Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 169 del 01/06/2010
Rispondendo ad un'osservazione del sottosegretario CALIENDO - il quale rileva che l'obbligo di astensione per il giudice che abbia rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli, esso appare di evidente opportunità, data la necessità di salvaguardare non solo la sostanza ma anche l'apparenza dell'imparzialità del giudice, mentre per quanto riguarda il pubblico ministero, l'obbligo di sostituirlo scatta in presenza di un'accusa grave come la violazione dell'articolo 379-
bis - il senatore
LI GOTTI (
IdV) sottolinea che dalla lettura della lettera a) del comma 2, risulta chiaro il riferimento alla
lettera h-bis) dell'articolo 53 del codice di procedura penale, introdotta dal comma 1, quale causa di sostituzione anche per il pubblico ministero.