Evidenzia che un possibile meccanismo di regolamentazione flessibile delle spese in conto capitale dei comuni potrebbe consistere nel riconoscere a tali enti la facoltà o il diritto di scambiarsi il rispettivo indebitamento, entro i limiti complessivi stabiliti dal patto di stabilità per la regione di appartenenza e nell'ambito di un piano finanziario stabilito dalla regione stessa. Tale sistema potrebbe eliminare le rigidità attualmente presenti e consentire ai comuni di programmare con cadenza annuale le proprie spese per investimenti. Non disconosce che si tratta di un meccanismo di particolare complessità e che ha per di più incontrato anche la contrarietà di alcuni settori del mondo delle autonomie, ma esso rappresenta comunque la base da cui partire per affrontare la riforma del patto di stabilità.
In relazione alla prevenzione del rischio idrogeologico, oggetto di diversi emendamenti, occorre a suo parere individuare uno strumento in grado di alleggerire gli oneri a carico dello Stato, considerato il vincolo dei saldi di bilancio. La possibile soluzione potrebbe consistere nell'introduzione di una copertura assicurativa di carattere obbligatorio, con riferimento a una quota del rischio di danno a cose e persone.
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti dall'1.274 all'1.284; l'emendamento 1.277 è stato ritirato dal proponente e le proposte 1.278 e 1.279 non sono poste in votazione in quanto dichiarate inammissibili.