Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub

Versione HTML base



Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 169 del 01/06/2010


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1611, 212, 547, 781 e 932-A

Art.  1

1.700/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 114 al comma 1, dopo le parole: "del loro contenuto" sono inserite le seguenti: "fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3 e fatti salvi, prima della scadenza del termine delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, gli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare, che non siano stati trascritti dal giudice con perizia o di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7"».

1.700/2

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3».

1.700/3

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700, dopo le parole: «la pubblicazione» inserire le seguenti: «parziale, o nel contenuto o».

1.700/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.700, sopprimere le parole: «per riassunto».

1.700/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» sostituire le parole: «per riassunto» con le seguenti: «nel contenuto».

1.700/6

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» dopo le parole: «per riassunto» inserire le seguenti: «e nel contenuto».

1.700

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto"».

1.701/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, sopprimere il capoverso «2-bis».

1.701/3

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:

        «2-bis. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare;

        2-ter. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2-bis, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2-bis, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate con perizia disposta dal giudice, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.

        2-quater. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2-bis del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di trascrizione disposte dal giudice con perizia».

1.701/4

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso 2-bis dopo le parole: «anche parziale,» sopprimere le seguenti parole: «per riassunto o nel contenuto».

1.701/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «, per riassunto».

        Conseguentemente, al capoverso «2-ter» sopprimere le parole: «, per riassunto».

1.701/6

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o nel contenuto».

1.701/7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: da «0 a flussi» fino a: «o telematico».

1.701/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «anche se non» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienze preliminare; è sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».

1.701/9

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «anche se non più» fino alla fine del periodo con le parole: «che siano coperti dal segreto».

1.701/10

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole: «fino alla conclusione dell'indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare» con le parole: «fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne abbiano avuto conoscenza»

1.701/11

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» dopo le parole: «consentita la pubblicazione» sopprimere le parole: «nel contenuto».

1.701/12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «nel contenuto», con le seguenti: «per riassunto».

1.701/13

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine del periodo.

1.701/14

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» sostituire le parole: «fatta eccezione» con le parole: «anche».

1.701/15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, aggiungere in fine il seguente comma:

        «2-quater». «È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».

1.701

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti seguenti:

"2-bis. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti e` tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2- bis"».

1.702/1

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole da: «, della documentazione, degli atti» fino alla fine con le seguenti: «o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione».

1.702/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «7» sostituire le parole da: «di cui sia stata ordinata la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «fino a quando non ne sia stata effettuata la trascrizione. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

1.702/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal comma 2 è sempre consentita la pubblicazione degli atti non coperti dal segreto».

1.702

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è  sostituito dal seguente:"7. E ` in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. E`altresı` vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis"».

1.703/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente:

        "Art. 266-quater. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

            a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

            b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

        2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

        3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria"».

1.703/2

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, LEGNINI

All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 266-ter. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:

            a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;

            b) alle operazioni di ripresa visiva non captative di conversazioni, che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

        2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive"».

1.703/3

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10» con il seguente: «10. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 266-ter. (Intercettazioni di corrispondenza postale). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione"».

1.703/4

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

        Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266», al comma 1, alinea, dopo le parole: «di immagini mediante riprese visive», inserire le seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni ovvero anche a contenuto non captativi, purché effettuate nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenza di essi».

1.703/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 9, capoverso "Art. 266", al comma 1, alinea, dopo le parole: "di immagini mediante riprese visive", inserire le seguenti: "a contenuto captativo di conversazioni"».

1.703

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere il comma 10.

1.704/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.704, dopo le parole: «nei casi di» sopprimere le parole: «intercettazioni di immagini mediante».

1.704/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.704, dopo le parole: «riprese visive», aggiungere, in fine, le seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni».

1.704

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: «nei casi di riprese visive» con le seguenti: «nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive».

1.705/1

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.705, al capoverso «19-bis» , dopo le parole: «267, comma 3», aggiungere, in fine, le seguenti: «né le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d) e 1-bis del medesimo articolo 267»

1.705

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3"».

1.706/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.706 capoverso «19-bis» sopprimere le parole: «e le attività».

1.706

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».

1.707/1

FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.707, sostituire le parole: «escluso» con le parole: «incluso».

1.707/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.707, al comma 22, sostituire la parola: «, escluso» con la seguente: «incluso».

1.707/3

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.707, sostituire la parola: «escluso» con la parola: «compreso

1.707/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.707, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione al comma secondo».

1.707

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 22, dopo le parole: «dall'articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».

1.708/1

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, alla lettera c) sostituire le parole da: «ai fini dell'attività» fino alla fine, con le seguenti: «nell'esercizio del diritto di informazione».

1.708/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale».

1.708/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1. 708, sostituire le parole da: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale» con le seguenti: «sancita solennemente dall'articolo 21 della Costituzione

1.708/4

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, capoverso «c» sostituire le parole da: «giornalisti», fino alla fine, con le seguenti: «giornalisti, anche pubblicisti».

1.708/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, capoverso «c» dopo le parole: «giornalisti» inserire le seguenti: «, anche pubblicisti».

1.708

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma,sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca da giornalisti iscritti all'ordine professionale».

1.709

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 28, sostituire le parole: «da duecentocinquanta a trecento quote» con le seguenti: «da cento a duecento quote».

1.710/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1. 710, sopprimere le seguenti parole: «36, 53».

1.710/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.710, sopprimere le seguenti parole: «114, 115, 268, comma 7-bis».

1.710/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.710, sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «271».

1.710/4

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710 capoverso 40 dopo le parole: «o introdotte dal presente articolo,» inserire la parola: «non».

1.710/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710, dopo le parole: «dal presente articolo» inserire la seguente: «non».

1.710/6

FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710, sostituire le parole da: «si applicano anche», fino alla fine, con le seguenti: «non si applicano ai procedimenti per i quali la relativa notizia di reato, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 dello stesso codice.».

1.710/7

FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le parole: «non si applicano».

1.710/8

GUSTAVINO

All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».

1.710/9

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».

 

1.710

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI

Sostituire il comma 40 con il seguente:

«40. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 53, 103, 114, 115, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».