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Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 122 del 09/11/2010


COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA XLIV RIUNIONE COSAC TENUTASI A BRUXELLES IL 24, 25 E 26 OTTOBRE 2010  

 

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della XLIV riunione COSAC, tenutasi a Bruxelles il 24, 25 e 26 ottobre 2010, cui ha preso parte, in rappresentanza della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, insieme al vice presidente, senatore Giacomo Santini ed alla senatrice Francesca Marinaro. In rappresentanza della omologa Commissione della Camera dei deputati, hanno partecipato gli onorevoli Farinone, Formichella e Consiglio.

            Dopo l'apertura dei lavori da parte del presidente della Camera dei rappresentanti belga, André Flahaut, i membri della COSAC hanno ascoltato la relazione introduttiva al tema riguardante la Strategia Europa 2020, svolta dal professor Bernard Mazijn, cui sono seguiti, tra gli altri, gli interventi dell'onorevole Farinone, il quale ha auspicato una forte azione dei Parlamenti nazionali affinchè la suddetta Strategia privilegi, oltre all'esigenza di stabilità finanziaria del continente, anche le finalità legate alla crescita dell'economia e dell'occupazione, e del senatore Santini, secondo il quale gli strumenti messi in cantiere per realizzare tali ambiziosi obiettivi non appaiono del tutto sufficienti e ben determinati.

            Successivamente, ha preso la parola l'onorevole Herman De Croo, presidente di turno della COSAC e incaricato di esaminare la tematica relativa al ruolo futuro del medesimo organismo, il quale si è soffermato sulle attività tipiche della Conferenza - quali, ad esempio, il controllo di sussidiarietà - che, a suo avviso, devono essere ulteriormente consolidate, ma anche su quelle future, come, tra le altre, il follow up di Eurojust e Europol ed il coinvolgimento, nella stessa COSAC, di altre Commissioni specializzate dei Parlamenti nazionali.

            Nel corso del relativo dibattito, è intervenuta la presidente Boldi, la quale, nel dichiarare, in via preliminare, che il Senato italiano non è pregiudizialmente contrario ad un ulteriore esercizio dello scrutinio collettivo di sussidiarietà da parte della COSAC, ha richiamato l'attenzione dei presenti sui criteri, per molti aspetti discutibili, adottati dalla Commissione europea nella selezione delle proposte comunitarie da deferire, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona, ai Parlamenti nazionali, come, peraltro, segnalato da una recente risoluzione approvata dal Senato della Repubblica.

            Mentre, secondo l'onorevole Formichella, la COSAC deve mantenere la funzione di approfondimento sul futuro dell'Unione europea, non essendo necessario che svolga un ruolo ultroneo di coordinamento del controllo di sussidiarietà, per la senatrice Marinaro, la Conferenza può offrire un contributo originale al fine di superare il dualismo esistente tra il Parlamento europeo e le Camere dei 27 Paesi membri, integrando, nei suoi lavori, le varie Commissioni specializzate dei Parlamenti nazionali, allo scopo di assicurare anche una cooperazione parlamentare in materia, ad esempio, diPESC.

            Le priorità della presidenza belga sono state, quindi, illustrate dal primo ministro Yves Leterme, cui si è rivolto l'onorevole Consiglio ponendo due quesiti: sulla questione della solidarietà tra i Paesi dell'Unione nella lotta ai flussi dell'immigrazione irregolare e sulla riforma del bilancio comunitario.

            La trattazione dell'argomento concernente il controllo parlamentare della politica europea di sicurezza e difesa, introdotto dal professor Jan Wouters, ha registrato gli interventi dell'onorevole Consiglio e della senatrice Marinaro, la quale, nel ricordare il recente atto di indirizzo adottato dal Parlamento italiano, ha evidenziato come tale controllo debba svolgersi, congiuntamente, ad opera del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

            Il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, si è indirizzato ai parlamentari per esporre le principali linee di azione dell'Esecutivo comunitario. Durante la successiva discussione, sono intervenuti l'onorevole Formichella, il quale si è soffermato sulla qualità delle risposte della Commissione ai pareri motivati formulati dai Parlamenti nazionali, nonchè sullo spinoso problema del trilinguismo nei lavori delle Istituzioni comunitarie, che preoccupa l'Italia, e il senatore Santini, il quale si è interrogato sull'effettiva operatività degli interventi predisposti dall'Unione europea per superare l'attuale fase di crisi economica.

            In sede di replica, il presidente Barroso ha precisato che il sistema vigente di traduzione in 23 lingue nazionali non è più sostenibile dal punto di vista dei costi, e va, quindi, assolutamente modificato, e che l'Unione, nei mesi scorsi, ha già approntato un poderoso sforzo di coordinamento delle economie, delineando, inoltre, i futuri contorni di una vera e propria governance europea.

            Si sono, quindi, rivolti, tra gli altri, al presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, la senatrice Marinaro, che ha sottolineato l'importanza di una intensificazione dei rapporti tra il Consiglio e i Parlamenti nazionali, pur nell'ambito di un loro corretto equilibrio reciproco, e l'onorevole Farinone, per cui risulta cruciale incrementare il controllo parlamentare della governance economica dell'Unione.

            Nel rispondere alle diverse questioni sollevate dai partecipanti, il presidente Van Rompuy ha dichiarato che l'Europa deve prendersi le proprie responsabilità nell'adozione delle decisioni miranti a superare la grave crisi economica generata nell'altra sponda dell'oceano. In tal senso, proprio per evitare il ripetersi, in futuro, di una mancata gestione comune delle crisi finanziarie, si è deciso di stabilire una autentica governance economica, con la previsione di una apposita task force, anche perchè, ha concluso, i Paesi dell'Unione europea sono ormai tra di loro indissolubilmente legati da una comunità di destino, che richiede, necessariamente, anche una capacità univoca di reazione agli squilibri del sistema economico.

            Al termine della riunione, sono stati approvati, come di consueto, i testi del Contributo e delle Conclusioni della XLIV COSAC, cui è anche confluito un emendamento presentato dalla delegazione italiana.

 

            La seduta termina alle ore 15.


 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 473 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

(Doc. XVIII-bis, n. 22)

 

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM (2010) 473,

considerato che la proposta di regolamento:

-        ha lo scopo di vietare la vendita al pubblico di certe sostanze chimiche che presentano un grado di concentrazione superiore a determinate soglie di riferimento, al fine di ridurre il rischio di un loro uso illecito per la fabbricazione di ordigni artigianali, spesso utilizzati da terroristi e altri criminali per compiere attentati;

-        avrebbe come effetto anche l’armonizzazione delle legislazioni nazionali, evitando che le differenze normative possano agevolare gli acquisti delle sostanze in oggetto per fini illeciti e possano incidere negativamente sugli scambi transfrontalieri e sulle altre attività economiche dei produttori e degli altri operatori del settore;

-        consentirebbe, comunque, l’uso o la commercializzazione delle sostanze in oggetto, a fini professionali, dietro rilascio di licenza emessa da uno Stato membro;

-        presenta, infine, un impatto economico contenuto, in quanto l’uso non professionale dei precursori rappresenta solamente l’1,5 per cento del consumo totale a livello europeo delle sostanze chimiche in questione,

tenuto, altresì, conto che l'intendimento di limitare la disponibilità di sostanze chimiche potenzialmente utilizzabili per la fabbricazione artigianale di ordigni esplosivi, in analogia a quanto previsto per i materiali di uso duale (dual use), suscettibili di essere impiegati anche a scopi militari, è altamente condivisibile ed in linea con la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche del 1993,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell’articolo 114 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni nazionali, per l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l’obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di precursori di esplosivi e il coordinamento tra le autorità nazionali competenti non può essere raggiunto dai soli Stati membri;

la proposta risulta, infine, conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita alle misure necessarie al perseguimento degli obiettivi di sicurezza, consentendo l’uso o la commercializzazione delle sostanze in oggetto, a fini professionali, previo rilascio di licenza emessa da uno Stato membro.

 


 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 486 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

(Doc. XVIII-bis, n. 23)

 

 

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto n. COM(2010) 486 definitivo,

considerato che la proposta è diretta a dare maggiore organicità e compiutezza al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento consente agli Stati membri di attingere, sia alle scorte derivanti dagli interventi di stabilizzazione, sia – in subordine – direttamente al mercato, e che in quest’ultimo caso non è più necessario aver previamente esaurito le scorte d'intervento;

rilevato, al riguardo che, per migliorare l'equilibrio nutrizionale, i prodotti distribuiti non saranno più limitati a quelli oggetto degli interventi di stabilizzazione, ma saranno scelti dalle autorità degli Stati membri nel quadro di programmi nazionali di distribuzione, che terranno conto di considerazioni nutrizionali;

considerato, inoltre, che la proposta prevede una pianificazione triennale, con l’introduzione del sistema del cofinanziamento, e l’obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione annuale e di notificare tempestivamente alla Commissione europea ogni circostanza che incida sull’attuazione dei programmi di aiuto alimentare;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa si inquadra nell’ambito della politica agricola comune e in particolare dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento (CE) n. 1234/2007);

la proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a stabilire disposizioni finalizzate all’obiettivo di rendere più efficace e omogeneo il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, concernenti l’organizzazione comune dei mercati agricoli;

nel merito, si esprime pieno apprezzamento per la proposta di rafforzare le modalità di raccolta e distribuzione agli indigenti di derrate alimentari derivanti principalmente dalle scorte accumulate in seguito agli interventi di stabilizzazione nei mercati alimentari, nell’ambito di un sistema gestito a livello nazionale e cofinanziato dall’Unione europea, con l’auspicio di un adeguamento dei minimi reddituali per l’individuazione delle persone indigenti;

per quanto riguarda l’articolo 2, punto 5), della proposta di regolamento, che conferisce alla Commissione europea il potere di delega per un periodo di tempo indeterminato, si ribadisce quanto già rilevato in relazione a diversi progetti di atti legislativi, ovvero che la predetta indeterminatezza temporale, si pone in contrasto con il dettato dell’articolo 290 del TFUE, e che essa impedisce ai parlamenti nazionali di poter svolgere un controllo, ad una determinata scadenza sull’operato della Commissione europea e sull’opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa.

 


 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 482 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM (2010) 482 definitivo,

considerato che esso mira a proporre misure adeguate sulle operazioni di vendita allo scoperto e sui credit default swap (CDS), in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 2 giugno 2010 "Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita sostenibile";

considerato che la vendita allo scoperto (short selling), pur contribuendo in condizioni normali a rendere i mercati più efficienti, garantendo liquidità, riducendo spesso le bolle dei prezzi e fungendo da indicatore tempestivo di eventuali problemi sottostanti relativi a un emittente di titoli, può comportare, in condizioni estreme di mercato, una serie di rischi potenziali, a partire da un'eccessiva spirale al ribasso dei prezzi;

tenuto conto che la proposta interagisce, integra e completa la legislazione già vigente in materia, e in particolare le direttive 2003/6/CE, sugli abusi di mercato, 2004/19/CE sugli obblighi di trasparenza e 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari;

tenuto conto infine che la proposta rappresenta il risultato di un intenso dialogo e di consultazioni con tutte le principali parti in causa, tra cui le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari e i partecipanti al mercato, e che sulla stessa si è svolta, nei mesi di giugno e luglio 2010, una consultazione pubblica cui hanno contribuito, tra gli altri, il Ministero dell'economia e la Banca d'Italia;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica delle proposte di regolamento appare correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione del mercato interno, materia per la quale è prevista la procedura legislativa ordinaria;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il carattere transfrontaliero dei problemi connessi alle vendite allo scoperto impone l'adozione di una legislazione di base a livello dell'Unione, ed eventuali risposte divergenti da parte dei singoli Stati membri alle questioni relative alle vendite allo scoperto porrebbero il rischio di una certa arbitrarietà, inducendo gli investitori ad aggirare le restrizioni vigenti in una giurisdizione effettuando le operazioni in un'altra;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto pienamente congrua agli obiettivi che intende perseguire;

nel merito, si sottolinea come sarebbe opportuno, tanto nell'impianto definitorio quanto nella parte regolativa del provvedimento, introdurre una distinzione più netta tra i diversi strumenti oggetto di vendita allo scoperto. Più in particolare, sarebbe necessario prevedere procedure almeno in parte distinte a seconda che gli strumenti oggetto di vendita allo scoperto siano azioni o titoli di Stato, lasciando agli Stati membri un maggior margine operativo nella gestione delle disposizioni relative ai secondi, anche in considerazione dell'incidenza delle vendite allo scoperto e della loro regolamentazione sulla struttura e l'evoluzione del debito pubblico;

si rileva altresì come gli obblighi di notifica connessi a vendite allo scoperto, e le relative soglie, costituiscano materia estremamente delicata, e si auspica che, nel corso dell'iter europeo della proposta in esame, si preservi il massimo equilibrio tra le legittime esigenze di trasparenza cui la proposta stessa intende fornire una risposta e la necessità di non introdurre elementi di turbativa dei mercati;

si sottolinea infine come la proposta di regolamento preveda un ampio ricorso alla delega legislativa, come disciplinata dall'articolo 290 del TFUE. Tale delega, conferita alla Commissione a tempo indeterminato e con criteri eccessivamente generici, consente di modificare le definizioni stesse della direttiva (a partire dalle condizioni in base alle quali si può ritenere che una persona fisica o giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto), come anche le soglie di notifica alle autorità di regolamentazione e al pubblico di determinate categorie di vendite allo scoperto;

considerata la delicatezza della materia e l'invasività e la rilevanza degli interventi oggetto di delega, la stessa non dovrebbe essere concessa a tempo indeterminato, e ne andrebbero meglio precisati, con particolare riferimento ai due casi sopra elencati, i principi ispiratori e i limiti.

 

                                                                                  


 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 539 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM (2010) 539 definitivo,

considerato che la proposta mira ad introdurre elementi di semplificazione nella normativa vigente in materia di sostegno diretto agli agricoltori, e a conformarla alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di atti delegati e di atti di esecuzione, di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291,

viste le osservazioni precedentemente espresse dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, relativamente ad altri progetti di atti normativi che prevedevano il ricorso all'istituto della delega legislativa alla Commissione europea nonché ad atti di esecuzione,

valutate anche le osservazioni espresse da altre Assemblee parlamentari,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, condizionatamente all'introduzione di un limite temporale all'esercizio della delega di potere da parte della Commissione europea.

A tale riguardo si consideri quanto segue:

a)     In base all'articolo 290 del TFUE, gli atti delegati sono "atti non legislativi di portata generale" che vengono utilizzati per integrare o modificare "determinati elementi non essenziali di un atto legislativo". Sono state individuate alcune disposizioni che suscitano perplessità in merito alla loro riconducibilità alla nozione di elementi "non essenziali" della proposta e sulle quali si richiede una riflessione più approfondita. Tra le norme in questione rientrano:

-        l'articolo 6, paragrafo 3, in base al quale la Commissione europea adotta atti delegati per stabilire gli obblighi degli agricoltori nel caso si riscontri una diminuzione della proporzione di superficie investita a pascolo permanente.

-        L'articolo 12, paragrafo 5, che dispone che la Commissione adotti, mediante atti delegati, disposizioni volte a rendere il sistema di consulenza aziendale degli Stati membri pienamente operativo, includendo misure anche in materia di criteri di accesso degli agricoltori.

-        L'articolo 33, paragrafo 5, che prevede la modifica, mediante atto delegato, dell'allegato IX, relativo ai settori che possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico.

-        L'articolo 87, paragrafo 5, in base al quale la Commissione europea, mediante atti delegati, stabilisce le definizioni di "sementi di base" e di "sementi certificate" nell'ambito degli aiuti speciali.

b)     Prescindendo dalle valutazioni sulla "non essenzialità" di cui al punto a), si devono effettuare alcune riflessioni sul carattere temporale della delega di potere. Infatti, la proposta in oggetto conferisce alla Commissione europea potere di emanare atti delegati, prevedendo, come per altri progetti di atti legislativi precedentemente esaminati dalla Commissione politiche dell'Unione europea, una durata indeterminata. Ciò pone la predetta delega in contrasto con l'articolo 290, paragrafo 1, secondo periodo, del TFUE, secondo cui "gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere". L'interpretazione del termine "durata" della delega deve condurre ad una qualificazione della stessa come avente un tempo definito di esercizio, anche per la stretta connessione della sua previsione con il termine "delimitazione", che comporta una fissazione entro limiti precisi.

c)     In luogo della determinazione della durata della delega, la proposta conferisce piuttosto, in base all'artico 290, paragrafo 2, lettere a) e b), sia potere di revoca per il Parlamento europeo e il Consiglio, sia la possibilità, sempre per queste due istituzioni, di sollevare obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto, prevedendo, al riguardo un meccanismo di "silenzio assenso". Tuttavia, tale disposizione non appare sufficiente a garantire ai parlamenti nazionali il pieno esercizio dei propri poteri in materia di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, tale controllo, in base al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali e al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, viene svolto dai parlamenti nazionali per via diretta sui progetti di atti legislativi, e non per il tramite dei propri Governi in sede di Consiglio dell'Unione sugli atti delegati, come parrebbe ipotizzabile nel valorizzare il potere di revoca dell'atto delegato da parte del Consiglio.

d)     In conclusione, si ribadisce l'opportunità di inserire un limite temporale all'esercizio della delega affinché i parlamenti nazionali possano svolgere le loro funzioni istituzionali di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà in sede di rinnovo della delega da esercitarsi mediante atto legislativo. Inoltre, si ritiene necessario valutare l'essenzialità delle disposizioni elencate al punto a) ai fini dell'esercizio della delega di potere.

                                                                                    

 


 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 537 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM (2010) 537 definitivo,

considerato che la proposta mira ad introdurre elementi di semplificazione nella normativa vigente in materia di sostegno diretto agli agricoltori e a conformarla alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di atti delegati e di atti di esecuzione, di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291;

viste le osservazioni precedentemente espresse dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, relativamente ad altri progetti di atti normativi che prevedevano il ricorso all'istituto della delega legislativa alla Commissione europea nonché ad atti di esecuzione;

valutate anche le osservazioni espresse da altre Assemblee parlamentari,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, condizionatamente all'introduzione di un limite temporale all'esercizio della delega di potere da parte della Commissione europea.

A tale riguardo si consideri quanto segue:

e)     In base all'articolo 290 del TFUE, gli atti delegati sono "atti non legislativi di portata generale" che vengono utilizzati per integrare o modificare "determinati elementi non essenziali di un atto legislativo". Sono state individuate alcune disposizioni che richiedono dei chiarimenti in merito alla loro riconducibilità alla nozione di elementi "non essenziali" della proposta. Tra le norme in questione rientrano:

-        gli articoli 20bis, 36bis, 52bis e 63bis che sanciscono che la Commissione europea stabilisce, mediante atti delegati, "condizioni specifiche" relative alle misure di cui rispettivamente agli assi 1, 2, 3 e all'iniziativa Leader. Tale formulazione sembra essere troppo vaga al fine di consentire una valutazione sulla non essenzialità delle norme;

-        l'articolo 5, paragrafo 2, in base al quale la Commissione, mediante atti delegati, può disporre le "misure specifiche dell'Unione", con le quali garantire che il sostegno da parte del FEASR sia coerente con gli obiettivi di coesione economica e sociale. Anche in questo caso si applicano le considerazioni espresse al punto precedente sull'eccessiva genericità dell'attuale formulazione. 

f)      Prescindendo dalle valutazioni sulla "non essenzialità" di cui al punto a), si devono effettuare alcune riflessioni sul carattere temporale della delega di potere. Infatti, la proposta in oggetto conferisce alla Commissione europea il potere di emanare atti delegati, prevedendo, come per altri progetti di atti legislativi precedentemente esaminati dalla Commissione politiche dell'Unione europea, una durata indeterminata. Ciò pone la predetta delega in contrasto con l'articolo 290, paragrafo 1, secondo periodo, del TFUE, secondo cui "gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere". L'interpretazione del termine "durata" della delega deve condurre ad una qualificazione della stessa come avente un tempo definito di esercizio, anche per la stretta connessione della sua previsione con il termine "delimitazione", che comporta una fissazione entro limiti precisi.

g)     In luogo della determinazione della durata della delega, la proposta conferisce piuttosto, in base all'artico 290, paragrafo 2, lettere a) e b), sia il potere di revoca per il Parlamento europeo e il Consiglio, sia la possibilità, sempre per queste due istituzioni, di sollevare obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto, prevedendo, al riguardo un meccanismo di "silenzio assenso". Tuttavia, tale disposizione non appare sufficiente a garantire ai parlamenti nazionali il pieno esercizio dei propri poteri in materia di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, tale controllo, in base al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali e al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, viene svolto dai parlamenti nazionali per via diretta sui progetti di atti legislativi, e non per il tramite dei propri Governi in sede di Consiglio dell'Unione sugli atti delegati, come parrebbe ipotizzabile nel valorizzare il potere di revoca dell'atto delegato da parte del Consiglio.

h)     In conclusione, si ribadisce l'opportunità di inserire un limite temporale all'esercizio della delega affinché i parlamenti nazionali possano svolgere le loro funzioni istituzionali di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà in sede di rinnovo della delega da esercitarsi mediante atto legislativo. Inoltre, appare opportuno chiarire maggiormente l'estensione delle modifiche di cui alle disposizioni elencate al punto a) allo scopo di poterne valutare la non essenzialità ai fini dell'esercizio della delega di potere.

                                                                                  


EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2322

 

Art.  11

11.0.2/4

IL RELATORE

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "comma 1", e dopo le parole: "con licenza" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali".»

11.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art . 11-bis.

 (Delega per l' attuazione della direttiva 2009/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 per la riforma delle disposizioni sulla materia delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa, e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva 2009/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 per la riforma delle disposizioni sulla materia delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa, e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione alla stessa direttiva 2009/43/CE, tenendo anche conto dei principi contenuti nelle Posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC. Qualora il termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai successivi commi del presente articolo, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui le deleghe non risultano esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dal Governo a giustificazione del ritardo.

        3. Gli schemi dei decreti legislativi che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intende conformarsi alle condizioni formulate per il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

        4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

        5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura fissati dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

        6. Ai fini del presente articolo si intende per:

            a) prodotti per la difesa: tutti i materiali, tecnologie, disegni, schemi ed ogni altro tipo di documentazione e di informazione, anche intangibile, che, per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive e di progettazione, sono appositamente progettati o modificati per uso militare o di Corpi armati o di polizia;

            b) operazioni: tutte le tipologie di movimentazione di prodotti per la difesa, nonché l'assistenza tecnica, la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva;

            c) intermediazione: la negoziazione o l' organizzazione di transazioni, compreso il finanziamento, dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti per la difesa da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo ovvero la vendita o l'acquisto di prodotti per la difesa ubicati in Paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro Paese terzo.

        7. I decreti legislativi di cui al presente articolo, fatti salvi i principi e criteri direttivi generali e specifici stabiliti dai commi seguenti, sono informati al rispetto dei principi contenuti nella direttiva 2009/43/CE e nelle Posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC e ai principi contenuti nella legge 9 luglio 1990, n. 185.

        8. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono informati al rispetto dei seguenti criteri direttivi generali:

            a) le disposizioni adottate sono coordinate, dal punto di vista formale e sostanziale, con le altre disposizioni legislative vigenti nelle stesse materie e mantenute in vigore. Con gli stessi decreti legislativi sono abrogate le disposizioni primarie e secondarie vigenti incompatibili con la nuova disciplina;

            b) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia ed ai pertinenti atti d'indirizzo dell'Unione europea, sono disciplinate attraverso autorizzazioni e sono soggette a specifici controlli dello Stato. I prodotti per la difesa sono inseriti nell'elenco dei prodotti per la difesa approvato con apposito decreto del Ministro della difesa. Tale elenco è redatto tenuto conto dell'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;

            c) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono vietate quando contrastano con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando è incerta la definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizza gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese;

            d) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono vietate verso i Paesi: in situazione di tensione o di conflitto armato o di contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite; in stato di embargo dichiarato nei loro confronti da un'organizzazione internazionale cui l'Italia aderisce; responsabili di gravi violazioni alle Convenzioni sui diritti umani accertate da un'organizzazione internazionale cui l'Italia aderisce;

            e) non sono consentite le operazioni inerenti le armi vietate da accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, compresi quelli in materia di mine antipersona, di munizioni a grappolo, di armi batteriologice, biologiche, tossiniche, chimiche, nucleari;

            f) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa, sono effettuate dalle imprese iscritte all'apposito registro di cui al successivo comma 9, lettera e), solo con Governi esteri, con organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero con imprese autorizzate dal Governo del paese destinatario;

            g) le autorizzazioni ad effettuare operazioni di intermediazione, sia in Italia che all'estero, sono concesse solo alle imprese che hanno stabilito nel territorio dello Stato italiano la loro sede legale ovvero l'oggetto principale dell'impresa, previa iscrizione nel registro di al successivo comma 9, lettera e);

            h) le operazioni di importazione e le introduzioni sul territorio nazionale di prodotti per la difesa sono consentite, nel rispetto delle disposizioni normative o amministrative vigenti, anche a soggetti non iscritti al registro,esclusivamente a condizione che:

                1) sono effettuate da amministrazioni o enti pubblici, anche se trasformati in fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze ed esigenze, ovvero in relazione all'esercizio di attività di carattere storico, culturale o di studio;

                2) sono effettuate da persone fisiche o giuridiche per conto di imprese straniere, solo se di natura temporanea per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative;

            i) sono escluse dal campo di applicazione dei decreti legislativi le operazioni inerenti:

                1) i prodotti per la difesa destinati alle Forze armate e di polizia nazionali ed ai Corpi armati dello Stato;

                2) i prodotti per la difesa effettuate dallo Stato con altri Stati, in base ad accordi con il Governo di altro Stato ovvero in applicazione di accordi internazionali o in caso di esigenze connesse a pubbliche calamità, anche verso imprese straniere autorizzate dal Governo dello Stato di appartenenza;

                3) l'attraversamento del territorio nazionale di prodotti per la difesa e di equipaggiamenti per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della stessa Convenzione;

                4) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e le armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, secondo quando previsto dall'articolo 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Le operazioni aventi ad oggetto i materiali di cui al presente numero, comunque autorizzate, sono soggette alle disposizioni di cui alla Posizione comune 2008/944/PESC;

                5) le cessioni, anche a titolo oneroso, di prodotti per la difesa effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche attraverso imprese appositamente designate dalle stesse amministrazioni, quando dirette al Governo di altro Stato o ad imprese autorizzate dagli Stati di appartenenza, previo nulla osta dell'autorità competente;

            l) sono disciplinate, secondo principi di semplificazione, le seguenti tipologie di autorizzazione ad effettuare le operazioni inerenti i prodotti per la difesa:

                1) autorizzazione generale;

                2) autorizzazione globale;

                3) autorizzazione specifica;

            m) le disposizioni relative al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera precedente possono essere applicate anche nei confronti dei Paesi terzi appartenenti o non appartenenti alla NATO, previa individuazione degli stessi Paesi, da effettuarsi con provvedimento a cura dell'autorità competente di cui al comma 9, lettera a), sentito il tavolo, di cui al comma 9, lettera f), del presente articolo;

            n) le procedure di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportano, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzate in modo analogo ai prodotti per la difesa;

            o) è integrata la disciplina delle autorizzazioni per l'assistenza tecnica, nei casi di prosecuzione di rapporti precedentemente autorizzati e nei casi in cui i materiali non sono stati precedentemente esportati da imprese italiane;

            p) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono oggetto di comunicazione del Governo al Parlamento. A tal fine è redatta apposita relazione annuale dalla quale emergono le scelte di politica del Governo in materia di esportazioni di prodotti per la difesa;

            q) le operazioni disciplinate dai decreti legislativi sono effettuate nel rispetto delle norme poste a protezione e tutela delle informazioni classificate, secondo i principi sanciti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni;

            r) i decreti legislativi prevedono adeguate misure di controllo, anche di natura ispettiva, volte ad accertare l'effettivo rispetto della normativa, con particolare riguardo all'arrivo a destinazione del materiale esportato;

            s) nella predisposizione dei decreti legislativi, si tiene conto delle eventuali modificazioni alla direttiva 2009/43/CE comunque intervenute fino al momento dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1;

            t) fermo restando quanto previsto dai successivi commi, quando sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, la competenza funzionale di ciascuna amministrazione nonché le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità

nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

            u) i decreti legislativi prevedono adeguate misure di controllo delle attività finanziarie connesse con le operazioni di cui al presente articolo.

        9. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono, altresì, informati al rispetto dei seguenti principi e criteri specifici di delega:

            a) l'Ufficio per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) presso il Ministero degli affari esteri, è riorganizzato in Unità per le autorizzazioni dei prodotti per la difesa (UAPD) ed opera come autorità competente, in via principale, a rilasciare le autorizzazioni, incluse quelle generali e globali, di cui al presente articolo e ad effettuare i controlli inerenti a tali funzioni;

            b) l'UAPD continua ad operare presso il Ministero degli affari esteri in coordinamento con tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi, in particolare con il Ministero della difesa per gli aspetti tecnico-militari. L'Unità continua ad essere diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario;

            c) l'UAPD continua ad avvalersi del comitato consultivo deputato al rilascio di pareri, presieduto dal responsabile dell'UAPD e composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti nella materia;

            d) l'UAPD per l'espletamento delle funzioni assegnatele utilizza un apposito sistema informatico centralizzato, già attestato presso l'UAMA, riconfigurato al fine di consentire il collegamento con le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al presente articolo, utile anche all'archiviazione e conservazione dei dati relativi alle operazioni poste in essere;

            e) l'Ufficio di coordinamento per la produzione dei materiali d'armamento (UCPMA) è riorganizzato in Ufficio di coordinamento per i prodotti per la difesa (UCPD) e continua ad operare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'UCPD è competente, in via principale, anche attraverso il tavolo di cui alla successiva lettera f), al coordinamento delle amministrazioni competenti in materia; all'elaborazione della comunicazione al Parlamento di cuial comma 8, lettera p);alla tenuta del registro nazionale delle imprese di cui all'art. 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; alla effettuazione delle attività aventi ad oggetto la certificazione delle imprese; alla effettuazione dell'attività ispettiva sulle imprese certificate e sull'utilizzo delle autorizzazioni di cui al comma 8, lettera l); alla attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 10;

            f) presso l'UCPD, senza oneri per il bilancio dello Stato, opera il tavolo interministeriale per i prodotti per la difesa, presieduto dal capo dell'UCPD, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e delle altre amministrazioni competenti in materia. Il tavolo ha il compito di fornire consulenza all'UCPD, e di individuare, anche in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali in questo settore, su proposta del Ministero della difesa, i programmi di collaborazione intergovernativa assoggettabili alla disciplina delle autorizzazioni generali e globali e, su proposta del Ministero degli affari esteri, i Paesi terzi ai quali estendere la normativa relativa alle autorizzazioni generali, globali e specifiche.

        10. Al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, in conformità a quanto previsto nella direttiva 2009/43/CE, nei decreti legislativi sono previste sanzioni penali o amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi ed ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni ivi contenute. Se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi dei decreti legislativi, ritrasmette, con osservazioni ed eventuali modificazioni, i testi alle Camere. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

        11. I decreti legislativi di cui al presente articolo disciplinano le sanzioni penali e amministrative, anche di natura accessoria, in caso di violazione alle disposizioni degli stessi decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri specifici:

            a) le sanzioni penali sono previste solo nei casi di condotte dolose e nei limiti di pena di cui alle fattispecie delittuose descritte nella legge 9 luglio 1990, n. 185. Alla condanna consegue l'applicazione della misura di sicurezza della confisca dei beni oggetto della violazione o che sono serviti alla loro commissione. Nel caso in cui non è possibile eseguire la confisca dei predetti beni, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato;

            b) le fattispecie delittuose di cui alla precedente lettera a) sono introdotte tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, al fine di applicare agli enti adeguate e proporzionali sanzioni amministrative, pecuniarie, di confisca anche per equivalente, di pubblicazione della sentenza ed, eventualmente, anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

            c) le sanzioni amministrative irrogate dall'UCPD per le violazioni direttamente accertate o irrogate dalle singole amministrazioni intervenute nell'esercizio delle rispettive competenze, sono previste per le violazioni diverse da quelle penali che arrecano effettivo pregiudizio al sistema di autorizzazione e controllo di operazioni, anche finanziarie, relative ai prodotti per la difesa. Esse consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 150,00 e non superiore ad euro 150.000,00. Inoltre, nell'ipotesi di plurime violazioni, sono previste sanzioni interdittive, anche nei confronti degli enti giuridici che traggono vantaggio dalle infrazioni stesse. Nel corso dell'accertamento delle violazioni amministrative citate, è possibile procedere al sequestro cautelare dei beni oggetto della violazione. All'accertamento segue la sanzione amministrativa accessoria della confisca. Ai fini della presente lettera si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

            d) nell'irrogare le sanzioni penali o amministrative, l'autorità competente tiene conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascun illecito presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo e vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'illecito può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

        12. Dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quelli recati dal comma 9, lettera d). Agli oneri derivanti dal comma 9, lettera d), relativi alla implementazione del sistema informativo, pari ad euro 1.450.000 (unmilionequattrocentocinquantamila) per l'anno 2011 e ad euro 450.000 (quattrocentocinquantamila) per l'anno 2012, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui di cui all' articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Agli oneri derivanti dai costi di manutenzione del sistema informativo di cui allo stesso comma 9, lettera d), il Ministero degli affari esteri provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        13. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        14. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni, ivi comprese le autorizzazioni, ed i controlli previsti dal presente articolo.

        15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.