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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 215 del 28/07/2010


(1208) Mariangela BASTICO ed altri.  -  Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali  

(1378) Marilena ADAMO ed altri.  -  Istituzione della Città metropolitana di Milano  

(1413) FLERES ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali  

(1497) FLERES e ALICATA.  -  Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale  

(2100) D'ALIA.  -  Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale  

(2162) Anna Maria CARLONI ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale  

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1208, 1378, 1413 e 1497, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2100, 2162 e 2259 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 2100, 2162 e 2259, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1208, 1378, 1413 e 1497 e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1208, 1378, 1413 e 1497, sospeso nella seduta del 2 marzo.

 

     Il presidente VIZZINI ricorda che, tra i disegni di legge in titolo, il n. 2259, d'iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera dei deputati, si aggiunge a tutti gli altri, d'iniziativa parlamentare, il cui esame era stato avviato a suo tempo salvo che per il n. 2100 e il n. 2162, assegnati dopo l'ultima seduta di trattazione. Propone, pertanto, di procedere all'esame congiunto di tutte le iniziative.

 

            La Commissione consente.

 

            Ha quindi inizio l'esame del disegno di legge n. 2259, che sarà trattato congiuntamente agli altri disegni di legge.

 

Il relatore PASTORE (PdL) sottolinea l'importanza del provvedimento che, a distanza di circa dieci anni, provvede alla definizione delle funzioni amministrative degli enti locali attuando la riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione; in particolare il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118, per la cui realizzazione vengono predisposti strumenti chiari e flessibili.

            Si tratta, a suo avviso, di una riforma profonda e significativa. Ricorda il precedente della legge n. 142 del 1990, che aveva innovato nella mentalità e nelle procedure amministrative; successivamente è stata introdotta l'elezione dei sindaci e dei presidenti di provincia; più recentemente, è stata approvata la delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, un principio che pone la necessità di ridisegnare organicamente il quadro delle funzioni amministrative delle Regioni e degli enti locali.

            Rinviando all'illustrazione dell'altro relatore, senatore Bianco, la disamina delle singole disposizioni, rileva il mancato intervento su temi di grande interesse. Non è stata presa in considerazione la necessità di un sistema di controlli diffusi e decentrati che, fatta salva l'autonomia degli enti locali, consenta una verifica della legittimità degli atti amministrativi. Inoltre, non sono state incluse disposizioni per l'attuazione delle città metropolitane e per disciplinare lo statuto di Roma capitale, così come mancano norme organiche per regolare i cosiddetti "costi della politica". Anche il disegno di legge che reca disposizioni contro la corruzione (Atto Senato 2156), prevede norme che più opportunamente dovrebbero essere collocate nella "Carta delle autonomie".

            Soffermandosi specificamente sul tema dei controlli, sottolinea che un sistema di verifica potrebbe tutelare anche la posizione delle minoranze politiche all'interno dei consigli, le quali attualmente sono costrette a rimettere il vaglio della legittimità degli atti ai giudici amministrativi e ordinari. In proposito, suggerisce l'ipotesi di affidare il controllo sugli atti amministrativi degli enti locali a figure come i difensori civici da istituire a livello provinciale e regionale.

            È opportuno intervenire anche sulla materia delle incompatibilità, fra l'altro per evitare la commistione fra cariche amministrative locali e governative nonché fra la carica di consigliere e quella di assessore. Anche la legge per l'elezione dei consigli comunali e provinciali potrebbe essere riconsiderata per tenere conto, anche, della riduzione del numero dei componenti disposta di recente per limitare i costi degli organi elettivi locali.

            Infine, sottolinea la necessità di rivedere le funzioni delle assemblee degli enti locali, con l'obiettivo di conferire loro maggiore dignità e disincentivare comportamenti dilatori e sterili, non consoni al confronto politico presso gli organi amministrativi locali.

 

         Il relatore BIANCO (PD) esprime il ringraziamento per la decisione della Presidenza di confermare la designazione di  due relatori alla Commissione, di cui uno appartenente ai gruppi dell'opposizione, anche per l'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa: ciò dimostra la consapevolezza dell'opportunità di favorire la massima condivisione su una materia che ha natura istituzionale; un apprezzamento, il suo, anche personale, vista la sua esperienza politica maturata come rappresentante dei comuni italiani e come Ministro dell'interno.

            Ricorda l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge-delega per l'attuazione del federalismo fiscale, che sottolineava l'impellente necessità di definire propedeuticamente le funzioni delle autonomie locali in modo organico ed equilibrato, in modo da esaltare le potenzialità di quel sistema. In proposito, sottolinea l'esigenza di preservare il principio di unità nazionale, di valorizzare la specificità delle Regioni e di cogliere la ricchezza della diversità di comuni e province.

            Dopo aver ringraziato gli uffici del Senato per la predisposizione di una esaustiva nota illustrativa, si sofferma sulle singole disposizioni. Esse indicano le finalità e l'oggetto del provvedimento (articolo 1), le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane (articoli 2, 3 e 4) e quelle ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione (articolo 5). L'articolo 6 rinvia alle leggi statali e regionali la disciplina delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, nei limiti delle disposizioni di salvaguardia indicate dall'articolo 7 e delle modalità di esercizio di cui all'articolo 8.

            Il Capo III disciplina le funzioni amministrative degli enti locali e indica i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adozione della "carta delle autonomie locali". Il Capo IV attua una razionalizzazione degli uffici decentrati dello Stato, attraverso un'apposita delega, mentre il Capo V reca soppressioni e abrogazioni relative a enti e organismi. L'articolo 19 indica le attribuzioni dei consigli, mentre il Capo VIII individua i piccoli comuni e introduce misure organizzative in loro favore nonché norme di semplificazione dei documenti finanziari e contabili. L'articolo 23 reca norme sul direttore generale degli enti locali, mentre l'articolo 24 interviene sulla materia dei controlli negli enti locali. L'articolo 25 prevede modifiche alla disciplina della revisione economico-finanziaria presso gli enti locali, l'articolo 26 reca soppressioni di norme riguardanti le funzioni degli enti locali e l'articolo 27 introduce una norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

            Conclude, auspicando che il provvedimento dia ordine ai numerosi interventi legislativi operati in modo disorganico. Fra l'altro, ricorda l'inopportuno intervento della Commissione bilancio del Senato, in sede di esame della manovra economica, che ha soppresso l'Agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali.

 

         Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di svolgere un ciclo selettivo di audizioni, per consentire un'analisi più approfondita delle disposizioni.

 

         Il relatore BIANCO (PD) condivide tale proposta. Si associa il relatore PASTORE (PdL).

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.