Peraltro, dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 10.Tab.10.1-8, in quanto contrastante con il disposto dell'articolo 129, comma 3, secondo periodo, in base al quale non sono emendabili in seconda lettura, i programmi di spesa la cui dotazione sia stata modificata dall'altro ramo del Parlamento in sede di esame del disegno di legge di stabilità.
Viene quindi aperta la discussione generale congiunta sui provvedimenti in esame.