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Legislatura 16ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 192 del 02/02/2011


 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª) 

 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2011

192ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

CURSI 

         

 

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Proposta di nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 95)  

Proposta di nomina del consigliere Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 96)  

Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 97)  

Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 98)  

Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 99)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)  

 

Il relatore GHIGO(PdL), ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli atti del Governo in titolo che contengono la proposta di nomina del dottor Guido Pier Paolo Bortoni alla carica di Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e le proposte di nomina del consigliere Luigi Carbone, del consigliere Rocco Colicchio, della professoressa Valeria Termini e del dottor Alberto Biancardi alla carica di componenti dell'Autorità stessa. Fa presente inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, le proposte di nomina dovranno ottenere il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti delle Commissioni stesse.

Ricorda che nella giornata di ieri si è tenuta l'audizione dei soggetti designati, i cui curricula sono a disposizione dei membri della Commissione. In considerazione dell'alto profilo professionale espresso da tutti i soggetti designati, propone di esprimere parere favorevole su tutte e cinque le proposte di nomina.

 

Dopo una dichiarazione di voto contrario della senatrice BUGNANO (IdV), si procede a scrutinio segreto a cinque distinte e contemporanee votazioni, cui partecipano i senatori ARMATO (PD), BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) , BUBBICO (PD), BUGNANO (IdV), CAGNIN (LNP), CARDIELLO (PdL), CARUSO (PdL), CASELLI (PdL), CASTRO (PdL) in sostituzione del senatore MESSINA, CURSI (PdL), FIORONI (PD), GARRAFFA (PD), GERMONTANI (FLI), GHIGO (PdL), LATORRE (PD), MONTI (LNP), MUSSO (Misto), PARAVIA (PdL), PICCIONI (PdL) in sostituzione del senatore CASOLI, PICCONE (PdL), SANGALLI (PD), TOMASELLI (PD) e VICARI (PdL).

 

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni è approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

 

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del consigliere Luigi Carbone è approvata con 19 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto e 1 scheda nulla.

 

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del consigliere Rocco Colicchio è approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

 

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina della professoressa Valeria Termini è approvata con 19 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto e 1 scheda nulla.

 

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Alberto Biancardi è approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli" (n. 322)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 36 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio) 

 

Riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in titolo il presidente CURSI, relatore, che rileva come il provvedimento sia motivato dalla necessità di trasfondere nell'ordinamento italiano la direttiva n. 48 del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli che, a decorrere dal 20 luglio 2011, andrà ad abrogare la precedente direttiva n. 378 del 1988. L'atto del Governo prevede una deroga volta ad assicurare all'industria i tempi tecnici per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza.

Sebbene la precedente direttiva in materia abbia dato buoni risultati per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e reso più facili gli scambi di mercato tra gli Stati membri, nel corso degli anni sono state individuate alcune carenze che hanno reso necessaria una revisione finalizzata soprattutto ad aggiornare ed integrare le disposizioni vigenti per far fronte a problemi di sicurezza che non erano noti e pertanto non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.

Il progresso tecnologico infatti ha comportato la comparsa di nuove problematiche in merito ad alcuni aspetti di conformità, rendendo necessario un intervento per aggiornare e completare i requisiti di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle sostanze chimiche che devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici. La principale novità è rappresentata dall'introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene o tossiche. Viene inoltre introdotto l'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze.

La revisione mira anche all'aggiornamento dei requisiti relativi alle proprietà elettriche, nonché alle proprietà fisico-meccaniche, per quanto riguarda i rischi di soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree. Ad esempio, il rischio di soffocamento per inalazione di piccole parti è attualmente disciplinato solo per i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, mentre con la nuova direttiva queste norme vengono estese a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall'età.

Allo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva da parte degli operatori economici e delle autorità di vigilanza, ne viene chiarito il campo di applicazione attraverso un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi, con particolare riferimento ad alcuni nuovi prodotti quali i videogiochi.

La direttiva, inoltre, rafforza gli obblighi di vigilanza del mercato in capo alle Autorità di controllo nazionali e conferma la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE sul giocattolo o sull'imballaggio oppure, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, su un'etichetta o su un foglio informativo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 33 articoli e 5 allegati.

L'articolo 1 concerne il campo di applicazione del decreto, mentre l'articolo 2 riproduce le definizioni.

Gli articoli da 3 a 6 delineano gli obblighi che incombono su tutti gli operatori che fanno parte della catena commerciale.

L'articolo 7 riproduce l'articolo 8 della direttiva, il quale pone tutti gli obblighi del fabbricante in capo all'importatore o al distributore che immetta sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un giocattolo in modo tale da incidere sulla sua conformità alle prescrizioni applicabili.

L'articolo 8 impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di identificazione degli operatori che abbiano fornito loro un giocattolo.

L'articolo 9 del decreto detta i requisiti essenziali di sicurezza, mentre l'articolo 10, in conformità all'articolo 11 della direttiva, indica le avvertenze che i giocattoli devono riportare su un'etichetta o sull'imballaggio.

L'articolo 12 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente a sottoporre obiezione formale sulle norme autorizzate che non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza.

L'articolo 13 prevede che la dichiarazione CE di conformità possa essere redatta in italiano oppure in lingua inglese.

L'articolo 19 conserva in capo al Ministero dello sviluppo economico il potere di autorizzare gli organismi di valutazione della conformità dei prodotti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 25, il Ministero dello sviluppo economico si pone come interlocutore della Commissione europea anche ogni qual volta la stessa avvii delle indagini nei confronti di un organismo notificato assicurando di fornire ogni utile elemento a base della notifica o del mantenimento della competenza dello stesso.

L'articolo 26 introduce il principio secondo il quale le certificazioni di prodotto non devono costituire un eccessivo peso economico per le imprese.

L'articolo 27 impone agli organismi di tenere un costante contatto con il Ministero dello sviluppo economico assicurando una rapida informativa su ogni variazione che abbia una ripercussione sull'autorizzazione e sul posizionamento sul mercato.

L'articolo 28, riaffermando il potere di controllo del Ministero dello sviluppo economico sull'operato degli organismi, stabilisce la possibilità che il Ministero richieda agli stessi informazioni sugli attestati rilasciati o negati ovvero suscettibili di revisione.

L'articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli, confermando il ruolo svolto dal Ministero della salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza.

L'articolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato, determinando le tipologie di controlli e di provvedimenti restrittivi che l'autorità di vigilanza può emanare.

L'articolo 31, relativo alle sanzioni, dà attuazione all'articolo 51 della direttiva nel rispetto dei generali criteri di delega al riguardo previsti dalla legge comunitaria 2009 e dallo stesso articolo 51 il quale stabilisce che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 32 dispone che l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni contenute negli allegati avverranno con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 33 disciplina tempi e modalità dell'abrogazione della normativa vigente.

L'articolo 34 infine contiene, ai commi 1 e 2, la norma transitoria relativa agli adempimenti a carico degli organismi notificati che intendono presentare domanda di autorizzazione e non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  

 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

 

Il presidente CURSI, relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto) che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonchè l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE" (n. 315)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)  

 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

 

Il senatore PARAVIA (PdL), relatore, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al presente resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità" (n. 321)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio) 

 

La senatrice GERMONTANI (FLI), relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, evidenziando come, nel corso dell'ultimo decennio, con l'aumentare del ricorso al credito al consumo e ai pagamenti dilazionati da parte delle persone fisiche e giuridiche, il numero delle frodi nel settore dei finanziamenti sia cresciuto in maniera esponenziale. In particolare, il fenomeno fraudolento principale è quello del cosiddetto "furto d'identità". Tale furto può avvenire mediante una impersonificazione totale, parziale o attraverso la dichiarazione di caratteri falsi. Quest'ultima tipologia di frode viene consumata mediante l'utilizzo di dati anagrafici e recapiti veri e caratteri falsi (attività lavorativa, stipendio, bilanci di società). Al contempo, da un punto di vista informatico, sono aumentate in maniera esponenziale le frodi attraverso l'invio di e-mail, del tutto simili nella grafica a quella dei siti ufficiali di aziende ed istituzioni al fine di acquisire dati sensibili a coloro che rispondono alle e-mail inviate (fenomeno conosciuto con il termine phishing).

Il provvedimento all'esame della Commissione, pertanto, mira a prevenire il fenomeno delle frodi attraverso strumenti di accertamento dell'identità e della effettiva capacità di reddito del soggetto richiedente il credito in modo da dissuadere i potenziali frodatori.

In particolare, lo schema di decreto legislativo assegna al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di fungere da "centrale di raccordo, di verifica e di riscontro" dei dati forniti alle banche e alle finanziarie dai clienti. Si tratta di una prima importante forma di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato nell'attività di contrasto delle frodi. Uno degli articoli cardine del provvedimento è costituito dall'articolo 30-ter che sancisce l'obbligo di alimentare continuamente l'archivio dei dati e specifica le finalità di utilizzo dei dati stessi. La titolarità dell'archivio centrale spetta al Ministero dell'economia e delle finanze che designa come Ente gestore dell'archivio la CONSAP SpA.

Particolare importanza riveste il comma 8 dell'articolo 30-ter, con cui viene istituito un servizio telematico per le segnalazioni di frode relative al furto d'identità.

L'articolo 30-octies definisce, infine, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, rinviando l'attuazione ad uno specifico regolamento ministeriale da adottare da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Osserva, quindi, che la disposizione introdotta dopo il Titolo V del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) ha come fine quello di attuare una delega ricevuta dal Parlamento in occasione dell’esame della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) attraverso un emendamento approvato all’art. 13, volto di fatto a recepire il lavoro svolto dal Senato della Repubblica che, in data 16 settembre 2009, aveva approvato in prima lettura alcuni disegni di legge in materia.

Proprio per questo ritiene che, nell’ambito del nuovo Titolo V-bis, il comma 4 dell’art. 30-ter, relativo al sistema di prevenzione, nell’attribuire al Ministero dell’economia e delle finanze una funzione di competenza statale in materia di "monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie", aggiunga di fatto una competenza eccedente la specifica delega ricevuta dal Parlamento, limitata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto d’identità.

Ritiene quindi opportuno suggerire di adottare un’integrazione al comma 4 dell’art. 30-ter con la finalità di focalizzare le competenze sull’oggetto dello schema di decreto legislativo.

Osserva inoltre che, nell’ambito del nuovo Titolo V-bis, il comma 9 dell’art. 30-ter prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro con il fine di svolgere funzioni di indirizzo, impulso o coordinamento, al fine di migliorare l’azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

La composizione di tale gruppo di lavoro viene limitata ai rappresentanti designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero dell’interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Banca d’Italia e dalla Guardia di finanza.

Rileva che un elemento altamente significativo per l’obiettivo della prevenzione delle frodi contenuto nei disegni di legge approvati dal Senato - e di cui ritiene si debba necessariamente tener conto - sia la costituzione di un gruppo di lavoro composto da un rappresentante della Banca d’Italia, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti, da operatori commerciali e associazioni dei consumatori, nonché da rappresentanti degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico-finanziarie.

Infatti, la partecipazione di soggetti esperti in materia di prevenzione frodi e di rappresentanti delle parti effettivamente danneggiate dal fenomeno fraudolento, o coinvolte nell’attività di prevenzione, può garantire un elevato livello qualitativo nei risultati attesi da tale gruppo di lavoro.

L’importanza dei risultati prodotti da questo gruppo di lavoro si concretizza con l’utilizzo dei suddetti studi statistici per svolgere attività di informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno frodi: l’attività di informazione e divulgazione dei suddetti dati statistici ed analisi rimarrebbe attribuita al titolare dell’archivio, ma è significativo il fatto che l’analisi dei dati venga effettuata da parte dello stesso gruppo di lavoro.

Al contrario, il comma 9 dell’art. 30-ter riduce gli spazi di presenza continuativa e il coinvolgimento di soggetti direttamente interessati ed esperti, riducendo implicitamente le potenzialità del lavoro analitico e qualitativo che potrebbe uscire dal tavolo di lavoro.

Per questo ritiene necessario consentire la partecipazione al gruppo di lavoro - almeno come osservatori permanenti e perfettamente in linea con la ratio dei disegni di legge approvati dal Senato - dei soggetti esperti in materia di prevenzione frodi e dei rappresentanti delle parti effettivamente danneggiate dal fenomeno fraudolento.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2448) PICHETTO FRATIN.  -  Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo  

(1145) GIORDANO ed altri.  -  Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo

(Esame congiunto e rinvio)

 

Il senatore FANTETTI (PdL), relatore, illustra i disegni di legge in titolo che recano una serie di disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo. Entrambi i disegni di legge partono dal presupposto che la cucina italiana è stata sempre più, nel corso degli anni, apprezzata all'estero, fino al punto di diventare un vero e proprio biglietto da visita per il nostro Paese. Tuttavia, come emerge dalla relazione introduttiva al disegno di legge n. 1145, lo sviluppo della ristorazione italiana nel mondo è avvenuto, in alcuni casi, in modo scomposto, senza linee guida e schemi precisi e organizzati e senza una vera rete formativa. Tutto questo non ha consentito di far decollare e promuovere completamente il "sistema-Italia" nel mondo, sfruttando appieno le potenzialità dei prodotti agroalimentari made in Italy. Attualmente, dei circa 65.000 ristoranti presenti nel mondo, che usano la dizione "italiani", solamente il 30 per cento può veramente definirsi tale.

I disegni di legge all'esame della Commissione, pertanto, prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un apposito Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo. Tra i compiti assegnati al Comitato vi è quello di poter conferire la qualifica di ristorante italiano a quegli esercizi che diffondono, attraverso i loro locali, prodotti realmente autentici, e di alta qualità, della cucina italiana. Il Comitato, inoltre, può promuovere delle azioni legali nei confronti delle contraffazioni e dell'abuso nell'utilizzo di insegne con il titolo di "ristorante italiano". Entrambi i disegni di legge, infine, prevedono delle attività di promozione dei prodotti enogastronomici italiani da realizzarsi attraverso gli uffici dell'ICE, dell'ENIT, delle Camere di commercio italiane all'estero e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo d'impresa.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Proposta di indagine conoscitiva sull'accesso al credito e sugli strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo alle PMI   

 

Il presidente CURSI ricorda che era recentemente emersa, in sede informale, la necessità che la Commissione approfondisca le tematiche relative all'accesso al credito da parte delle imprese, con particolare riguardo alle PMI. Propone pertanto alla Commissione di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva sull'accesso al credito e sugli strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo alle PMI.

 

La Commissione conviene.

 

 

La seduta termina alle ore 15,10.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

 

 

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il disegno di legge in titolo,

 

premesso che:

 

la protezione accordata ai disegni e modelli industriali, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (cosiddetto "codice della proprietà industriale"), qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano divenuti di pubblico dominio;

 

il provvedimento d'urgenza, all'articolo 3, prevede l'integrale sottrazione delle risorse finanziarie, pari a 5 milioni di euro, derivanti dagli utili conseguiti dalla Simest S.p.A. nel corso del 2010 e destinate alla internazionalizzazione delle imprese;

 

la previsione di un apposito bonus fiscale per gli esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti è stata ripetutamente utilizzata negli ultimi 15 anni, tale da assumere di per sé un carattere strutturale, anche se sottoposto a regime di rinnovo pluriennale;

 

esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

si evidenzia la necessità che, al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in titolo, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e qualora i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano o sono divenuti di pubblico dominio, sia garantita la non operatività della protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

 

si rileva, inoltre, l'opportunità di assicurare che le risorse finanziarie, previste per la promozione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese, non vengano utilizzate per altre e diverse finalità;

 

in relazione al bonus fiscale a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, si evidenzia la necessità, all'articolo 2, comma 5, del disegno di legge in titolo, di sopprimere integralmente il secondo periodo;

 

in relazione al settore turistico, si sottolinea l'opportunità di prevedere, per il settore termale, una proroga dei termini in scadenza previsti dalla normativa di settore, in considerazione dell'avvio di una fase di riconversione dell'intero comparto;

 

si evidenzia, inoltre, la necessità di assicurare una proroga delle norme relative al credito d'imposta previsto a favore delle imprese per le spese sostenute per la promozione della ricerca;

 

si richiama l'attenzione sulla opportunità di introdurre una proroga del termine previsto dall'articolo 1-septies della legge 13 agosto 2010, n. 129, in relazione agli impianti fotovoltaici;

 

si segnala, infine, l'opportunità di inserire, nel provvedimento di urgenza, una proroga di un anno per l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di servizi pubblici locali con riguardo alle gare nel settore dell'illuminazione pubblica, anche al fine di assicurare l'impiego di nuove e moderne tecnologie che assicurino una maggiore efficienza energetica.

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 315

 

 

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

-          si evidenzia l'opportunità di prevedere adeguati strumenti informativi per i consumatori da collocare presso i distributori carburanti che commercializzano benzina e combustibile diesel contenenti additivi metallici;

-          si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di valutare l'impatto che i nuovi obblighi in materia di biocarburanti avranno sulla struttura distributiva dei carburanti, inserendo eventuali proroghe rispetto all'entrata in vigore dei singoli obblighi.