Si sofferma quindi sull'articolo 9, comma 2, ritenendo opportuno valutare la compatibilità costituzionale della disposizione, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Il taglio degli emolumenti, infatti, si potrebbe configurare come una misura sostanzialmente tributaria, che pertanto dovrebbe essere applicata, in ragione della capacità contributiva di ciascuno, a tutti i percettori di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla qualificazione (pubblica o privata) del datore di lavoro.
Quanto all'articolo 41, occorre, a suo avviso, valutare la compatibilità costituzionale della norma che consente di scegliere la normativa fiscale più favorevole tra quelle nazionali, nell'ambito dell'Unione europea. Da una parte si determinerebbe una possibile violazione dei princìpi della concorrenza, in quanto le imprese italiane sarebbero esposte alla concorrenza di altre aziende che potrebbero godere di un regime fiscale sostanzialmente più vantaggioso, sia per quanto riguarda la tassazione degli utili sia per quanto concerne il costo del lavoro. Inoltre, si potrebbe configurare una disparità di trattamento tra i lavoratori, dal momento che mentre quelli che lavorano per un'impresa italiana resterebbero sottoposti alle imposizioni tributarie della legge nazionale, quelli che lavorano per un'impresa esterna che ha scelto un regime di tassazione diverso potrebbero essere soggetti ad un regime più favorevole, con conseguente violazione dei princìpi costituzionali risultanti dal combinato disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Invita infine il relatore, in sede di espressione del parere sugli emendamenti, a valutare l'opportunità di inserire un'osservazione sull'emendamento 5.51 che reca norme in materia di incompatibilità, introducendo una misura di carattere ordinamentale incongrua rispetto al contesto normativo.
Interviene il sottosegretario GIORGETTI che manifesta il suo apprezzamento per l'ampio e articolato dibattito svolto in Commissione. Si sofferma quindi sulle critiche, espresse in particolare dai senatori dell'opposizione, circa il carico di sacrifici che sarebbe imposto alle Regioni e agli enti locali. In proposito osserva che la riduzione dei trasferimenti, prevista nel decreto, è connessa alla revisione del patto di stabilità interno, oggetto di negoziato tra il Governo e le Regioni. Pur tenendo conto che i trasferimenti di funzioni già disposti necessitano di un adeguato finanziamento, reputa sostanzialmente eque le misure previste, soprattutto considerando che non vi è alcun incremento della pressione fiscale a carico dei cittadini. A suo avviso, pertanto, l'incidenza dei tagli a carico delle Regioni è idonea a produrre, nel medio periodo, effetti virtuosi, in particolare accrescendo la responsabilità degli enti locali sull'uso delle risorse. L'attuazione del federalismo fiscale, attraverso l'emanazione dei prossimi decreti legislativi assicurerà la definizione di un sistema istituzionale coordinato, soprattutto al momento del passaggio da un sistema di finanza derivata a un sistema fiscale basato sull'autonomia impositiva dell'ente locale.
Riconosce che le misure sulle retribuzioni del pubblico impiego sono di rilevante entità ma ne rivendica la sostanziale equità. Ritiene infatti che il pubblico impiego negli ultimi anni abbia beneficiato di una progressione economica più accentuata rispetto ai lavoratori del settore privato, i quali, peraltro, oltre a disporre di salari più bassi, sono soggetti a maggiori rischi occupazionali. Il settore privato, inoltre, ad eccezione di alcune agevolazioni creditizie, non ha ricevuto alcun significativo sostegno né risorse aggiunte da parte delle finanze statali. Per tali ragioni il Governo ha ritenuto, proprio per ragioni perequative, di introdurre misure più incisive sul settore pubblico.
Si sofferma quindi sulla questione, sollevata dal relatore Boscetto, in riferimento alla norma che nello stabilire un termine più breve di sospensione delle Commissioni tributarie, determinerebbe una violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto si renderebbe più difficile l'opposizione da parte degli interessati e la presentazione di eventuali ricorsi. Osserva in proposito che le modifiche, previste al comma 9 dell'articolo 38, attengono esclusivamente ai tempi per l'efficacia della sospensione, per la discussione del ricorso e per la decisione dello stesso, mentre non verrebbe modificato nulla per quanto attiene ai termini previsti dalle disposizioni di legge a tutela del contribuente, per la presentazione delle istanze di sospensione, per la presentazione dei ricorsi e per l'eventuale presentazione del ricorso di appello, garantendo quindi il rispetto dei princìpi costituzionali in materia.
In riferimento alla norma contenuta al comma 3 dell'articolo 3, relativa alla Banca d'Italia, ritiene che la disposizione rappresenta un adeguato punto di equilibrio fra l'esigenza di assicurare autonomia a un'istituzione finanziaria di così alto prestigio e lo sforzo di contenimento della spesa cui tutti gli organismi pubblici sono chiamati. Ribadisce in conclusione il suo apprezzamento per il lavoro svolto, assicurando che presso la Commissione bilancio il parere formulato dalla Commissione affari costituzionali sarà tenuto in debita considerazione.
Il seguito dell'esame è temporaneamente sospeso.