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Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 190 del 23/11/2010


IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013  e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

-  (Tabb. 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

Il presidente GIULIANO, dichiarata aperta la sessione di bilancio, ringrazia il Ministro per la sua presenza. Fa quindi presente che l’esame dei disegni di legge e delle relative tabelle di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l’espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio. Ricorda inoltre che, in base all’articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla 5a Commissione permanente; alla Commissione Lavoro possono invece essere presentati emendamenti sulle tabelle di bilancio o su parti di esse. Avverte infine che sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, quelli che propongono riduzioni ad un singolo stato di previsione e quelli privi di conseguenze finanziarie; sono invece improponibili gli emendamenti implicanti variazioni, compensative o meno, relativi a più tabelle e quelli recanti disposizioni estranee all’oggetto della legge di bilancio, o comunque volte a modificare le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

 

Introducendo l'esame dei documenti di bilancio, il relatore PICHETTO FRATIN (PdL) segnala in primo luogo che l'articolato del disegno di legge di stabilità reca diverse norme di interesse della Commissione. I commi 2 e 3 dell'articolo 1, insieme con l'allegato 2, recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali, determinando l'adeguamento per il 2011 dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell’INPS, i cui destinatari finali sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS e l'ENPALS. Il comma 4, ancora insieme con l'allegato 2, provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS. Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nel comma 29, che in primo luogo incrementa di 1.000 milioni di euro per il 2011 il Fondo sociale per occupazione e formazione, facendo specifico riferimento alle finalità a cui era volto il Fondo per l'occupazione, ivi confluito. In secondo luogo, la norma prevede che una quota delle risorse così incrementate possa essere attribuita, secondo determinati criteri e modalità, alle singole regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale. I commi 30 e 31 - prevedendo un intervento analogo a quelli già disposti per gli anni precedenti - disciplinano la possibilità di concessione o proroga "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale per il 2011 sulla base di specifici accordi in sede governativa e per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento in caso di prima proroga, del 30 nell'ipotesi di seconda proroga e del 40 per cento in caso di proroghe successive. La novella di cui all'ultimo periodo del comma 31 provvede anche a prorogare la disciplina temporanea sugli incentivi per le assunzioni di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga: incentivi che sono riconosciuti al lavoratore che ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa). Il comma 32 proroga al 2011 alcuni interventi in materia di lavoro previsti  per il 2010, che consistono nell'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità o nel riconoscimento di trattamenti equivalenti o analoghi, nella possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, nell'estensione parziale dell'istituto dei contratti di solidarietà, nell'ampliamento temporale dell'intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, in un contributo finanziario a Italia Lavoro SpA, nonché nella possibilità, per i fondi interprofessionali per la formazione continua e per i fondi relativi ai lavoratori operanti in regime di somministrazione di lavoro, di destinare risorse per alcuni interventi di sostegno al reddito. Il comma 33 proroga per il 2011 alcuni interventi in materia di lavoro previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009: l’incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20 per cento; la possibilità per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni residue, nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa; la possibilità da parte dell’impresa di appartenenza di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione - comprendenti anche attività produttiva connessa all'apprendimento - i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. La disposizione proroga altresì per il 2011 gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, commi 131, 132, 134 e 151, della legge n. 191 del 2009, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tali interventi riguardano il computo, ai fini dei requisiti per l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, dei periodi svolti nel biennio precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa in favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello di provenienza; l'estensione della riduzione contributiva temporanea ai datori di lavoro che assumano i lavoratori beneficiari dell’indennità non agricola di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età, il prolungamento di tale riduzione per i datori che assumano lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, nonché, infine, il riconoscimento di un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. Il comma 34 pone gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 35 reca un finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2011, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età. Il 20 per cento di tale stanziamento è destinato in via prioritaria all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Il comma 37 modifica la disciplina transitoria in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici per i titolari di alcuni ammortizzatori sociali. In particolare, la novella prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa concedere a tali soggetti, in alternativa all'applicazione del regime previgente sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base del nuovo regime. Il comma 38 incrementa nella misura di 200 milioni di euro per il 2011 il Fondo nazionale per le politiche sociali. Il comma 39 abroga l'articolo 1, comma 10, della legge n. 247 del 2007, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, innalza nella misura di 0,09 punti percentuali le aliquote contributive pensionistiche.

Il comma 40 ed il relativo elenco 1 prevedono, tra l'altro, uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2011 destinati ad interventi di carattere sociale, tra i quali la stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, intese alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. I commi 44 e 45 confermano, dal 1° agosto 2010 ed a regime, per i datori di lavoro agricolo di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, la rideterminazione delle agevolazioni contributive previdenziali, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 e successivamente prorogate, con vari provvedimenti, fino al 31 luglio 2010.

Particolare rilievo riveste ilcomma 47, che proroga al 2011 il regime fiscale agevolato dei premi di produttività ed il regime di sgravi contributivi su tali premi. Questi benefici concernono i lavoratori dipendenti del settore privato e hanno per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. La norma proroga inoltre al 2011 uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Quanto al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, esso appare complessivamente rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; nella legislazione vigente già sono comprese, naturalmente, le riduzioni di spesa, relative a tutti i Dicasteri e decorrenti dal 2011, derivanti dalle misure restrittive di cui al decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità costituiscono due fondi per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tali tabelle confermano gli accantonamenti già previsti dal bilancio a legislazione vigente.

La successiva tabella C concerne le voci di spesa permanente la cui quantificazione, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia demandata dalla disciplina vigente alla legge di stabilità. Essa non reca variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia,  in base a modifiche operate dalla Camera, la tabella prevede un incremento, pari a 15 milioni di euro annui, per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e una riduzione, pari a 19,5 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 15,5 milioni annui a decorrere dal 2013, del Fondo per le politiche giovanili

Nessuna variazione per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta infine nelle tabelle D ed E.

Conclusivamente, il relatore si riserva ulteriori considerazioni in sede di replica.

 

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore per l’ampia e ricca illustrazione della manovra, propone di fissare per le ore 11 di domani, 24 novembre, il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 20,20.