Considera, quindi, necessario individuare criteri espliciti per la identificazione della decisione di sospendere il processo. Ritiene, inoltre, che la mancanza di quorum deliberativi qualificati rimette una decisione così delicata alla maggioranza semplice finendo col depotenziare la funzione di "filtro" del Parlamento.
Occorre, a suo avviso, verificare se la decisione non debba essere rimessa alla Corte costituzionale, eventualmente affidando ad essa il giudizio in secondo grado. Potrebbe anche configurarsi, a suo avviso, una forma di "sistema misto", prevedendo la possibilità di adire la Corte solo ove il quorum deliberativo qualificato non fosse raggiunto.
Dopo aver espresso rilievi critici sulla retroattività dell'istituto che può essere applicato anche ai processi in corso, ritiene opportuno riflettere sulla irrazionalità di una sospensione in sede penale non affiancata da una analoga sospensione in sede civile.
Appare opportuno, a suo avviso, introdurre anche l'istituto della rinunciabilità da parte dell'imputato, al fine di garantire il diritto fondamentale di difesa.
Ritiene, infine, congrua una limitazione temporale dell'istituto, che appare sostanzialmente indefinita, in quanto genericamente connessa alla durata della carica.