La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
la protezione accordata ai disegni e modelli industriali, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (cosiddetto "codice della proprietà industriale"), qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano divenuti di pubblico dominio;
il provvedimento d'urgenza, all'articolo 3, prevede l'integrale sottrazione delle risorse finanziarie, pari a 5 milioni di euro, derivanti dagli utili conseguiti dalla Simest S.p.A. nel corso del 2010 e destinate alla internazionalizzazione delle imprese;
la previsione di un apposito bonus fiscale per gli esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti è stata ripetutamente utilizzata negli ultimi 15 anni, tale da assumere di per sé un carattere strutturale, anche se sottoposto a regime di rinnovo pluriennale;
esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si evidenzia la necessità che, al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in titolo, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e qualora i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano o sono divenuti di pubblico dominio, sia garantita la non operatività della protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
si rileva, inoltre, l'opportunità di assicurare che le risorse finanziarie, previste per la promozione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese, non vengano utilizzate per altre e diverse finalità;
in relazione al bonus fiscale a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, si evidenzia la necessità, all'articolo 2, comma 5, del disegno di legge in titolo, di sopprimere integralmente il secondo periodo;
in relazione al settore turistico, si sottolinea l'opportunità di prevedere, per il settore termale, una proroga dei termini in scadenza previsti dalla normativa di settore, in considerazione dell'avvio di una fase di riconversione dell'intero comparto;
si evidenzia, inoltre, la necessità di assicurare una proroga delle norme relative al credito d'imposta previsto a favore delle imprese per le spese sostenute per la promozione della ricerca;
si richiama l'attenzione sulla opportunità di introdurre una proroga del termine previsto dall'articolo 1-septies della legge 13 agosto 2010, n. 129, in relazione agli impianti fotovoltaici;
si segnala, infine, l'opportunità di inserire, nel provvedimento di urgenza, una proroga di un anno per l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di servizi pubblici locali con riguardo alle gare nel settore dell'illuminazione pubblica, anche al fine di assicurare l'impiego di nuove e moderne tecnologie che assicurino una maggiore efficienza energetica.