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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 161 del 17/05/2010


Il senatore MARITATI (PD), intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannuncia che non parteciperà al voto. Si sofferma in primo luogo criticamente sulla riscrittura del comma 1 dell'articolo 267 ed in particolare sull'attribuzione della competenza a disporre le intercettazioni in capo al tribunale del capoluogo del distretto. Tale contrarietà non deve essere attribuita esclusivamente a ragioni di carattere finanziario ed organizzativo, come peraltro rilevato dal senatore Benedetti Valentini, ma trova la propria ragione sul piano della logica giuridica. Appare a ben vedere incomprensibile il fatto che l'autorizzazione all'intercettazione sia attribuita al giudice collegiale mentre l'autorizzazione a disporre ad esempio una perquisizione personale rimanga nella competenza del giudice monocratico. Sul piano formale poi ritiene incomprensibile ed illogico il fatto che si preveda che l'autorizzazione sia data con un decreto "non successivamente modificabile o sostituibile". A ben vedere infatti il nostro sistema non sembra conoscere atti processuali di per sé stessi suscettibili di successiva modifica. Dopo aver espresso perplessità sul presupposto della sussistenza di gravi indizi di reato, si sofferma sulla disciplina prevista per i casi di intercettazioni su utenze in uso a soggetti diversi da quelli indagati. Conclude osservando come il provvedimento, nato per contrastare gli abusi riscontrati nel sistema delle intercettazioni, si sia trasformato in un mero ed ingiustificato strumento di limitazione della libertà di indagine, in nome di astratte logiche di tutela della privacy.