed unitario delle funzioni amministrative in stretto raccordo con funzioni fondamentali individuate nella presente legge, per definire con chiarezza il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo;
b) accorpamento e soppressione di enti intermedi e strumentali e contestuale riordino e semplificazione dell'amministrazione statale e regionale in attuazione degli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118 della Costituzione».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2 sopprimere le parole: «le province e».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni, delle Città metropolitane e delle Province che prevedono prioritariamente l'attribuzione di compartecipazioni a tributi erariali, tributi propri e finanziamenti perequativi».
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni fondamentali tenendo conto anche dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa di tutto il territorio nazionale. Per i comuni, di cui all'articolo 20 della presente legge, al fine di agevolare le azioni previste dal presente comma, si possono prevedere accordi con altri enti locali».
Art. 7
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7.
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali e regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti e agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.
2. In via residuale, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, il buon andamento e l'adeguatezza nell'esercizio delle funzioni fondamentali, la disciplina regionale assicura i necessari strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento, anche prevedendo i casi nei quali l'esercizio di specifici compiti e attività rientranti nelle funzioni di cui al comma l possono essere esercitati dalla Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà e per ragioni di unitarietà, previa consultazione degli enti locali nelle forme previste dalle leggi regionali e, nel caso di provvedimenti non a valenza generale, in accordo con gli enti interessati».
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le funzioni fondamentali e proprie delle province vengono trasferite interamente alle rispettive città metropolitane al momento della costituzione di queste ultime».
Art. 8
Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:
«1. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.
2. Ai fIni dell'articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 2010, n. 78, e fIno alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21,comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunitò montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata La medesima funzione non puo'essere svolta da più di una forma associativa.
5. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «debbono».
Al comma 2, dopo le parole: «la natura» inserire le seguenti: «morfologica del territorio e».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2 sostituire le parole: «mediante la costituzione di un» con la seguente: «dalla».
BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo lo parola: «mediante», inserire lo seguente parola: «convenzione o»;
b) al comma 3, sopprimere le seguenti lettere: «u» e «z»;
c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata»;
d) al comma 7, sostituire le parole: «esclusivamente la convenzione e l'unione dei comuni di cui rispettivamente, agli articoli 30 e 32» con le seguenti parole: «quelle di cui agli articoli 30, 32 e 34».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
3-bis. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 3 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3-ter. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 32» lettera a), nel comma 3 ivi richiamato aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto prevede altresì la riduzione del numero dei componenti degli organi e delle relative indennità per i Comuni compresi nell'unione.».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 3 sopprimere le parole: «lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u), v), z) e aa)».
Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 3 sostituire le parole: «Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u), v), z) e aa)» con le seguenti: «Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), n), o), q), z)».
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 3, la Regione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo accordo con l'ANCI, regionale, in quanto Associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, salve le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo, definisce programmi di riordino istituzionale territoriale, in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l'esercizio in forma associata delle funzioni individuate dal comma 3 da parte dei Comuni aventi popolazione pari o non superiore ai 5 mila abitanti, in attuazione dei principi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale;
b) valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di Comuni, quale unico ente locale avente base associativa, e promozione dei processi di fusioni a carattere volontario;
c) semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei Comuni.
6-bis. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.».
Al comma 7 sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi regionali».
Al comma 8, lettera a), sostituire il capoverso «2.» con il seguente: «2. Le Unioni di Comuni sono forme associative stabili e strutturate per l'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali e per lo svolgimento di servizi comunali. Ove costituite in prevalenza da Comuni montani, esse possono esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi speciali a favore dei territori montani. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.».
Al comma 8, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole:«secondo un sistema di rotazione periodica».
Al comma 8, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci» inserire le seguenti: «o assessori».
Al comma 8, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «alla metà di quello» con le seguenti: «a quello».
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:
«8-bis. Al presidente dell'Unione di Comuni possono essere delegate le funzioni di cui all'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione.
8-ter. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano, di norma, alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e ai Comuni risultanti da fusioni tra Comuni, ciascuno con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 3, dopo le parole: «da parte dei comuni» inserire le seguenti: «appartenenti o già appartenuti ad unione dei comuni, nonché da parte dei comuni».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 abitanti, ad eccezione» con le seguenti: «20.000 abitanti ad eccezione delle forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituita da almeno dodici comuni e».
VALLI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque non inferiore a 3.000 abitanti», con le seguenti: «con popolazione fino a 2.000 abitanti».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «a 3000» con le seguenti: «a 5000».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 3, la Regione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo accordo con l'ANCI regionale, in quanto associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, salve le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo, definisce programmi di riordino istituzionale territoriale, in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:
a) definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l'esercizio in forma associata delle funzioni individuate dal comma 3 da parte dei Comuni aventi popolazione pari o non superiore ai 3 mila abitanti, in attuazione dei princìpi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale;
b) valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di Comuni, quale unico ente locale avente base associativa, e valorizzazione dei processi di fusioni a carattere volontario;
c) semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei Comuni.
Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa».
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «individua» con la seguente: «determina».
Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali» con le seguenti: «previa concertazione nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali e acquisito il consenso deliberato da tutti i Comuni interessati».
Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica» con le seguenti: «i parametri territoriali ottimali».
Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e omogenea per area geografica».
Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) ad aa)» con le seguenti: «di uno o più dei servizi e delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) ad aa)».
Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al comma 7, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi regionali».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi regionali».
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«L'articolo 32 testo unico sull'ordinamento degli enti locali è sostituito dal seguente:
''Art. 32. - 1. L'Unione è l'ente locale associativo dei Comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Gli organi dell 'Unione sono formati da amministratori in carica dei Comuni associati. Il Presidente deve essere scelto tra i Sindaci dei Comuni associati, l'esecutivo tra i componenti delle Giunte dei Comuni associati.
3. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle Unioni è di competenza regionale''».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Il sindaco dell'unione dei comuni è eletto secondo le norme previste dal testo unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i comuni superiori a 15.000 abitanti».
Al comma 8, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a rotazione secondo quanto previsto al seguente comma 3 per il presidente».
Al comma 8, lettera a), capoverso «3» sopprimere le parole: «secondo un sistema di rotazione periodica».
Al comma 8, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «composta esclusivamente dai sindaci» inserire le seguenti: «ovvero da assessori o consiglieri da essi delegati».
Al comma 8, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: «che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci» inserire le seguenti: «o assessori».
Al comma 8, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto divieto alle unioni di provvedere all'assunzione di nuovo personale rispetto alla dotazione organica originaria dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa».
Al comma 8, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo princìpi di economicità, efficienza, contenimento delle spese, efficacia ed adeguatezza territoriale».
Al comma 8, lettera a), dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un dal Vice segretario comunale, qualora tale figura fosse presente in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98, i vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa.
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 8, sopprimere la lettera b).
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. AI presidente dell'Unione di Comuni possono essere delegate le funzioni di cui all'articolo 54, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione».
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Per le Unioni e le fusioni tra Comuni sono previste forme premiali di incentivazione fiscale, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo12 lettera f) della legge n. 42 del 2009».
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. La regione, al fine di realizzare l'integrazione delle prestazioni sociali e socio sanitarie, l'efficacia e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini, l'economicità e l'efficienza dell'utilizzo delle risorse pubbliche, può con legge prevedere che l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni nel settore sociale, comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) ad f), necessarie a detto esercizio, si svolga, oltre che mediante le forme associative di cui al comma 1 e 2, anche mediante forma associative di comuni disciplinata dalla legge regionale medesima, e specifiche modalità di coordinamento o di partecipazione alla forma associativa di altri soggetti pubblici titolari di funzioni connesse a quelle fondamentali».
BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Norme in favore dei comuni contermini anche
appartenenti a regioni diverse)
1. Lo Stato e le regioni, con legge approvata previo parere delle autonomie locali, secondo le forme previste dalle leggi regionali, stipulano apposti accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.
3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatorie e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo».
Art. 9
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1 alinea, sopprimere le parole: «delle province».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «province»
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «al livello diverso da quello comunale» con le parole: «alle città metropolitane e alle regioni».
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità».
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;».
Al comma 2 sopprimere la lettera c).
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «di interesse generale,» inserire le seguenti: «sulla base del principio di sussidiarietà,».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «del loro esercizio» inserire le seguenti: «che non potrà, comunque superare i 24 mesi dalla adozione della presente legge».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle competenti Commissioni con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna competente Commissione. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa».
INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, del presente articolo è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».
Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Governo qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette alle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dai suddetti pareri».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 4 dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «anche su indicazione del Parlamento».
Art. 10
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, sopprimere la parola: «province».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 3, dopo le parole: «il finanziamento delle medesime» inserire il seguente: «previo parere del Consiglio delle autonomie o, in assenza, nella sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti».
Al comma 2, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla medesima data» con la seguente: «contestualmente».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «competenza legislativa regionale», inserire Ie seguenti: «, compresa quella concorrente».
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni e alle province».
Al comma 3, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali affocate ai comuni e alle province».
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti, parole: «, sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni e alle province».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: », sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni e alle province».
Art. 11
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri per i rapporti con le Regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri dell'Interno, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti . legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite a Comuni, Province e Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».
Al comma 2, dopo le parole: «alla ripartizione tra» inserire le seguenti: « i Comuni, le Province e».
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri per i rapporti con le Regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri dell'Interno, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite a Comuni, Province e Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite a comuni, province e regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione».
Art. 12
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «dodici».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, alinea, dopo la parola: «stipulati» inserire le seguenti: «in conformità ai propri statuti».
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti» con le seguenti: «stipulati con l'ANCI e l'UPI, e le relative articolazioni territoriali, e adottati dai Consigli delle Autonomie, ove istituiti».
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «regolandone le modalità d'esercizio;».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con le funzioni» aggiungere la seguente: «già».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 2, sostituire le parole da: «non provvedano» fino a: «comma 1» con le seguenti: «non abbiano provveduto agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «proprie leggi» aggiungere le seguenti: «entro lo stesso termine previsto al comma 1».
Al comma 3, sostituire le parole: «stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti» con le seguenti: «stipulati con l'ANCI e l'UPI, e le relative articolazioni territoriali, e adottati dai Consigli delle Autonomie, ove istituiti».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: «province».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «gli enti locali» con le parole: «comuni, unione dei comuni, città metropolitane».
Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 5 sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «delle funzioni».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Alla rubrica, sopprimere la parola: «regionale».
Art. 13
Sopprimere l'articolo.
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'articolo 13, ovunque ricorra, sostituire la parola: «Carta» con la seguente: «Codice».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: «ricognizione, compilazione e».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «formale, terminologico e sostanziale» con le seguenti: «formale e terminologico».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «anche con riferimento alla legge 5 maggio 2009, n. 42 ed i relativi provvedimenti di attuazione».
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) revisione della normativa vigente relativa alle indennità degli assessori comunali e provinciali tale da aumentare l'efficienza dei processi decisionali assicurando la qualità dell'azione politica e amministrativa, anche con riferimento alla riduzione del numero degli assessori;».
BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, del presente articolo è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».
Al comma 2 sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le seguenti: «Conferenza Stato-Città e autonomie locali».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessanta».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province)
1. Nelle more della soppressione delle province, ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle province, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione;
d) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio, al fine di realizzare le maggiori economie di scala;
e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;
f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.
3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Riorganizzazione ed accorpamento delle province)
1. Nelle more della soppressione delle province, ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Riorganizzazione ed accorpamento delle province)
1. Nelle more della loro soppressione, ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Riorganizzazione ed accorpamento delle province)
1. Nelle more della loro soppressione, ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore a 400.000 abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate».
Art. 14
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo» aggiungere le seguenti: «, secondo il dettato dell'articolo 76 della Costituzione».
Art. 15
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'articolo 15, premettere il seguente:
«Art. 015. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le prefetture, quali uffici periferici dell'amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Entro sei mesi dal medesimo termine di cui al comma 1 le funzioni svolte dalle prefetture nel territorio di competenza, previa intesa tra i rappresentanti degli enti locali ed il dicastero competente, sono trasferite alle questure ed ai comuni».
BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. - (Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio). – 1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla presente legge, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.
2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «ventiquatto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».
BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «spesa pubblica» aggiungere le seguenti: «anche attraverso lo determinazione dei costi e dei fabbisogni standard».
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in relazione alle specifiche competenze e finalità di interesse generale perseguite che motivino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali e caratteristiche tecniche dei servizi espletati, il mantenimento delle relative strutture periferiche».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «Soppressione» fino a: «razionalizzazione».
Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto già diversamente disposto ai sensi della lettera c) del presente comma».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «, secondo il PNR (Piano nazionale di riforma) 2008/2010 adottato dall'Italia;».
Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
«o-bis) abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta».
Art. 16
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, dopo la parola: «esistenti» inserire le seguenti: «e la contestuale trasformazione in unione dei comuni».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del cinquanta per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 2, sostituire la parola: «2010», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, sostituire la parola: «2010» con la seguente: «2012».
Art. 17
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale) – 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
''Art. 17. - 1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono, senza oneri aggiuntivi, articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche'di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento''».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). – 1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni è abrogato.
2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. - (Revisione delle circoscrizioni di decentramento comunale). – 1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono costituite nei comuni con popolazione superiore ai 250.000.
2. I comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il loro territorio in circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità.
4. Sono fatle salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. - 1. Ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 450.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del testo unico.
2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. Gli organi delle circoscrizioni di decentramento non possono essere composti da un numero di componenti superiore a otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 450.000 abitanti, il limite del numero dei componenti delle circoscrizioni di decentramento si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dal citato articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante al consigliere comunale.
5. È abrogato il comma 3 dell'articolo 17 del testo unico».
Sopprimere i commi 1 e 3.
Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è abrogata la lettera b).
4-ter. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-quater.
4-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 76-bis. – (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.
2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.
3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee eletti ve, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.
5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio pro no e facilmente accessibile.
6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:
a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
d) il titolo di studio o la professione esercitata;
e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;
g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
i) gli atti presentati con il relativo iter;
l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.
7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i normativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.
8. Al fine di assicurare che la trasparenza costituisca un fondamentale principio cui l'attività delle pubbliche amministrazioni deve informarsi, ciascun Comune, Provincia e Regione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuno di essi, istituisce l'anagrafe telematica dei soggetti nominati a cariche monocratiche o collegiali da parte dell'assemblea rappresentativa o dell'organo esecutivo di riferimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Art. 18
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ove già non soppressi e fermo quanto previsto dalla presente legge, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni».
Al comma 3, dopo le parole: «rapporti di lavoro» sopprimere le seguenti: «a tempo indeterminato»; al comma 5 dopo le parole: «rapporti di lavoro» sopprimere le seguenti: «a tempo indeterminato».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi SIM», sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi SIM soppressi ai sensi del primo periodo sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari dì grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi SIM, disposta ai sensi del primo periodo, risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi SIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 5 sopprimere le parole: «le province o».
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti strumentali regionali e locali che operano in campi riconducibili alle funzioni fondamentali o proprie degli enti locali sono soppressi ovvero ricondotti al quadro di riferimento degli enti territoriali costituzionalmente riconosciuti. Qualora non si provveda entro il termine di cui al primo periodo, i rispettivi finanziamenti vengono soppressi e il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Riduzione dei componenti degli organi di società
a partecipazione pubblica)
1. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ove non già costituiti in forma monocratica, non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
2. Le indennità spettanti ai componenti degli organi di cui al presente articolo non possono in ogni caso superare un quarto di quanto corrisposto all'organo di vertice dell'ente territoriale di riferimento, ovvero all'organo di vertice dell'ente che detiene la posizione di controllo.
3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
4. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 3 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
5. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Soppressione dei consorzi di bonifica)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Composizione dei consigli)
1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 37. – (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;
b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Composizione delle giunte)
1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri».
FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Gestione del P.R.A. della regione Valle d'Aosta)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 nella Regione Autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla Regione alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico«. Regione e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'archivio regionale, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione dello stesso con l'archivio nazionale del P.R.A.».
Art. 19
All'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere la lettera a);
al comma 1, lettera c), capoverso «b-bis)» premettere alle parole: «nomina degli» le seguenti: «indirizzi e criteri generali per la»;
sopprimere il comma 4.
BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI
Al comma 1, sopprimere la lettera: «d)».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «provinciale».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 63 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia''».
2. L'articolo 64 del testo unico è abrogato.
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Ciascun consigliere può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) avverso gli atti approvati dal Consiglio e dalla Giunta. Il TAR, verificato con delibazione sommaria se i motivi dedotti a sostegno del ricorso appaiono assistiti dal necessario fumus di fondatezza, dichiara la procedibilità del ricorso. Le spese del procedimento sono poste a carico dell'ente comunale o provinciale».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Organi delle città metropolitane)
1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.
2. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dell'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto.
4. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al comma precedente, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi di governo dei comuni stessi, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili.
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Nuove disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di sindaco di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente della provincia)
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60, dopo il comma 1,sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non sono eleggibili a sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e a presidente della provincia coloro che ricoprono la carica di deputato o di senatore.
1-ter. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1-bis non hanno effetto se l'interessato cessa dal mandato parlamentare per dimissioni non oltre novanta giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature, ovvero 15 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, in caso di fine anticipata della legislatura»;
b) all'articolo 72, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il candidato sindaco deve altresì presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 del presente testo unico»;
c) all'articolo 74, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il candidato sindaco deve altresì presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 del presente testo unico».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)
«1. All'articolo 86 del testo unico aggiungere il seguente comma 7: ''Ai Sindaci, per i quali si verifichino le condizioni previste per le vittime del dovere e del terrorismo dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dall'articolo 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per cause ed accadimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni, compiti ed attività inerenti la carica ricoperta, o ad essa connessi, sono estesi le provvidenze ed i benefici per gli stessi previsti in caso di invalidità permanente ed a favore dei nuclei familiari superstiti in caso di decesso''.
Art. 20
BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20.
(Delega al Governo in materia di definizione dei piccoli comuni)
Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i parametri atti a definire i piccoli comuni, in osservanza del seguente principio e criterio direttivo: al fine dell'individuazione e della definizione di piccolo comune si deve tener conto del parametro demografico valutato anche in relazione ad altri fattori determinanti quali l'estensione territoriale, la propensione allo sviluppo turistico e industriale I la collocazione geografica in aree montane, la collocazione geografica in aree depresse, la collocazione in zone più svantaggiate rispetto alla media nazionale in base a determinati indicatori economici (PIL pro capite, livello di occupazione o di disoccupazione, produttività locale, qualificazione professionale).
Art. 21
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme atte a razionalizzare i piccoli comuni, nel senso di prevedere l'obbligo della costituzione di unioni dei comuni fino a comprendere un bacino di popolazione fino ai trentamila e quarantamila abitanti».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.
All'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. Per i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, il limite superiore di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro».»
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
7-ter. Nei piccoli Comuni il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, da individuarsi anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria di settore. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve essere pubblicato, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva. L'avviso deve contenere, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato l'offerta».
Art. 22
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 22-bis.
(Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione)
Per i piccoli comuni in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed alloro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i Comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo.
Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del TUEL enti locali».
«Art. 22-ter.
(Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni)
1. AI fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai Piccoli Comuni e alle Unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge, un decreto legislativo che disciplini un apposito fondo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma i, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei Piccoli Comuni;
b) sostegno ai processi di Unione di Comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;
c) sostegno degli investimenti nei Piccoli Comuni e nelle loro Unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;
d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:
– delle condizioni di marginalità economica o sociale o di disagio insediativo
– della condizione montana del territorio comunale
– del carattere rurale del territorio in cui è sito il Comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati
– della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali
– di un principio generale di favore per i Comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le Unioni
e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei Piccoli Comuni e delle Unioni previsti dalle Regioni.
f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12 lettera f) legge n. 42 del 2009«.
3. La dotazione di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla Legge Finanziaria.
4. Sul Decreto Legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281; il Decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni Parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo; ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni)
1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai Piccoli Comuni e alle Unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge, un decreto legislativo che disciplini un apposito fondo
2.Nell'esercizio della delega di cui al comma l, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei Piccoli Comuni;
b) sostegno ai processi di Unione di Comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;
c) sostegno degli investimenti nei Piccoli Comuni e nelle loro Unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;
d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:
1. delle condizioni di marginalità economica o sociale o di disagio insediativo;
2. della condizione montana del territorio comunale;
3. del carattere rurale del territorio in cui è sito il Comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati;
4. della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali
5. di un principio generale di favore per i Comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le Unioni
e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei Piccoli Comuni e delle Unioni previsti dalle Regioni.
f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12 lettera f legge 42/2009.
3. la dotazione di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla Legge Finanziaria.
4. sul Decreto Legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281; il Decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni Parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo; ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione)
1. «Per i piccoli comuni in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed alloro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono previste procedure, modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i Comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del TUEL enti locali».
2. All'articolo 1, comma 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole «alle regole del patto di stabilità interno» inserire le seguenti: «il cui rapporto tra spesa di personale e spesa corrente è superiore al 35%».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione).
1. Per i piccoli comuni, in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed alloro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo.
2. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi)
1. Nei piccoli comuni, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150».
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 22-bis.
(Servizio idrico nei piccoli comuni)
All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''1.000 abitanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''3.000 abitanti''».
Art. 23
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 23. – (Direttore generale degli enti locali). - 1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale:
a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;
b) l'esercizio del controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che esercita funzioni dirigenziali;
c) la sottoscrizione, assumendone piena responsabilità, delle certificazioni di bilancio previste dall'ordinamento finanziario e contabile, di cui al testo unico;
d) il coordinamento complessivo del sistema dei controlli interni di cui all'articolo 147;
A tali fini al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia''.
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il direttore generale deve essere scelto nell'ambito dell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. A tale figura è applicato un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della provincia entro i limiti retributivi definiti, anche per classi demografiche degli enti dal Ministero della Funzione Pubblica di concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito altresì al Segretario o ad un Dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente se compresi nell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. I soggetti così individuati, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, compresi quelli dello stesso ente, sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo n. 165 del 2001''.
2. Dopo l'articolo 108, è inserito il seguente:
''Art. 108-bis.
(Elenco certificato dei direttori generali)
1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, elabora i criteri per la formazione di un elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento della funzione di direttore regionale. I requisiti minimi di accesso all'elenco non potranno in ogni caso essere inferiori a quelli che danno accesso alla qualifica dirigenziale. L'appartenenza all'elenco dovrà essere valutata dalla stessa Commissione.
2. L'inclusione nell'elenco ha durata quinquennale ed è prorogata in caso di effettivo svolgimento della funzione per almeno 3 anni. In caso di inattività nella funzione specifica e di attività inferiore ai 3 anni nel quinquennio, il mantenimento nell'elenco è essere sottoposto a nuova verifica con modalità simili a quella della prima inclusione.
3. In sede di prima applicazione della presente disposizione, entrano a far parte dell'elenco certificato i soggetti) ivi compresi i segretari comunali o provinciali, che abbiano esercitato il ruolo di Direttore generale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o nelle province per almeno un triennio nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge. Anche a questi si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo''».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 23. - 1. L'articolo 1 comma 1-quater, lettera d) del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è abrogato».
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al primo periodo del comma 1, le parole: ''superiore ai 15.000 abitanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''capoluogo di provincia'';
2) sostituire la lettera b) con la seguente:
''b) al primo periodo del comma 3, le parole: 'inferiore ai 15.000 abitanti' sono sostituite dalle seguenti: 'non capoluogo di provincia''';
3) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
''b-bis) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
'4-bis. È altresì consentito procedere alla nomina del direttore generale per i comuni costituitisi in Unione'''».
Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «100.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «nonché i comuni capoluogo di provincia».
BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI
Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo sostituire le parole: «i 100.000 abitanti», con le seguenti: «i 40.000 abitanti».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Ai fini della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 31-ter e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 04 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
''Art. 104. – 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.
2. La Scuola succede al Ministero dell'Interno nelle funzioni ed in tutte le posizioni attive e passive già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito Agenzia, e le risorse strumentali e di personale comprensive del fondo di cassa, già appartenute alla predetta Agenzia, sono trasferite alla Scuola medesima; tutti i richiami effettuati nell'ordinamento alla soppressa Agenzia sono da intendersi riferiti alla Scuola.
3. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili. Alle attività di formazione la Scuola provvede con gli attuali organi che continuano sino alla loro naturale scadenza.
4. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti ed in modo da rendere conformi alla presente legge, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni relative alla soppressa Agenzia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1997 n. 465 e alla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. Alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed a tutti i compiti già facenti capo ai soppressi organi dell'Agenzia, la Scuola provvede a mezzo di un comitato direttivo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, nominato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che lo presiede, da un sindaco designato dall'Anei e da un presidente di provincia designato dall'Upi.
5. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno assicura la continuità delle attività già facenti capo alla soppressa Agenzia applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dei predetti decreti del Presidente della Repubblica. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è prorogato fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla Scuola per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2''».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Istituzione del Centro nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e per la pubblica amministrazione locale)
1. È istituito il Centro nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e per la pubblica amministrazione locale, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno. Il Centro succede al Ministero dell'Interno nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 unitamente alla titolarità delle risorse umane, finanziarie e strumentali nella medesima disposizione previste. Il centro ha autonomia normativa, organizzati va, gestionale e contabile ed opera nel rispetto delle norme previste per gli enti locali. Il centro opera secondo le direttive della Conferenza Stato città ed autonomie locali. In particolare, spettano alla Conferenza:
a) l'approvazione degli indirizzi generali in materia di gestione dei segretari comunali e provinciali e di formazione, operata dalla Scuola della pubblica amministrazione locale, dei segretari, dei dirigenti e degli amministratori della pubblica amministrazione locale;
b) la determinazione dell'entità del contributo a carico di comuni e province, comprensivo delle risorse per la formazione, a titolo di fondo finanziario di mobilità, di cui all'articolo 5, comma 1;
2. Sono organi del Centro:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo.
3. Il Presidente, nominato dal Ministro dell'Interno d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, ha la rappresentanza legale del Centro e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali ed internazionali.
4. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività del Centro. In particolare, spettano al comitato direttivo:
a) l'approvazione del bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo.
b) l'adozione del regolamento di contabilità, secondo i principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli altri regolamenti necessari all'autonoma organizzazione e funzionamento dell'ente.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali del Centro è ripristinato il fondo finanziario di mobilità, di cui all'articolo 102, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora l'avanzo di cassa, al netto delle somme vincolate, superi del 30 per cento l'importo delle spese correnti, come risultanti dal rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, il Comitato direttivo delibera di compensare l'eccedenza con il gettito del fondo di cui al comma precedente, dandone tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato città ed autonomie locali.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, l'Ordinamento dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1997 n. 465, è reso conforme alle disposizioni della presente legge. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma precedente e fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1997 n. 465. Alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2008, n. 27. Gli attuali incarichi di direttore e di vice direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale sono confermati sino alla naturale scadenza.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi da 31-ter a 31-septies dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, ove costituita, prevedere l'istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a diecimila abitanti. Resta, altresì, ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzioni del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri della presente lettera;
b) riordinare i compiti e le funzioni del segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
c) ampliare le responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;
d) attribuire al segretario comunale in servizio presso la sede unificata le funzioni di controllo interno e di gestione nonché di regolarità dell'azione amministrativa».
Dopo l'articolo,aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Delega al Governo in materia di segretari comunali e provinciali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 3, del presente articolo uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale e alla riorganizzazione dell'Agenzia per la gestione dell'Albo.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per il parere da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una funzione apicale che garantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione, nonché il coordinamento unitario dell'azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione;
b) a tal fine prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, disciplinando due distinti percorsi professionali orientati, l'uno alla direzione generale di Comuni con popolazione pari o superiore ai 100.000 mila abitanti e delle Province e l'altro, per i Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 mila abitanti, anche allo svolgimento di funzioni di assistenza giuridica, di regolarità dell'attività amministrativa nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;
c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei Comuni sino a 3 mila abitanti.».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifiche alla parte III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Dopo l'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserire il seguente:
''Art. 270-bis. – (Rappresentanza istituzionale degli enti locali). – È riconosciuta all'ANCI e all'UPI, in quanto Associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei Comuni e delle Città metropolitane alÌANCI e delle Province all'UPI, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione''».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Scuola della pubblica amministrazione locale)
1. L'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
''1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola è ente pubblico di natura associativa con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno e svolge le funzioni relative formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali e alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali già facenti capo al Ministero dell'Interno.
2. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 su proposta del Ministro dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento finanziario e contabile della Scuola''».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
Al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente capoverso: ''I comuni e le province adeguano i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in modo che il numero dei dirigenti a tempo determinato non possa comunque essere superiore al 30 per cento dei posti dirigenziali previsti nell'organico dell'ente e il numero complessivo degli incarichi dei responsabili dei servizi a tempo determinato in dotazione organica e di quelli riferiti alle alte specializzazioni sia preventivamente determinato e non possa essere superiore al 18 per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area delle posizioni organizzative''».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Delega al Governo per la riforma della figura apicale
dei comuni e delle province)
1. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito decreto legislativo adottato su proposta del Ministro dell'Interno previa intesa con la Conferenza Stato Città e autonomie locali, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando distinti livelli professionali;
b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in sezioni corrispondenti ai livelli professionali individuati, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti.
2. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Adeguamento della normativa sulla SSPAL alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
1. L'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
''1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, svolge le funzioni relative formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali ed è ente pubblico di natura associativa con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno.
2. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola''».
Art. 24
Al comma 1, capoverso «Art. 49», dopo la parola: «parere», aggiungere le seguenti: «di legittimità e».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «Art. 147» comma 2, ivi richiamato, sostituire le parole: «e alle province» con le seguenti: «e alle unioni dei comuni».
BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI
All'articolo 24, apportare le seguenti modifiche:
a) AI comma 3 dell'articolo 147 come modificato dal comma 2, dopo le parole: «sistema dei controlli interni» sopprimere le seguenti parole: «il segretario dell'ente»;
b) AI comma 2 dell'articolo 147-bis introdotto dal comma 2, dopo le parole: «organizzativa dell'ente» sopprimere le seguenti parole: «sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente»;
c) AI comma 3 dell'articolo 147-bis, introdotto dal comma 2, sostituire le parole: «a cura del segretario ai responsabili» con le seguenti parole: «al sindaco, ai responsabili»;
d) AI comma 1 dell'articolo 147-quinquies, introdotto dal comma 2, sopprimere le seguenti parole: «del segretario»;
e) AI comma 1 dell'articolo 147-sexies, introdotto dal comma 2, sostituire la cifra «5.000» con la seguente: «15.000»;
f) AI comma 3 dell'articoo 196 come sostituito dal comma 5, dopo le parole: «economico-finaziario» sopprimere le seguenti: «o in mancanza, al segretario comunale».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «Art. 147», comma 3, ivi richiamato, sopprimere le parole: «il direttore generale, laddove previsto».
Al comma 2, capoverso «Art. 147», comma 3 sostituire le parole: «tutti i responsabili dei servizi» con le seguenti: «i dirigenti responsabili secondo la struttura organizzativa di ciascun ente».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «Art. 147», comma 4, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La convenzione è obbligatoria per le unioni dei comuni».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «art. 147», comma 5, ivi richiamato, sopprimere le parole: «o il presidente della provincia».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «art. 147», comma 5, ivi richiamato sopprimere le parole: «del direttore generale, quando presente,».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «art. 147», comma 5, ivi richiamato sopprimere le parole: «negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «Art. 147» comma 5, ivi richiamato, sopprimere le parole: «o provinciale».
Al comma 2, capoverso «Art. 147», dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Se dopo due anni dall'insediamento dell'amministrazione locale non sono stati istituiti i sistemi di controllo previsti dal presente articolo, il Ministro dell'interno provvede, in seguito a provvedimento di diffida di 90 giorni, alla nomina di un commissario ad acta».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis» comma 5, ivi richiamato, sopprimere le parole: «scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-ter» comma 1, ivi richiamato, dopo le parole: «con popolazione superiore a 5000 abitanti» inserire le seguenti: «e l'unione dei comuni».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater» comma 3, ivi richiamato, sostituire la parola: «periodico» con la parola: «trimestrale».
Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater.», sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 2 lettera h) della legge n. 42 del 2009».
Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati. I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile, salvo diverse disposizioni normative. Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-quinquies» comma 1, ivi richiamato, sopprimere le parole: «del direttore generale ove previsto».
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Al comma 2, capoverso «Art. 147-sexies» comma 1, ivi richiamato, sostituire le parole: «e per le province» con le parole: «e per le unioni dei comuni».
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Al comma 3, capoverso «Art. 151» comma 5, ivi richiamato, sopprimere le parole: «e nelle province».
Al comma 3, capoverso «Art. 151», sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico».
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Dopo l'articolo 151 del testo unico è aggiunto il seguente:
''Art. 151-bis. - (Bilancio sociale). – 1. Gli enti locali sono tenuti alla redazione del bilancio sociale quale strumento di valutazione dei risultati ottenuti in termini di quantità e di qualità dei servizi prodotti per le comunità amministrate. Il bilancio sociale contiene tutte le informazioni atte a fornire una misurazione del livello quantitativo dei servizi offerti e della spesa allocata su ciascuno di essi. Il bilancio sociale mette in evidenza, con riferimento all'azione amministrativa, indicatori di efficacia (rapporto fra servizi erogati e bacini di domanda) e indicatori di economicità (costi unitari di produzione) per ciascuno dei principali servizi che ricadono nelle competenze dell'ente.
2. Il bilancio sociale deve contenere:
a) la descrizione della struttura organizzativa e delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie utilizzate dall'ente per la produzione dei servizi che ricadono nelle sue competenze;
b) la valutazione della coerenza dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di mandato;
c) la valutazione comparata dei costi unitari di produzione con i costi standard di cui alla legge n. 42 del 2009 e l'analisi delle motivazioni degli scostamenti, se essi risultano rilevanti.
3. Il bilancio sociale deve inoltre contenere la valutazione qualitativa dei servizi erogati dall'amministrazione. Concorrono a tale valutazione tre diversi procedimenti:
a) indicatori di qualità del servizio da rilevarsi nel corso del processo amministrativo di produzione degli stessi servizi;
b) valutazioni della qualità percepita dei servizi da rilevarsi con apposite indagini campionarie da svolgersi, sugli utenti e sui cittadini, da parte di strutture di ricerca indipendenti;
c) valutazioni sull'azione amministrativa da parte dei portatori d'interessi e dei corpi intermedi rappresentativi della comunità amministrata da rilevarsi, con il metodo delle interviste a testimoni privilegiati, da parte di strutture di ricerca indipendenti.
4. Il bilancio sociale deve contenere, in apposite sezioni corredate da sufficienti elementi informativi e quantitativi, la descrizione dei risultati conseguiti in termini di sostenibilità ambientale dei territori amministrati nonché di pari opportunità di genere nelle comunità amministrate, fatta salva la facoltà delle amministrazioni di procedere alla redazione di distinti bilanci ambientali e bilanci di genere.
5. Le informazioni di base per la redazione del bilancio sociale, e in particolare quelle contenute nel comma 1 del presente articolo, sono inserite nel rendiconto di bilancio. Il bilancio sociale, contenente tutte le ulteriori informazioni, è deliberato dall'organo consiliare entro 120 giorni dalla data di approvazione del rendiconto''».
Al comma 4, capoverso «Art. 169», al comma 1, dopo le parole: «gestione, determinando» sopprimere le seguenti parole: «le attività da svolgere e».
Al comma 4, capoverso «Art. 169», al comma 4 sostituire le parole: «entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento» con le parole: «entro la stessa data di approvazione del rendiconto di gestione».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 5, capoverso «Art. 196», al comma 3, ivi richiamato, sopprimere le parole: «delle province».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 5, capoverso «Art. 196», al comma 7, ivi richiamato, sostituire le parole: «con cadenza periodica» con le seguenti: «con cadenza trimestrale».
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 143 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. L'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
''Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare una alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione di indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991,n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una voltà per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui ai commi 1 e 2 in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento dell'apparato amministrativo e degli organi elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e 2 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti ed i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori che si ritengono responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, salvo rinnovo della commissione straordinaria di cui all'articolo 144.
6. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il prefetto trasmette la relazione di cui al comma 3 all'Autorità giudiziaria competente per territorio, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
7. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto è allegata la proposta del Ministro dell'interno, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
8. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella tornata elettorale successiva alla data di scadenza del periodo di commissariamento dell'ente. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
9. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
10. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione di incandidabilità, il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al Tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo Il, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
13. Nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento ma sussistano elementi da cui emergano rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, con decreto del Ministero dell'interno, su proposta del Prefetto, è nominata una Commissione di sostegno e di garanzia, costituita da tre dirigenti dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che opera secondo un programma concordato con gli amministratori locali, per favorire percorsi di buone prassi volte a ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente interessato.
14. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione degli altri provvedimenti di cui al comma 5 il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, adotta comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi, in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento, sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto''.
Art. 24-ter.
(Modifiche all'articolo 144 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. L'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 144. - (Commissari straordinari. Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio). – 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta da tre membri scelti ai sensi del comma 2, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.
2. Il Ministro dell'interno sceglie i commissari tra i funzionari dello Stato in servizio e, subordinatamente, in quiescenza, avendo particolare cura:
a) delle specifiche e comprovate attitudini, delle capacità e delle esperienze professionali in materia gestionale ed amministrativa;
b) dell'inesistenza delle qualità di indagati, di imputati o di condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei delitti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 58, o per i quali sia pendente procedimento di applicazione di misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero che comunque versino in una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 58;
c) dell'inesistenza di cause ostative alla candidabilità, alla eleggibilità o al mantenimento di cariche pubbliche;
d) dell'inesistenza di procedimenti da parte della Corte dei conti.
3. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché la modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato di cui al comma 3''.
Art. 24-quater.
(Modifiche all'articolo 145 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. L'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
''Art. 145. - (Gestione straordinaria). – 1. Quando la relazione prefettizia di cui all'articolo 143, comma 3, riscontri la sussistenza di situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare connesse all'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché al rilascio di permessi di costruire, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali, la Commissione straordinaria riesamina tali procedimenti, provvedendo alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le situazioni di infiltrazione o di condizionamento, ivi inclusi l'annullamento d'ufficio o la revoca di provvedimenti adottati ed il recesso da contratti conclusi. La Commissione straordinaria acquisisce informazioni sul conto dei soggetti che risultino affidatari di incarichi per l'esecuzione di lavori, servizi, fomiture e di prestazioni professionali.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione straordinaria, per far fronte a situazioni di grave disservizio e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento approva una relazione programmatica con un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non ancora eseguiti, i cui atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla Commissione straordinaria. Nel piano è assicurata la precedenza ai provvedimenti necessari ad eliminare le anomalie segnalate nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 143, concernenti lo stato di appalti, contratti e servizi. ContestuaImente, la Commissione straordinaria assume i provvedimenti di riorganizzazione del personale dell'ente, tenendo conto prioritariamente di quanto emerso nella relazione d'accesso, al fme anche di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, per l'adozione di eventuali procedimenti di rigore e, nelle more dell'adozione degli stessi, di provvedimenti urgenti di sospensione. La deliberazione della Commissione straordinaria, esecutiv;:t a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentita la conferenza provinciale permanente, entro sessanta giorni dalla ricezione della citata deliberazione trasmette gli atti, con eventuali osservazioni, al comitato di cui al comma 3 dell'articolo 144 per l'individuazione delle pertinenti fonne di fmanziamento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.
3. Nei casi di urgenza e quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la Commissione straordinaria può stipulare, nei limiti delle assegnazioni dell 'ultimo bilancio approvato, con congrua motivazione, contratti di fomiture di beni e servizi con il metodo della trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per gli stessi motivi il prefetto, su richiesta della Commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento, elevato all'80 per cento nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, del compenso spettante a ciascuno dei componenti la Commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionai e posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575. Alla scadenza del periodo di assegnazione la Commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fmi della progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
4. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la Commissione straordinaria, di cui al comma 3 dell'articolo 144, ispirandosi a princìpi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, ed allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCl, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.
5. Il prefetto vigila sul corretto esercizio del mandato da parte della commissione straordinaria. A tal fine, può convocare i commissari e richiedere relazioni sull'attività svolta. Qualora accerti gravi irregolarità, il prefetto propone al Ministro dell'interno la sostituzione della Commissione o di singoli commissari''.
Art. 24-quinquies.
(Modifiche all'articolo 146 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. L'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 146. - (Campo di applicazione. Relazione al Parlamento). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144 e 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 24-ter, comma 1, della presente legge, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.
2. Qualora i collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 143, comma 1, siano riferibili a società a partecipazione pubblica locale:
a) nel caso in cui non sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, il Ministro dell'interno, sentito il sindaco ovvero il presidente della provincia, può procedere allo scioglimento dell'organo di amministrazione e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata e alla nomina di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di amministrazione e di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di sorveglianza o di controllo. l commissari restano in carica per un anno;
b) nel caso in cui sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 provvede alla revoca ed alla sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata.
3. Il decreto di scioglimento autorizza il commissario di cui alla lettera a) del comma 2 e la Commissione straordinaria di cui alla lettera b), ove lo ritenga opportuno:
a) a disporre il recesso dell'ente pubblico socio dalla società anche fuori dai casi previsti dal codice civile;
b) a disporre la decadenza dagli atti di affidamento dei servizi ed il recesso non indennizzato dai contratti stipulati;
c) a disporre lo scioglimento della società e dei patti parasociali in deroga a quanto previsto dal codice civile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano agli enti di cui al comma 1 in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.
5. Con riguardo alle Aziende sanitarie locali, laddove aIresito dell'accesso consegua la necessità dello scioglimento, i vertici dell'ente sono sostituiti con il decreto di scioglimento stesso. I nuovi dirigenti sono nominati scegliendo tra professionisti di comprovata esperienza ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 144. Il decreto di scioglimento prevede anche la nomina di una Commissione di garanzia formata da dirigenti dell'amministrazione civile dei Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si affianca all'attività dei nuovi dirigenti dell'azienda per un periodo di dodici mesi, prorogabili di altri sei a seguito di richiesta dei vertici dell'Azienda stessa o del prefetto. La Commissione di garanzia, unitamente ai vertici aziendali, nei primi sessanta giorni dall'insediamento, approva un programma di attività per il risanamento dell'Azienda con particolare riguardo all'organigramma e dà avvio ai procedimenti disciplinari ritenuti necessari in esito agli accertamenti compiuti nei confronti dei dipendenti da parte della Commissione d'accesso. Il programma è sottoposto alla valutazione del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della regione. La Commissione di garanzia riferisce alla regione e al prefetto sullo stato delle procedure di risanamento con cadenza trimestrale.
6. Con riferimento alle Aziende sanitarie locali, laddove dalla relazione d'accesso non emergano elementi tali da rendere necessari l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, su proposta del prefetto, è adottato, con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un programma, preventivamente approvato dal Consiglio regionale, che indichi un percorso utile a far cessare il rischio di pregiudizio riscontrato. Una Commissione di garanzia, individuata dal medesimo decreto interministeriale e composta secondo i criteri di cui al comma 5, accompagna l'attività della dirigenza dell'Azienda con i medesimi limiti temporali e modalità operative di cui al comma 5.
7. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, entro i 131 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento del fenomeno delle infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o similare nelle amministrazioni pubbliche e sui risultati conseguiti dalle gestioni commissariali''».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
Art. 24-bis.
(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. L'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:
«Art. 49.
(Pareri dei responsabili dei servizi)
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».
2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:
«Art. 147.
(Tipologia dei controlli interni)
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;
e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
g) garantire la misurazione, valutazione e rendicontazione della performance nonché la trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance».
2. Le lettere d), e) ed f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.
3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
Art. 147-bis.
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo è inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.
Art. 147-ter.
(Controllo strategico)
1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.
Art. 147-quater.
(Controlli sulle società partecipate)
1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzati va delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monito raggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5. Sulle eventuali responsabilità per danno all'erario derivanti dall'inosservanza dei criteri di sana gestione delle società di cui al presente articolo, giudica la Corte dei conti.
Art. 147-quinquies.
(Controllo sulla qualità dei servizi)
1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.
Art. 147-sexies.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e l47-quinquies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.».
3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 151.
(Princìpi in materia di contabilità)
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa o riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.».
4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 169.
(Piano esecutivo di gestione)
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.
4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».
5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 196.
(Controllo di gestione)
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficenza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.
4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.
5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo, agli amministratori, ai fini della verifica, dello stato di attuazione, degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.
8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria.».
6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.
7. Nelle more della loro soppressione, le comunità montane restano comunque sottoposte al controllo di gestione ai sensi della legislazione vigente
8. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Istituzione del Nucleo per il supporto tecnico
alle amministrazioni locali)
1. Negli enti locali in cui sia stato adottato un decreto di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un periodo di due anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, ivi compresi i bandi di gara, le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, le procedure concorsuali per l'accesso a pubblici impieghi e per la progressione in carriera possono essere svolte, a richiesta degli stessi enti locali, da uno specifico Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali, di seguito denominato «Nucleo», istituito presso il Ministero dell'interno. Il Nucleo può intervenire, a seguito di specifica richiesta del prefetto, anche a supporto della Commissione di cui all'articolo 143, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo l della presente legge. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è istituito il Nucleo e ne sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento.
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 97)
1. All'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli, 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, per altri delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, per il delitto previsto dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ovvero per delitti commessi in presenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza».
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 27 marzo 2001 n. 97)
1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale. La presente norma prevale su eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)
1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Qualora il Ministro dell'interno e i prefetti delegati ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, comunichino elementi relativi a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, le amministrazioni cui sono fornite le informazioni non possono adottare i provvedimenti di cui al comma 1, né stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, ovvero rilasciare o consentire concessioni o erogazioni.
1-ter. Le autorità di cui al comma 1-bis non possono adottare procedimenti diversi da quelli previsti dal presente articolo».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Anche in deroga al comma 3, qualora sia accertata la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti del dipendente con la criminalità di tipo mafioso o similare, ovvero di forme di condizionamento del dipendente stesso tale da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione di appartenenza, si applica la sanzione del licenziamento senza preavviso. Anche in deroga a diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il procedimento disciplinare per i fatti di cui al presente comma non è sospeso in presenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Funzioni della Commissione di sostegno e di garanzia)
1. Nei casi previsti dal comma 13 dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione di sostegno e di garanzia formula un programma unitamente agli amministratori locali interessati. Il programma è approvato dall'organo assembleare dell'ente di riferimento ed è successivamente presentato al prefetto per l'inoltro al Ministero dell'interno e alla regione. Il programma indica i provvedimenti da adottare secondo una precisa cronologia nei settori in cui è stato accertato dalla Commissione d'accesso il rischio di infiltrazione.
2. Laddove sussistano i presupposti, la Commissione di sostegno e di garanzia valuta, unitamente agli amministratori dell'ente, l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, i quali, con atti o comportamenti, accertati dalla Commissione d'accesso, abbiano violato le norme vigenti e favorito direttamente o indirettamente la criminalità organizzata.
3. La Commissione di sostegno e di garanzia supporta l'attività dell'ente per un periodo di sei mesi prorogabile fino ad un anno, previa valutazione del prefetto o a richiesta degli amministratori dell'ente.
4. A conclusione della sua attività, la Commissione redige una relazione in cui sono presentati i risultati del lavoro svolto ed indicate le attività su cui occorre esercitare controlli continuativi da parte dell'Amministrazione, al fine di prevenire fenomeni di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La relazione è trasmessa anche al prefetto per le attività di monitoraggio di competenza.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Non sono eleggibili alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alla carica di presidente di Giunta provinciale i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 dopo il numero 2) inserire il seguente:
«2-bis. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»».
Art. 25
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera a) capoverso «1., sopprimere la parola ''provinciali''.
BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI
All'articolo 25 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso «1., sopprimere le seguenti parole: ''dei due terzi dei rispettivi componenti'';
b) alla lettera b), sopprimere, il capoverso 2-bis;
c) alla lettera c) sostituire le parole : «5000 abitanti» con le seguenti parole: «10 mila abitanti»
d) alla lettera d), capoverso «3-bis» sopprimere le parole: «,a parità di oneri,»
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sostituire le parole da: formativo: fino alla fine del capoverso con le seguenti: formativo. La scelta è compiuta tramite sorteggio tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Dal sorteggio sono esclusi i revisori contabili che risultino avere già l'incarico di revisore contabile in corso presso altro ente locale.
All'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «parità di oneri»;
b) al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4;
c) al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 235, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo le parole «sono rieleggibili» è aggiunta la seguente: «consecutivamente»
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «alla lettera b)» con le seguenti: «ai numeri 1 e 2 della lettera b)».
Conseguentemente:
– alla medesima lettera, sostituire il secondo periodo con il seguente: Negli altri pareri è espresso un motivato giudizio sul mantenimento degli equilibri finanziari anche prospettici, sui riflessi economici e patrimoniali sul bilancio dell'ente, sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione.;
– sopprimere la lettera d).
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Princìpi in materia di incompatibilità dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
''a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza;''.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale, i casi di incompatibilità del titolare di una carica di governo derivanti da conflitto di interessi».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI
Dopo l'articolo, aggiungere il Seguente:
«Art. 25-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, dei Presidenti di regione e dei componenti delle Giunte regionali)
1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:
''Art. 3-bis. – (Ulteriori disposizioni di principio in materia di incandidabilità, ineleggibilitàe incompatibilità). - 1. Le regioni disciplinano con leggi i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, sulla base dei seguenti princìpi fondamentali:
a) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della regione per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata nell'annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;
3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
4) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della Regione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
1) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
3) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente, sulla base dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 del presente articolo».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità degli amministratori locali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, di cui alla presente legge, ai componenti delle assemblee elettive e delle giunte, nonché ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle città metropolitane, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata ne'annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, owero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;
3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
4) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) previsione che la medesima disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità trovi applicazione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
1) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
3) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del medesimo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) previsione che, per tutti gli effetti disciplinati dai decreti legislativi adottati attuazione della delega di cui al presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. AI testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: ''317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)'' sono sostituite dalle seguenti: ''319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)'';
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: ''317, 318, 319, 319-ter e 320'' sono sostituite dalle seguenti: ''319, 319-ter, 322 e 629''».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, inefeggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
''a-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale, per il Presidente e per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale;''.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dì cui all'articolo 640-bis del codice penale».
BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Fallimento politico)
1. La procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione si applica anche nel caso di dissesto delle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ovvero nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione. Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta implica l'incandidabilità dello stesso Presidente e degli Assessori a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso.
2. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, vengono disciplinate le modalità di applicazione delle misure previste dal comma 1».
BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
1. L'articolo 247 del testo unico n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
Art. 247. – (Omissione della deliberazione di dissesto) - 1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali dì controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.
2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'articolo 244 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo dì revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.
3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.
5. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Revisione economico-finanziaria)
1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
''2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tale fine stipulare specifiche convenzioni con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.'';
b) al comma 3, le parole: ''15.000 abitanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''5.000 abitanti'';
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore.''.
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
''4-bis. Per le finalità dei commi precedenti viene istituito presso le sezioni regionali della Corte dei conti un elenco degli addetti alla revisione legale negli enti locali, cui sono iscritti i soggetti, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti;
4-ter. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale, sulla base delle domande e delle rinunce intervenute rispettivamente entro il 30 giugno e 31 dicembre dì ciascun esercizio finanziario''.
2. AI comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo» sono soppresse.
3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione del tributi locali;»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
''c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.'';
d) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;''».
VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA, VILLARI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Bilancio di mandato)
1. I comuni, in luogo della redazione dei documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché dei documenti contabili relativi al rendiconto della gestione possono predisporre il bilancio di mandato riferito al periodo quinquennale di governo locale.
2. Con il bilancio di mandato, sottoposto annualmente al controllo del consiglio comunale, l'amministrazione rende conto del proprio mandato alla collettività in termini di modalità e priorità di realizzazione degli intenti contenuti nel programma amministrativo oltreché dei principali meccanismi finanziari di spesa che hanno permesso il conseguimento di determinati traguardi e che hanno modificato la situazione economico-patrimoniale e sociale durante il periodo della legislatura.
3. Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire quali siano i comuni che possono adottare le disposizioni di cui ai precedenti commi».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Modifiche alla parte III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Dopo l'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserire il seguente:
«Art. 270-bis. – (Rappresentanza istituzionale degli enti locali). – 1. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e l'Unione delle Province d'Italia (Upi) sono enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico, in quanto associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, e curano la rappresentanza istituzionale in via generale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
1. 24-bis. Sostituire l'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente:
''Art. 83. – (Divieto di cumulo). – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso. tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate. se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta''».
Art. 26
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis). Le unioni formate da comuni montani sono defmite unioni montane, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali''».
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 47, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Nella Giunta provinciale, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento del totale dei componenti''.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modificazioni ed abrogazioni)».
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) all'articolo 71:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-bis. Nelle liste di cui al comma 3 nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Qualora non sia rispettato il rapporto percentuale di cui al primo periodo la lista non è ammessa'';
2) il secondo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: ''L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di due candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista stessa collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, compresi nella stessa lista. Quanto disposto dal terzo periodo è previsto a pena di annullamento della seconda preferenza''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modificazioni ed abrogazioni)».
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) all'articolo 73:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Nelle liste di cui al comma 1 nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Qualora non sia rispettato il rapporto percentuale di cui al primo periodo, la lista non è ammessa'';
2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: ''L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista. Quanto disposto dal terzo periodo è previsto a pena di annullamento della seconda preferenza''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modificazioni ed abrogazioni).
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, dopo il secondo comma è inserito il seguente: ''In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo collegio, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modificazioni ed abrogazioni)».
Al comma 4 dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «Nel caso in cui i suddetti consorzi operino in totale autonomia economico-finanziaria i componenti dei loro organi possono beneficiare delle indennità di carica determinate dalla Assemblea Consortile e del diritto alla aspettativa al pari dei componenti delle Giunte Comunali».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente comma:
«Art. 26-bis.
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole ''Fondazioni di ricerca e organismi equiparati'' inserire le seguenti parole: ''e Fondazioni che perseguono finalità sociali o finalità ausiliare all'attuazione dei compiti delle Regioni e degli enti locali nelle materie dell'articolo 117 della Costituzione''».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla lettera e), dopo le parole: ''enti locali'' sono aggiunte le seguenti: '', esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria''».
Art. 27
Sostituire le parole: «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge» con le seguenti: «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano a quanto stabilito dalla presente legge».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis.
Gli oneri derivanti dal trasferimento di personale e di beni delle Comunità montane e di Consorzi o di altri enti soppressi in attuazione del processo di riorganizzazione non rilevano ai fini del rispetto dei vincoli di legge in tema di contenimento delle spese per il personale, dei limiti assunzionali e del patto di stabilità. Tutte le operazioni connesse alla soppressione di enti e alla successione e al subentro nei rapporti attivi e passivi, sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato».