Sebbene la precedente direttiva in materia abbia dato buoni risultati per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e reso più facili gli scambi di mercato tra gli Stati membri, nel corso degli anni sono state individuate alcune carenze che hanno reso necessaria una revisione finalizzata soprattutto ad aggiornare ed integrare le disposizioni vigenti per far fronte a problemi di sicurezza che non erano noti e pertanto non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.
Il progresso tecnologico infatti ha comportato la comparsa di nuove problematiche in merito ad alcuni aspetti di conformità, rendendo necessario un intervento per aggiornare e completare i requisiti di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle sostanze chimiche che devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici. La principale novità è rappresentata dall'introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene o tossiche. Viene inoltre introdotto l'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze.
La revisione mira anche all'aggiornamento dei requisiti relativi alle proprietà elettriche, nonché alle proprietà fisico-meccaniche, per quanto riguarda i rischi di soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree. Ad esempio, il rischio di soffocamento per inalazione di piccole parti è attualmente disciplinato solo per i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, mentre con la nuova direttiva queste norme vengono estese a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall'età.
Allo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva da parte degli operatori economici e delle autorità di vigilanza, ne viene chiarito il campo di applicazione attraverso un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi, con particolare riferimento ad alcuni nuovi prodotti quali i videogiochi.
La direttiva, inoltre, rafforza gli obblighi di vigilanza del mercato in capo alle Autorità di controllo nazionali e conferma la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE sul giocattolo o sull'imballaggio oppure, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, su un'etichetta o su un foglio informativo.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 33 articoli e 5 allegati.
L'articolo 1 concerne il campo di applicazione del decreto, mentre l'articolo 2 riproduce le definizioni.
Gli articoli da 3 a 6 delineano gli obblighi che incombono su tutti gli operatori che fanno parte della catena commerciale.
L'articolo 7 riproduce l'articolo 8 della direttiva, il quale pone tutti gli obblighi del fabbricante in capo all'importatore o al distributore che immetta sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un giocattolo in modo tale da incidere sulla sua conformità alle prescrizioni applicabili.
L'articolo 8 impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di identificazione degli operatori che abbiano fornito loro un giocattolo.
L'articolo 9 del decreto detta i requisiti essenziali di sicurezza, mentre l'articolo 10, in conformità all'articolo 11 della direttiva, indica le avvertenze che i giocattoli devono riportare su un'etichetta o sull'imballaggio.
L'articolo 12 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente a sottoporre obiezione formale sulle norme autorizzate che non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza.
L'articolo 13 prevede che la dichiarazione CE di conformità possa essere redatta in italiano oppure in lingua inglese.
L'articolo 19 conserva in capo al Ministero dello sviluppo economico il potere di autorizzare gli organismi di valutazione della conformità dei prodotti.
Secondo quanto previsto dall'articolo 25, il Ministero dello sviluppo economico si pone come interlocutore della Commissione europea anche ogni qual volta la stessa avvii delle indagini nei confronti di un organismo notificato assicurando di fornire ogni utile elemento a base della notifica o del mantenimento della competenza dello stesso.
L'articolo 26 introduce il principio secondo il quale le certificazioni di prodotto non devono costituire un eccessivo peso economico per le imprese.
L'articolo 27 impone agli organismi di tenere un costante contatto con il Ministero dello sviluppo economico assicurando una rapida informativa su ogni variazione che abbia una ripercussione sull'autorizzazione e sul posizionamento sul mercato.
L'articolo 28, riaffermando il potere di controllo del Ministero dello sviluppo economico sull'operato degli organismi, stabilisce la possibilità che il Ministero richieda agli stessi informazioni sugli attestati rilasciati o negati ovvero suscettibili di revisione.
L'articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli, confermando il ruolo svolto dal Ministero della salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza.
L'articolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato, determinando le tipologie di controlli e di provvedimenti restrittivi che l'autorità di vigilanza può emanare.
L'articolo 31, relativo alle sanzioni, dà attuazione all'articolo 51 della direttiva nel rispetto dei generali criteri di delega al riguardo previsti dalla legge comunitaria 2009 e dallo stesso articolo 51 il quale stabilisce che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
L'articolo 32 dispone che l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni contenute negli allegati avverranno con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 33 disciplina tempi e modalità dell'abrogazione della normativa vigente.
L'articolo 34 infine contiene, ai commi 1 e 2, la norma transitoria relativa agli adempimenti a carico degli organismi notificati che intendono presentare domanda di autorizzazione e non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.