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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 169 del 01/06/2010


Il relatore CENTARO (PdL) illustra i propri emendamenti presentati al disegno di legge in titolo nel corso dell'esame in Assemblea e per i quali il Presidente del Senato ha disposto il rinvio dell'esame in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato. Si sofferma dapprima sugli emendamenti 1.700, 1.701 e 1.702, i quali modificano l'articolo 114 del codice di procedura penale, ripristinando l'originaria formulazione del testo del disegno di legge n. 1611, così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare attraverso una novella al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è consentita, in ogni caso, la pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, dei quali tuttavia è vietata la pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Ai sensi poi dei nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 114 il divieto della pubblicazione anche parziale, per riassunto nel contenuto, opera fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, per la documentazione e gli atti relativi a conversazioni anche telefoniche, o a flussi di conversazioni telematiche o informatiche ovvero a dati riguardanti il traffico telefonico o telematico; anche se non più  coperti da segreto; nonché per le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti la norma consente tuttavia la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice. Il comma 7 dell'articolo 114 del codice di rito, poi, così come modificato dal comma 6 dall'emendamento 1.702, prevede il divieto di pubblicazione in ogni caso degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni di cui è stata ordinata la distruzione, nonché il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto delle intercettazioni riguardanti fatti circostanze e persone estranee all'indagine.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.703, il quale sopprime il comma 10 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame in Commissione concernente la previsione di due nuovi articoli nel codice di rito, in materia tendenti ad estendere la disciplinar relativa all'autorizzazione alle intercettazioni sia alle riprese visive che alla corrispondenza postale.

L'emendamento 1.704 poi circoscrive i presupposti per l'autorizzazione all'intercettazione di riprese visive specificando doversi trattare di intercettazioni di immagini mediante riprese visive. Si vuole in tale modo rendere la norma più conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione la quale nel riferirsi ad immagini davanti a riprese visive intende riferirsi alle cosiddette riprese captative.

L'emendamento 1.705 introduce una nuova norma con la quale si prevede che il limite di durata massima delle intercettazioni non possa trovare applicazione ai casi di indagine per la ricerca di latitanti.

Riferisce quindi sull'emendamento 1.706 il quale reintroduce l'obbligo di segretazione non solo degli atti ma anche delle attività di indagine così come originariamente previsto nel testo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.707, il quale esclude - specularmene a quanto previsto con riguardo al reato di violenza sessuale - l'obbligo di arresto in flagranza nei casi di minore gravità per il reato di atti sessuali con minorenni, dà conto dell'emendamento 1.708, il quale modifica il nuovo articolo 616-bis del codice penale nel senso suggerito dagli organismi rappresentativi della stampa. Nella nuova formulazione infatti si fa più correttamente riferimento alla categoria iscritti all'ordine professionale ricomprendendo così anche la categoria dei cosiddetti pubblicisti. Di particolare rilievo è poi l'emendamento 1.709 il quale riduce la sanzione pecuniaria per gli editori  nei casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Illustra infine l'emendamento 1.710, il quale, intervenendo sulla disciplina transitoria, estende ai procedimenti pendenti anche le nuove norme relative all'obbligo di astensione del giudice all'obbligo di sostituzione del pubblico ministero e anche alle garanzie di libertà del difensore.