Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub

Versione HTML base



Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 169 del 01/06/2010


 

GIUSTIZIA    (2ª) 

 

MARTEDÌ 1 GIUGNO 2010

169ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.   

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(1611, 212, 587, 781, 932-A) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea e rinvio)  

 

 

Il relatore CENTARO (PdL) illustra i propri emendamenti presentati al disegno di legge in titolo nel corso dell'esame in Assemblea e per i quali il Presidente del Senato ha disposto il rinvio dell'esame in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato. Si sofferma dapprima sugli emendamenti 1.700, 1.701 e 1.702, i quali modificano l'articolo 114 del codice di procedura penale, ripristinando l'originaria formulazione del testo del disegno di legge n. 1611, così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare attraverso una novella al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è consentita, in ogni caso, la pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, dei quali tuttavia è vietata la pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Ai sensi poi dei nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 114 il divieto della pubblicazione anche parziale, per riassunto nel contenuto, opera fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, per la documentazione e gli atti relativi a conversazioni anche telefoniche, o a flussi di conversazioni telematiche o informatiche ovvero a dati riguardanti il traffico telefonico o telematico; anche se non più  coperti da segreto; nonché per le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti la norma consente tuttavia la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice. Il comma 7 dell'articolo 114 del codice di rito, poi, così come modificato dal comma 6 dall'emendamento 1.702, prevede il divieto di pubblicazione in ogni caso degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni di cui è stata ordinata la distruzione, nonché il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto delle intercettazioni riguardanti fatti circostanze e persone estranee all'indagine.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.703, il quale sopprime il comma 10 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame in Commissione concernente la previsione di due nuovi articoli nel codice di rito, in materia tendenti ad estendere la disciplinar relativa all'autorizzazione alle intercettazioni sia alle riprese visive che alla corrispondenza postale.

L'emendamento 1.704 poi circoscrive i presupposti per l'autorizzazione all'intercettazione di riprese visive specificando doversi trattare di intercettazioni di immagini mediante riprese visive. Si vuole in tale modo rendere la norma più conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione la quale nel riferirsi ad immagini davanti a riprese visive intende riferirsi alle cosiddette riprese captative.

L'emendamento 1.705 introduce una nuova norma con la quale si prevede che il limite di durata massima delle intercettazioni non possa trovare applicazione ai casi di indagine per la ricerca di latitanti.

Riferisce quindi sull'emendamento 1.706 il quale reintroduce l'obbligo di segretazione non solo degli atti ma anche delle attività di indagine così come originariamente previsto nel testo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.707, il quale esclude - specularmene a quanto previsto con riguardo al reato di violenza sessuale - l'obbligo di arresto in flagranza nei casi di minore gravità per il reato di atti sessuali con minorenni, dà conto dell'emendamento 1.708, il quale modifica il nuovo articolo 616-bis del codice penale nel senso suggerito dagli organismi rappresentativi della stampa. Nella nuova formulazione infatti si fa più correttamente riferimento alla categoria iscritti all'ordine professionale ricomprendendo così anche la categoria dei cosiddetti pubblicisti. Di particolare rilievo è poi l'emendamento 1.709 il quale riduce la sanzione pecuniaria per gli editori  nei casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Illustra infine l'emendamento 1.710, il quale, intervenendo sulla disciplina transitoria, estende ai procedimenti pendenti anche le nuove norme relative all'obbligo di astensione del giudice all'obbligo di sostituzione del pubblico ministero e anche alle garanzie di libertà del difensore.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra il subemendamento 1.700/1, osservando come appaia incomprensibile la ragione per la quale si voglia mantenere il divieto di pubblicazione anche di tutti gli atti di indagine divenuti pubblici. A suo parere per un'adeguata tutela della riservatezza è sufficiente prevedere l'espulsione di ogni atto relativo a fatti o persone estranei al procedimento con la previsione di sanzioni per coloro che dispongono la pubblicazione di questi ultimi atti. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 114 del codice di rito, ripristinate peraltro dall'emendamento 1.700. Tale norma infatti introduce una disciplina ibrida nel regime di pubblicabilità degli atti, in particolare, seri problemi potranno essere posti dalla possibilità della pubblicazione per riassunto di alcuni atti. Si sofferma, infine, criticamente sulle nuove norme in materia di astensione del giudice e sostituzione del pubblico ministero. La normativa delineata dal disegno di legge è destinata a suo parere ad influire negativamente sulla durata dei processi.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per illustrare i subemendamenti 1.700/3, 1.700/5 e 1.700/6, sottolineando preliminarmente la presenza, rilevata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, di talune discrasie fra le previsioni dell'articolo 114 e quelle di cui all'articolo 329.

Si sofferma quindi sul subemendamento 1.700/3 con il quale si vuole consentire la pubblicazione non solo per riassunto ma anche parziale o nel contenuto degli atti non più coperti dal segreto.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) rileva l'inusualità della decisione del Presidente del Senato di rinviare alla Commissione emendamenti parlamentari, equiparandoli nei fatti a quelli del relatore o del Governo. Illustra quindi il subemendamento 1.700/4. Nel soffermarsi criticamente sugli emendamenti 1.700, 1.701 e 1.702, invita la Commissione a riflettere sulla situazione paradossale che si verrebbe a determinare nei casi in cui l'imputato chieda di essere giudicato con rito abbreviato mediante udienza pubblica. Si domanda per quale ragione nonostante la pubblicità dell'udienza preliminare si debba differire al termine dell'udienza stessa la pubblicabilità degli atti.  Si sofferma criticamente poi sui nuovi commi 2 e 7 dell'articolo 114. In particolare, pur condividendo in linea generale il divieto assoluto di pubblicazione degli atti intercettazioni dei quali è stata disposta la distruzione non comprende per quale ragione sia consentita comunque la pubblicazione solo per riassunto degli atti non più coperti dal segreto. Conclude domandandosi in che modo si possa impedire alla stampa di pubblicare dati o atti che sono stati immessi in rete e quindi di fatto resi pubblici.

 

Il senatore LONGO (PdL) ritiene non condivisibili i rilievi formulati dal senatore Li Gotti in quanto a suo parere non si può parlare di udienza preliminare nei casi di rito abbreviato.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) dopo aver svolto talune considerazioni sui rilievi formulati dal senatore Li Gotti con riguardo al rito abbreviato, si sofferma sul comma 3 dell'articolo 41 de codice di rito, evidenziando l'esigenza di una modifica.

 

Il senatore MARITATI (PD) esprime la propria contrarietà nei confronti della possibilità di pubblicare per riassunto le intercettazioni. A suo parere infatti solo la pubblicazione integrale delle intercettazioni può impedire strumentalizzazioni o libere interpretazioni dei fatti di indagine.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD), dopo aver svolto brevi precisazioni sul rito abbreviato, si sofferma sulla questione relativa al rinvio in Commissione di emendamenti presentanti dalla maggioranza, fra i cui firmatari è annoverato anche il relatore. La decisione del Presidente del Senato, da un lato, di consentire la subemendabilità di emendamenti di iniziativa parlamentare, e di rinviare, dall'altro, tali emendamenti alla Commissione, è indubbiamente di estrema garanzia per i diritti dell'opposizione. E' altrettanto innegabile l'effetto psicologico di tale scelta, con la quale si vuole far passare l'idea per cui sembra che la decisione di rivedere il testo del disegno di legge sia strettamente parlamentare. Nella realtà ci si trova davanti all'ennesimo caso in cui il Parlamento svolge il ruolo di mera cassa di risonanza del mutamento delle decisioni del Governo.

Venendo al merito del disegno di legge sottolinea come la richiesta di rinvio in Commissione sia stata formulata non per mere logiche dilatorie ma nella speranza di giungere a talune modifiche di alcuni degli aspetti più problematici del disegno di legge; in particolare chiede di sapere se vi sia qualche disponibilità da parte della maggioranza di intervenire sulla disciplina transitoria.

 

Il sottosegretario CALIENDO svolge dapprima taluni rilievi sulle discrasie tra le discipline previste dall'articolo 114 e dall'articolo 329. Ricorda come prima dello scandalo cosiddetto di "mani pulite", al fine di limitare il protagonismo di alcuni magistrati fosse stato raggiunto un accordo fra la Federazione nazionale della stampa e il Consiglio superiore della magistratura circa la non pubblicazione dei nomi dei magistrati procedenti. Il problema delle violazioni del segreto istruttorio hanno incominciato ad emergere solo dopo i fatti di tangentopoli. Con riguardo alle modifiche all'articolo 114, pur non ritenendo "perfetta" la formulazione introdotta dalla Camera dei deputati, ritiene che non si possa non essere d'accordo sul divieto di pubblicazione di atti attinenti a fatti o persone estranee alle indagini. Altrettanto condivisibile ritiene la possibilità di pubblicazione per contenuto degli atti non più secretati. A suo parere infatti non c'è alcuna necessità di prevedere un obbligo di pubblicazione integrale delle intercettazioni, essendo sufficiente che di esse sia consentita l'integrale lettura da parte del difensore. Talune perplessità esprime con riguardo al comma 2-ter dell'articolo 114, nella parte in cui sembra impedire la possibilità di richiamare la documentazione e gli atti contenuti nell'ordinanza cautelare. Relativamente alle modifiche all'articolo 36 del codice di rito ritiene condivisibile l'obbligo di astensione per il giudice nel caso in cui questi abbia rilasciato dichiarazioni relative al procedimento. Si sofferma infine sulla questione relativa alla normativa transitoria. A suo parere appare necessario prevedere l'immediata applicazione quantomeno di quelle norme che sono volte ad un rafforzamento dei diritti individuali. Alla luce di tale premessa non si può non ritenere condivisibile la decisione di prevedere l'applicazione anche ai procedimenti pendenti delle norme sull'astensione del giudice sulla sostituzione del pubblico ministero, sulle comunicazioni dei difensori nonché di alcune delle previsioni relative ai divieti di pubblicazione.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) non condivide quanto testé affermato dal Governo e sottolinea i gravi rischi che comporta, in particolare, l'applicazione delle disposizioni novellate degli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, così come prevista dall'emendamento 1.710.

Infatti la conseguenza dell'anticipata applicazione di tali disposizioni è il rischio che importanti processi vengano praticamente azzerati a causa di una denuncia, magari infondata, presentata da un imputato nei confronti del pubblico ministero o del giudice per violazione dell'articolo 379-bis del codice penale oppure per aver rilasciato dichiarazioni sul processo; si tratta di una disposizione che ben può essere inquadrata in una generale tendenza di questo Governo e questa maggioranza, che pure ribadiscono continuamente la necessità di accelerare i tempi processuali, a frapporre ostacoli e ritardi al corso della giustizia collegati ad atti o comportamenti che, magari, nel momento in cui erano stati posti in essere apparivano del tutto regolari.

 

Rispondendo ad un'osservazione del sottosegretario CALIENDO - il quale rileva che l'obbligo di astensione per il giudice che abbia rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli, esso appare di evidente opportunità, data la necessità di salvaguardare non solo la sostanza ma anche l'apparenza dell'imparzialità del giudice, mentre per quanto riguarda il pubblico ministero, l'obbligo di sostituirlo scatta in presenza di un'accusa grave come la violazione dell'articolo 379-bis - il senatore LI GOTTI (IdV) sottolinea che dalla lettura della lettera a) del comma 2, risulta chiaro il riferimento alla lettera h-bis) dell'articolo 53 del codice di procedura penale, introdotta dal comma 1, quale causa di sostituzione anche per il pubblico ministero.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) precisa che l'applicabilità anche al pubblico ministero del divieto di cui alla lettera h-bis) del codice di procedura penale, avrebbe dovuto essere coordinata con la disposizione, ben altrimenti dettagliata e circostanziata, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che tipizza le infrazioni disciplinari in questa materia.

 

Il presidente BERSELLI  fa presente che la discussione sul punto potrà essere ripresa in sede di esame dei subemendamenti all'emendamento 1.710.

 

Dopo un intervento del senatore CASSON (PD), il quale illustra i subemendamenti del Gruppo del Partito Democratico all'emendamento 1.701, e della senatrice DELLA MONICA (PD), che sottolinea il rischio di favorire una deliberata disinformazione insito nella possibilità di pubblicare gli atti esclusivamente per riassunto, il senatore LEGNINI (PD) invita la Commissione ad una riflessione sulla necessità di ridiscutere l'esistenza nel nostro sistema processuale di un'entità ambigua quali atti pubblici ma non pubblicabili, soprattutto alla luce del fatto che, una volta che l'atto è pubblico, vale a dire consultabile dalle parti che ne possono anche estrarre copia, nulla vieta, ad esempio, che un atto non pubblicabile in Italia lo sia invece sui giornali di un altro Paese, una circostanza questa che mentre annullerebbe il risultato che il Governo intende ottenere, sarebbe al tempo stesso foriera di una grave perdita di credibilità e di immagine del nostro Paese, non diversamente da quanto è avvenuto in altre circostanze in cui si sono potuti guardare sulla stampa periodica di altri Paesi servizi fotografici di cui in Italia era stata vietata la pubblicazione.

 

Il senatore CASSON (PD) ritira i subemendamenti 1.702/1 e 1.702/2, che presentano alcuni difetti di redazione.

 

Parimenti, il senatore LI GOTTI (IdV) ritira il subemendamento 1.702/3.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra i subemendamenti del Gruppo del Partito Democratico all'emendamento 1.704, rilevando quanto sia assurdo che la maggioranza presenti senza motivazioni convincenti un emendamento che ripristina il testo approvato dalla Camera dei deputati, dopo che la Commissione aveva svolto un complesso e proficuo lavoro per disciplinare in maniera soddisfacente il tema delle riprese visive.

Illustra quindi il subemendamento 1.705/1 e il subemendamento 1.706/1.

A tale ultimo proposito ella osserva come anche in questo caso non si comprende perché mai la maggioranza ritorni oggi su una decisione - quella di sopprimere il riferimento alle attività oltre che agli atti di indagine nella norma sull'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale - di cui tutta la Commissione aveva ravvisato con convinzione l'opportunità.

 

Il presidente BERSELLI, nell'avvertire che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 1.707, sollecita l'attenzione dei colleghi su questa disposizione, osservando come in questo caso si trovi di fronte al problema di un grave travisamento da parte dell'opinione pubblica e degli organi di informazione circa gli scopi di questo emendamento, che è stato da più parti presentato come una sorta di disposizione favorevole ai pedofili, proposta sulla base di fantomatiche pressioni da parte di ambienti vaticani, e sarebbe pertanto opportuno lavorare in vista di una formulazione che non lasciasse dubbi sulle reali intenzioni dell'emendamento.

 

Il relatore CENTARO (PdL) ricorda che l'emendamento è stato presentato sostanzialmente per ragioni di armonia del sistema: infatti, come è noto, l'articolo 380 del codice di procedura penale non prevede il reato di atti sessuali con minorenni, di cui all'articolo 609-quater, fra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, mentre lo prevede per la violenza sessuale, di cui all'articolo 609-bis, escludendo però la predetta obbligatorietà per i casi di minore gravità: era quindi logico che, una volta inserito il reato di cui al 609-quater fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, che venisse prevista un'analoga causa di esclusione.

 

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

 

Dopo un intervento del senatore CASSON (PD), il quale ritiene che il problema che ha determinato la presentazione dell'emendamento, e cioè la necessità di evitare l'arresto obbligatorio in caso di rapporti fra adolescenti, il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che il richiamo alla necessità di armonizzare il trattamento ai fini dell'arresto obbligatorio in flagranza dei reati di cui all'articolo 609-bis e 609-quater non appare fondato.

Il presupposto di tale asserita necessità, infatti, sembrerebbe essere quello di escludere l'arresto obbligatorio laddove la pena per gli atti sessuali con minorenni è ridotta a motivo della minore gravità del fatto, così come esso è escluso laddove la pena sia ridotta nelle ipotesi di violenza sessuale. Ma i criteri con cui il legislatore ha inserito questo o quel reato nell'elenco di cui all'articolo 380 non sono esclusivamente quantitativi, altrimenti ad esempio non si comprenderebbe il perché siano inseriti fra tali reati il furto in abitazione e il furto con strappo, di cui all'articolo 624-bis, che, nella loro forma semplice, sono puniti con la pena da uno a sei anni.

Ai fini dell'inserimento nell'articolo 380, dunque, deve essere effettuata una valutazione complessa, e non si può invocare pedissequamente la necessità di un uguale trattamento per le ipotesi in cui due reati sono parimenti puniti in maniera meno grave.

Del resto, a suo parere, la stessa esclusione delle ipotesi meno gravi di cui all'articolo 609-bis non appare convincente, dal momento che quella sulla minore gravità di un reato è questione di merito, e dunque non si può pretendere che il poliziotto ne faccia una valutazione all'atto di decidere se procedere o meno all'arresto.

In ogni caso, ciò che il legislatore deve tenere presente, è la necessità di tutelare i bambini, sicché non sarebbe accettabile un generico rinvio alla minore gravità in quanto suscettibile di lasciare in molti casi privi di difesa dei bambini sulla base di una mancata previsione di arresto obbligatorio in flagranza che, con la legge in discussione, finisce per avere effetti anche sulla praticabilità di tecniche di indagine e sull'utilizzabilità di intercettazioni.

Laddove si intenda escludere dall'arresto obbligatorio ipotesi che appaiono meno gravi, il subemendamento 1.707/4, da lui presentato, fa riferimento al comma secondo dell'articolo 609-quater del codice penale, in quanto in quel caso la valutazione sulla minore età è collegata a un fatto oggettivo quale l'età più matura della persona offesa che, sia pure in uno stato di inferiorità psicologica, ha acconsentito agli atti sessuali.

 

Il senatore LONGO (PdL) non condivide le perplessità del senatore Li Gotti in ordine all'impossibilità che l'agente di polizia che si trova davanti alla flagrante commissione di un reato possa effettuare la valutazione, anche nel merito, se sussista il titolo di reato che impone o meno di procedere all'arresto. In realtà ciò che avviene in pratica è che la polizia, trovandosi di fronte alla continuazione di un reato, procede comunque all'arresto, laddove vi sia un fumus di sussistenza dei presupposti di diritto, ed è poi il pubblico ministero, in applicazione dell'articolo 389 del codice di rito, ovvero il giudice, in sede di udienza di convalida, a decidere sulla ricorrenza dei presupposti di legge.

 

Dopo interventi della senatrice DELLA MONICA (PD) e del senatore CASSON (PD), i quali ritengono che il problema possa essere meglio affrontato intervenendo sul codice penale, la senatrice FINOCCHIARO (PD) osserva come, per quanto riguarda l'articolo 609-bis, la questione della minore gravità si riferisce essenzialmente alla condotta del reato, e di fatto si ricollega alla caduta della distinzione fra due diversi tipi di reato a seconda che si fosse consumata o meno la congiunzione carnale, distinzione che ricorreva prima della riforma del 1996, con i reati rispettivamente puniti dagli abrogati articoli 519 e 521 del codice penale.

Nel caso però dell'articolo 609-quater questo problema si sovrappone a quello dell'età dei soggetti coinvolti e della necessità di non criminalizzare i rapporti fra adolescenti, problema che all'epoca venne risolto in maniera probabilmente insoddisfacente e poco elastica; del resto non è solo in questa circostanza che ella si è posta il problema di come modificare il terzo comma dell'articolo 609-quater, una questione certamente di non facile soluzione.

 

Il relatore CENTARO (PdL) osserva come gli interventi sul codice penale, magari opportuni, rischiano di lasciare irrisolte alcune questioni che il suo emendamento si proponeva di riservare alla prudente valutazione del giudice. Ad esempio, laddove si decidesse di allargare la sfera di non punibilità per i minorenni, resterebbe il rischio di dover disporre l'arresto obbligatorio per un ragazzo di 18 anni sorpreso ad accompagnarsi con una tredicenne.

 

Il senatore LONGO (PdL) rileva come nell'affrontare questa materia si debba tener conto del fatto che, a seguito della soppressione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, negli ultimi 14 anni la giurisprudenza ha elaborato una nozione estremamente lata di atti sessuali, il che induce a valutare con attenzione le conseguenze che avrebbe la mancata valutazione, ai fini dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza dell'esistenza di ipotesi di minore gravità.

 

Concorda il sottosegretario CALIENDO.

 

Il presidente BERSELLI propone di accantonare l'emendamento 1.707 e i subemendamenti ad esso collegati in modo da consentire al relatore ed al Governo di valutare, entro martedì prossimo, la possibilità di proporre una formulazione più soddisfacente.

 

Dopo un breve dibattito la Commissione conviene.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra i subemendamenti all'emendamento 1.708, rilevando la necessità di una formulazione più ampia dell'esimente di cui alla lettera c) di cui al nuovo articolo 616-bis del codice penale, in modo da ricomprendere il diritto di cronaca anche per figure quali i pubblicisti.

 

Il relatore CENTARO (PdL) osserva come la formulazione proposta nasca da indicazioni dell'ordine dei giornalisti in quanto idonea a ricomprendere tutte le figure professionali che operano nell'informazione.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) nell'illustrare il subemendamento 1.708/3 osserva che il divieto di censura della stampa non è previsto dalla Costituzione a difesa di una categoria professionale, ma del diritto dei cittadini di essere informati e partecipare a loro volta alla formazione della pubblica.

In questo senso non si comprende come si possa subordinare l'esimente dell'esercizio di cronaca all'appartenenza a una categoria professionale, si pensi all'ipotesi dei redattori di un giornale scolastico.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene sull'emendamento 1.709, svolgendo talune considerazioni sull'esigenza di tutelare, nell'ottica di garantire la libertà di stampa, la piccola editoria. Ritiene che sarebbe stato possibile in considerazione del pari rango delle fonti legislative coinvolte, prevedere un abbassamento ulteriore del minimo della sanzione prevista per gli editori nei casi di arbitraria pubblicazione degli atti del procedimento.

 

Secondo il senatore LONGO (PdL) l'unico aspetto intangibile è rappresentato dalla quantificazione dell'ammontare del valore della quota, essendo ben possibile determinare un minimo anche in tacita deroga al decreto legislativo sulla responsabilità degli enti.

 

Il senatore CASSON (PD), intervenendo sull'emendamento 1.709, osserva come il proprio Gruppo non abbia presentato subemendamenti ritenendo necessaria la soppressione tout court di tale previsione. In linea generale, condivide i rilievi tecnici formulati dal senatore Longo.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) ritiene che dal tenore del dibattito non sembra ravvisabile la volontà della maggioranza e del Governo di modificare le proposte emendative presentate in Aula. Alla luce di ciò ritiene quindi che la Commissione possa procedere alla votazione degli emendamenti e dei relativi submendamenti, con la speranza che la maggioranza riveda il proprio orientamento nel corso dell'esame in Assemblea, attraverso la riformulazione degli emendamenti proposti.

 

Il presidente BERSELLI ritiene che la Commissione possa iniziare la votazione degli emendamenti e dei relativi subemendamenti ad eccezione degli emendamenti 1.707 e 1.710 dei quali ritiene necessario un temporaneo accantonamento. L'esame di questi ultimi emendamenti e dei relativi subemendamenti potrà svolgersi in una successiva seduta che si convoca fin da ora per il prossimo martedì mattina.

 

Il senatore VALENTINO (PdL) ritiene che sia necessaria una ulteriore riflessione sul comma 40 dell'articolo 1 del disegno di legge, relativo alla normativa transitoria.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) insiste affinché la Commissione concluda oggi stesso i suoi lavori, preannunciando che non parteciperà all'eventuale seduta di martedì mattina.

 

Il senatore LEGNINI (PD) nell'esprimere perplessità sulla procedura regolamentare che si sita seguendo, ritiene che la Commissione non possa disporre l'accantonamento degli emendamenti ma debba oggi stesso concludere il proprio esame.

 

Il presidente BERSELLI su sollecitazione del senatore Li Gotti precisa che il Presidente del Senato ha disposto che la Commissione proceda anche al voto degli emendamenti i quali, laddove approvati, risulterebbero a firma della Commissione.

 

Il sottosegretario CALIENDO concorda sull'opportunità di accantonare fino a martedì l'esame degli emendamento 1.707 e 1.710 e dei relativi subemendamenti.

 

Il relatore CENTARO (PdL) esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dalla maggioranza, ad eccezione di quelli relativi agli emendamenti 1.707 e 1.710, dei quali è stato disposto l'accantonamento.

 

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge dapprima il subemendamento 1.700/1.

 

Dopo aver respinto tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.700, approva l'emendamento 1.700.

 

In esito a distinte e successive votazioni sono altresì respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.701, il quale invece, posto ai voti, è approvato.

 

Essendo stati precedentemente ritirati i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.702, la Commissione approva l'emendamento 1.702.

 

Dopo che sono stati respinti in esito a distinte e successive votazioni tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.703, la Commissione approva l'emendamento 1.703.

 

Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.704, il quale, invece, posto ai voti, è approvato.

 

Respinto il subemendamento 1.705/1, è approvato l'emendamento 1.705.

 

Dopo che è stato respinto il subemendamento 1.706/1, è approvato l'emendamento 1.706.

 

Accantonati tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.707 nonché l'emendamento stesso, si passa all'esame dell'emendamento 1.708, il quale, dopo che sono stati respinti tutti i subemendamenti ad esso riferiti, è approvato.

 

E' altresì approvato l'emendamento 1.709.

 

E' rinviato invece alla seduta di martedì l'esame dell'emendamento 1.710 e dei relativi subemendamenti.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 12.30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1611, 212, 547, 781 e 932-A

Art.  1

1.700/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 114 al comma 1, dopo le parole: "del loro contenuto" sono inserite le seguenti: "fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3 e fatti salvi, prima della scadenza del termine delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, gli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare, che non siano stati trascritti dal giudice con perizia o di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7"».

1.700/2

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretazione prevista dall'articolo 329, comma 3».

1.700/3

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700, dopo le parole: «la pubblicazione» inserire le seguenti: «parziale, o nel contenuto o».

1.700/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.700, sopprimere le parole: «per riassunto».

1.700/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» sostituire le parole: «per riassunto» con le seguenti: «nel contenuto».

1.700/6

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» dopo le parole: «per riassunto» inserire le seguenti: «e nel contenuto».

1.700

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto"».

1.701/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, sopprimere il capoverso «2-bis».

1.701/3

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:

        «2-bis. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare;

        2-ter. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2-bis, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2-bis, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate con perizia disposta dal giudice, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.

        2-quater. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2-bis del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di trascrizione disposte dal giudice con perizia».

1.701/4

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso 2-bis dopo le parole: «anche parziale,» sopprimere le seguenti parole: «per riassunto o nel contenuto».

1.701/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «, per riassunto».

        Conseguentemente, al capoverso «2-ter» sopprimere le parole: «, per riassunto».

1.701/6

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o nel contenuto».

1.701/7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: da «0 a flussi» fino a: «o telematico».

1.701/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «anche se non» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienze preliminare; è sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».

1.701/9

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «anche se non più» fino alla fine del periodo con le parole: «che siano coperti dal segreto».

1.701/10

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole: «fino alla conclusione dell'indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare» con le parole: «fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne abbiano avuto conoscenza»

1.701/11

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» dopo le parole: «consentita la pubblicazione» sopprimere le parole: «nel contenuto».

1.701/12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «nel contenuto», con le seguenti: «per riassunto».

1.701/13

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine del periodo.

1.701/14

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» sostituire le parole: «fatta eccezione» con le parole: «anche».

1.701/15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, aggiungere in fine il seguente comma:

        «2-quater». «È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».

1.701

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti seguenti:

"2-bis. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti e` tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2- bis"».

1.702/1

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole da: «, della documentazione, degli atti» fino alla fine con le seguenti: «o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione».

1.702/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «7» sostituire le parole da: «di cui sia stata ordinata la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «fino a quando non ne sia stata effettuata la trascrizione. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

1.702/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal comma 2 è sempre consentita la pubblicazione degli atti non coperti dal segreto».

1.702

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è  sostituito dal seguente:"7. E ` in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. E`altresı` vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis"».

1.703/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente:

        "Art. 266-quater. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

            a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

            b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

        2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

        3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria"».

1.703/2

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, LEGNINI

All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 266-ter. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:

            a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;

            b) alle operazioni di ripresa visiva non captative di conversazioni, che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

        2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive"».

1.703/3

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10» con il seguente: «10. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 266-ter. (Intercettazioni di corrispondenza postale). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione"».

1.703/4

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

        Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266», al comma 1, alinea, dopo le parole: «di immagini mediante riprese visive», inserire le seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni ovvero anche a contenuto non captativi, purché effettuate nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenza di essi».

1.703/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 9, capoverso "Art. 266", al comma 1, alinea, dopo le parole: "di immagini mediante riprese visive", inserire le seguenti: "a contenuto captativo di conversazioni"».

1.703

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere il comma 10.

1.704/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.704, dopo le parole: «nei casi di» sopprimere le parole: «intercettazioni di immagini mediante».

1.704/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.704, dopo le parole: «riprese visive», aggiungere, in fine, le seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni».

1.704

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: «nei casi di riprese visive» con le seguenti: «nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive».

1.705/1

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.705, al capoverso «19-bis» , dopo le parole: «267, comma 3», aggiungere, in fine, le seguenti: «né le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d) e 1-bis del medesimo articolo 267»

1.705

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3"».

1.706/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.706 capoverso «19-bis» sopprimere le parole: «e le attività».

1.706

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».

1.707/1

FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.707, sostituire le parole: «escluso» con le parole: «incluso».

1.707/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.707, al comma 22, sostituire la parola: «, escluso» con la seguente: «incluso».

1.707/3

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.707, sostituire la parola: «escluso» con la parola: «compreso

1.707/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.707, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione al comma secondo».

1.707

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 22, dopo le parole: «dall'articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».

1.708/1

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, alla lettera c) sostituire le parole da: «ai fini dell'attività» fino alla fine, con le seguenti: «nell'esercizio del diritto di informazione».

1.708/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale».

1.708/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1. 708, sostituire le parole da: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale» con le seguenti: «sancita solennemente dall'articolo 21 della Costituzione

1.708/4

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, capoverso «c» sostituire le parole da: «giornalisti», fino alla fine, con le seguenti: «giornalisti, anche pubblicisti».

1.708/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, capoverso «c» dopo le parole: «giornalisti» inserire le seguenti: «, anche pubblicisti».

1.708

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma,sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca da giornalisti iscritti all'ordine professionale».

1.709

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 28, sostituire le parole: «da duecentocinquanta a trecento quote» con le seguenti: «da cento a duecento quote».

1.710/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1. 710, sopprimere le seguenti parole: «36, 53».

1.710/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.710, sopprimere le seguenti parole: «114, 115, 268, comma 7-bis».

1.710/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.710, sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «271».

1.710/4

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710 capoverso 40 dopo le parole: «o introdotte dal presente articolo,» inserire la parola: «non».

1.710/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710, dopo le parole: «dal presente articolo» inserire la seguente: «non».

1.710/6

FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710, sostituire le parole da: «si applicano anche», fino alla fine, con le seguenti: «non si applicano ai procedimenti per i quali la relativa notizia di reato, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 dello stesso codice.».

1.710/7

FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le parole: «non si applicano».

1.710/8

GUSTAVINO

All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».

1.710/9

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».

 

1.710

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI

Sostituire il comma 40 con il seguente:

«40. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 53, 103, 114, 115, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».