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Legislatura 16ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 192 del 02/02/2011


La senatrice GERMONTANI (FLI), relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, evidenziando come, nel corso dell'ultimo decennio, con l'aumentare del ricorso al credito al consumo e ai pagamenti dilazionati da parte delle persone fisiche e giuridiche, il numero delle frodi nel settore dei finanziamenti sia cresciuto in maniera esponenziale. In particolare, il fenomeno fraudolento principale è quello del cosiddetto "furto d'identità". Tale furto può avvenire mediante una impersonificazione totale, parziale o attraverso la dichiarazione di caratteri falsi. Quest'ultima tipologia di frode viene consumata mediante l'utilizzo di dati anagrafici e recapiti veri e caratteri falsi (attività lavorativa, stipendio, bilanci di società). Al contempo, da un punto di vista informatico, sono aumentate in maniera esponenziale le frodi attraverso l'invio di e-mail, del tutto simili nella grafica a quella dei siti ufficiali di aziende ed istituzioni al fine di acquisire dati sensibili a coloro che rispondono alle e-mail inviate (fenomeno conosciuto con il termine phishing).

Il provvedimento all'esame della Commissione, pertanto, mira a prevenire il fenomeno delle frodi attraverso strumenti di accertamento dell'identità e della effettiva capacità di reddito del soggetto richiedente il credito in modo da dissuadere i potenziali frodatori.

In particolare, lo schema di decreto legislativo assegna al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di fungere da "centrale di raccordo, di verifica e di riscontro" dei dati forniti alle banche e alle finanziarie dai clienti. Si tratta di una prima importante forma di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato nell'attività di contrasto delle frodi. Uno degli articoli cardine del provvedimento è costituito dall'articolo 30-ter che sancisce l'obbligo di alimentare continuamente l'archivio dei dati e specifica le finalità di utilizzo dei dati stessi. La titolarità dell'archivio centrale spetta al Ministero dell'economia e delle finanze che designa come Ente gestore dell'archivio la CONSAP SpA.

Particolare importanza riveste il comma 8 dell'articolo 30-ter, con cui viene istituito un servizio telematico per le segnalazioni di frode relative al furto d'identità.

L'articolo 30-octies definisce, infine, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, rinviando l'attuazione ad uno specifico regolamento ministeriale da adottare da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Osserva, quindi, che la disposizione introdotta dopo il Titolo V del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) ha come fine quello di attuare una delega ricevuta dal Parlamento in occasione dell’esame della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) attraverso un emendamento approvato all’art. 13, volto di fatto a recepire il lavoro svolto dal Senato della Repubblica che, in data 16 settembre 2009, aveva approvato in prima lettura alcuni disegni di legge in materia.

Proprio per questo ritiene che, nell’ambito del nuovo Titolo V-bis, il comma 4 dell’art. 30-ter, relativo al sistema di prevenzione, nell’attribuire al Ministero dell’economia e delle finanze una funzione di competenza statale in materia di "monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie", aggiunga di fatto una competenza eccedente la specifica delega ricevuta dal Parlamento, limitata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto d’identità.

Ritiene quindi opportuno suggerire di adottare un’integrazione al comma 4 dell’art. 30-ter con la finalità di focalizzare le competenze sull’oggetto dello schema di decreto legislativo.

Osserva inoltre che, nell’ambito del nuovo Titolo V-bis, il comma 9 dell’art. 30-ter prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro con il fine di svolgere funzioni di indirizzo, impulso o coordinamento, al fine di migliorare l’azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

La composizione di tale gruppo di lavoro viene limitata ai rappresentanti designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero dell’interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Banca d’Italia e dalla Guardia di finanza.

Rileva che un elemento altamente significativo per l’obiettivo della prevenzione delle frodi contenuto nei disegni di legge approvati dal Senato - e di cui ritiene si debba necessariamente tener conto - sia la costituzione di un gruppo di lavoro composto da un rappresentante della Banca d’Italia, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti, da operatori commerciali e associazioni dei consumatori, nonché da rappresentanti degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico-finanziarie.

Infatti, la partecipazione di soggetti esperti in materia di prevenzione frodi e di rappresentanti delle parti effettivamente danneggiate dal fenomeno fraudolento, o coinvolte nell’attività di prevenzione, può garantire un elevato livello qualitativo nei risultati attesi da tale gruppo di lavoro.

L’importanza dei risultati prodotti da questo gruppo di lavoro si concretizza con l’utilizzo dei suddetti studi statistici per svolgere attività di informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno frodi: l’attività di informazione e divulgazione dei suddetti dati statistici ed analisi rimarrebbe attribuita al titolare dell’archivio, ma è significativo il fatto che l’analisi dei dati venga effettuata da parte dello stesso gruppo di lavoro.

Al contrario, il comma 9 dell’art. 30-ter riduce gli spazi di presenza continuativa e il coinvolgimento di soggetti direttamente interessati ed esperti, riducendo implicitamente le potenzialità del lavoro analitico e qualitativo che potrebbe uscire dal tavolo di lavoro.

Per questo ritiene necessario consentire la partecipazione al gruppo di lavoro - almeno come osservatori permanenti e perfettamente in linea con la ratio dei disegni di legge approvati dal Senato - dei soggetti esperti in materia di prevenzione frodi e dei rappresentanti delle parti effettivamente danneggiate dal fenomeno fraudolento.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.