Quanto alle misure contenute all'articolo 5 relative alle economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici, censura la sostanziale elusione della legge del 1965 che vietava il cumulo delle indennità per i parlamentari con incarichi nelle amministrazioni locali. La disapplicazione di tale norma, che sarebbe sostenuta anche da un parere favorevole del Ministero dell'economia e del Ministero dell'interno, produce non pochi costi a carico dei bilanci degli enti locali. Ritiene in proposito auspicabile un intervento, quanto più possibile condiviso da tutte le forze politiche, finalizzato a fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1 della legge n. 1261 del 1965, volto a chiarire che l'indennità parlamentare non è cumulabile con le indennità percepite da sindaci, presidenti di provincia, consiglieri ed assessori di comuni e province, nonché con le indennità percepite per l'esercizio di ogni altro incarico politico-amministrativo, compresi quelli esercitati in enti o società conferito a seguito di elezione o di nomina. Segnala, in proposito, un emendamento già presentato in tal senso, che a suo avviso appare particolarmente virtuoso da una parte assicurando un effetto diretto sotto il profilo finanziario, dall'altra favorendo una riduzione delle cariche plurime.