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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 161 del 17/05/2010


(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati 

(212) COSSIGA.  -  Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni  

(547) COSTA.  -  Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni  

(781) DELLA MONICA ed altri.  -  Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine  

(932) CASSON ed altri.  -  Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine  

- voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

 

Il presidente BERSELLI ricorda che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 1.1000 (testo 2) del Governo.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) chiede al Governo di chiarire come si concilino le modifiche apportate agli articoli 266 e 267 con le norme di cui all'articolo 295. A ben vedere la mancata deroga esplicita ai limiti e ai presupposti di cui agli articoli 266 e 267 per i casi contemplati dall'articolo 295 induce a ritenere applicabile il limite massimo dei sessanta giorni per le operazioni di intercettazione anche per i casi di indagine nei confronti di soggetti latitanti.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD), integrando l'intervento già svolto in sede di dichiarazione di voto, esprime il proprio giudizio critico per l'equiparazione della disciplina in materia di tabulati a quella prevista per le intercettazioni. Al riguardo sottolinea come la differenza tra i due strumenti sia stata riconosciuta anche dalla stessa Corte costituzionale. Si sofferma poi sulla questione relativa al trasferimento della competenza in capo al tribunale del distretto in composizione collegiale, osservando come tale norma rischi di inficiare l'obiettivo della rapidità processuale.

Affronta quindi la questione relativa ai presupposti ed in particolare alla necessità di accertare la sussistenza di gravi indizi di reato, anche alla luce di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51.

 

Il senatore MARITATI (PD), intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannuncia che non parteciperà al voto. Si sofferma in primo luogo criticamente sulla riscrittura del comma 1 dell'articolo 267 ed in particolare sull'attribuzione della competenza a disporre le intercettazioni in capo al tribunale del capoluogo del distretto. Tale contrarietà non deve essere attribuita esclusivamente a ragioni di carattere finanziario ed organizzativo, come peraltro rilevato dal senatore Benedetti Valentini, ma trova la propria ragione sul piano della logica giuridica. Appare a ben vedere incomprensibile il fatto che l'autorizzazione all'intercettazione sia attribuita al giudice collegiale mentre l'autorizzazione a disporre ad esempio una perquisizione personale rimanga nella competenza del giudice monocratico. Sul piano formale poi ritiene incomprensibile ed illogico il fatto che si preveda che l'autorizzazione sia data con un decreto "non successivamente modificabile o sostituibile". A ben vedere infatti il nostro sistema non sembra conoscere atti processuali di per sé stessi suscettibili di successiva modifica. Dopo aver espresso perplessità sul presupposto della sussistenza di gravi indizi di reato, si sofferma sulla disciplina prevista per i casi di intercettazioni su utenze in uso a soggetti diversi da quelli indagati. Conclude osservando come il provvedimento, nato per contrastare gli abusi riscontrati nel sistema delle intercettazioni, si sia trasformato in un mero ed ingiustificato strumento di limitazione della libertà di indagine, in nome di astratte logiche di tutela della privacy.

 

Il senatore CASSON (PD), preannunciando che non prenderà parte al voto, sottolinea come le modifiche che si stanno apportando agli articoli 266 e 267 determinino una evidente grave limitazione del potere di indagine, alla quale si era tentato di porre limite attraverso una serie di emendamenti e di subemendamenti, i quali però non hanno trovato accoglimento. Un primo ordine di correttivi risulta previsto dall'emendamento 1.107, il quale tuttavia, una volta approvato l'emendamento del Governo, risulterà precluso. Con tale norma si intende sopprimere  l'assenso scritto del procuratore della Repubblica per la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni, tutto ciò nel rispetto della natura di potere diffuso della magistratura.

Miglioramenti poi alla formulazione dell'articolo 267 sono previsti dall'emendamento 1.110, con il quale si tenta di ripristinare l'attuale competenza del giudice per le indagini preliminari, in quanto si ritiene che l'attribuzione di tale competenza in capo al tribunal del capoluogo del distretto rischi di minare fino alle basi il sistema il quale gode peraltro di un equilibrio precario.

Svolge infine taluni rilievi sull'emendamento 1.122, con il quale si intende intervenire sulla parte relativa ai presupposti delle intercettazioni.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD), nel preannunciare che non parteciperà al voto esprime viva preoccupazione per le modifiche apportate all'articolo 267 ed in particolare per la lettera b) del comma 10 del disegno di legge governativo, nella parte in cui prevede l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere al tribunale insieme con la richiesta di autorizzazione, il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. Oltre a comportare evidenti difficoltà di ordine pratico, legate al trasporto materiale degli atti, tale previsione rischia di inficiare il segreto istruttorio, sottraendo peraltro gli atti di indagine alla disponibilità della procura procedente.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) insiste affinché il Governo risponde in merito alla disciplina delle intercettazioni nei casi di indagini a carico di latitanti.

 

Il senatore CASSON (PD) ritiene che la questione posta dal senatore Li Gotti meriti risposta da parte del Governo.

 

Il presidente BERSELLI, nel constatare che non vi sono più iscritti a parlare in sede di dichiarazioni di voto, pone ai voti l'emendamento 1.1000 (testo 2) così come subemendato.

 

La Commissione approva l'emendamento 1.1000 (testo 2), così come risultante dall'approvazione dei subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/ 20, 1.1000/2 e 1.1000/24.

Si passa quindi all'esame degli identici emendamenti 1.129 e 1.130.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 1.129 e 1.130 con i quali si intende sopprimere la lettera b) del comma 10 del disegno di legge. Al riguardo osserva come appaia non solo inutile ma addirittura pericoloso l'obbligo di trasmissione da parte del pubblico ministero di tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. Sarebbe stato a suo parere preferibile limitare tale obbligo di trasmissione alla richiesta del tribunale.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.129 e 1.130 rinviando in primo luogo alle dichiarazioni già svolte dalla senatrice Finocchiaro. Appare a suo parere irragionevole prevedere un obbligo indiscriminato di trasmissione di tutti gli atti di indagine compiuti, senza che possa essere effettuata alcun tipo di selezione. Rileva a proposito come tale obbligo comporti la necessità di procedere alla copiatura di tutti gli atti di indagine, operazione questa non solo onerosa in termini finanziari, ma destinata ad influire negativamente sui tempi processuali. Si domanda inoltre per quale ragione si voglia privare il pubblico ministero di tutti gli atti di indagine indiscriminatamente e non solo quindi di quelli strettamente necessari per la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni. Conclude aggiungendo la propria firma all'emendamento 1.131 sebbene precluso.

 

Il senatore COSENTINO (PD) ritiene che sia obbligo del Governo e della maggioranza fornire adeguate spiegazioni soprattutto a fronte di richieste di chiarimento obiettivamente fondate e ragionevoli. Si domanda infine se non sia ancora possibile riuscire a trovare una soluzione condivisa sia dalla maggioranza che dall'opposizione sulle questioni oggetto del dibattito.

 

Il senatore MARITATI (PD) interviene preannunciando che non parteciperà al voto degli emendamenti 1.129 e 1.130, in quanto appare del tutto irragionevole ed irrazionale prevedere un obbligo indiscriminato di trasmissione di tutti gli atti di indagine al tribunale competente ad autorizzare le intercettazioni. Condividendo pienamente i rilievi formulati dal senatore Li Gotti si domanda per quale ragione si voglia imporre la trasmissione di tutti gli atti di indagine ivi inclusi quelli privi di utilità ai fini dell'autorizzazione delle operazioni di intercettazione.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD), intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo sugli identici emendamento 1.129 e 1.130, preannuncia che non parteciperà al voto. Dopo aver sottolineato come la introducenda disciplina rechi un serio vulnus alle  indagini, si sofferma criticamente sulla lettera b) del comma 10, auspicando che sul punto intervenga anche qualche senatore della maggioranza.

 

Il senatore CASSON (PD), nel preannunciare che non prenderà parte al voto, affronta la questione delle conseguenze sul piano processuale nei casi di indagine su fatti di criminalità organizzata o terrorismo. In particolare invita a valutare tale norma anche alla luce del regime di inutilizzabilità degli atti di cui all'articolo 271. Si domanda se la maggioranza e il Governo abbiano adeguatamente valutato l'impatto di tale norma. Laddove così fosse si dovrebbe essere portati a pensare che una ratio diabolica sta ispirando l'operato del legislatore.

 

Il senatore LONGO (PdL) sottolinea preliminarmente come il regime delle nullità e inutilizzabilità degli atti venga in rilievo anche nei casi di acquisizione, ad esempio, di atti non più ripetibili. Tutto ciò non deve indurre però a minare l'importanza degli istituti delle nullità degli atti processuali, in quanto obiettivo del processo penale è pur sempre l'accertamento della verità legale, la quale dovrebbe auspicabilmente essere più vicina possibile a quella reale. Replicando alla sollecitazione del senatore D'Ambrosio sottolinea come la necessità di prevedere l'obbligo di trasmissione di tutti gli atti di indagine trovi il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare che siano posti nella disponibilità del tribunale distrettuale procedente tutti gli elementi indiziari disponibili sia a carico che a favore dell'indagato.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) ritiene condivisibili le conclusioni del senatore Longo, sebbene queste partano da premesse paradossali. Egli infatti sta unificando fattispecie del tutto diverse. Ritiene che un obbligo di trasmissione indiscriminata di tutti gli atti di indagine sia una risposta  eccessiva alla questione posta dal senatore Longo.

 

La Commissione con un'unica votazione respinge gli identici emendamenti 1.129 e 1.130.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.132, con il quale si attenua l'obbligo di trasmissione degli atti di indagine. Al riguardo replicando anche agli interventi precedentemente svolti fa presente come nel caso delle misure cautelari il codice preveda, all'articolo 291, l'obbligo per il pubblico ministero di presentare al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato.

 

Il senatore MARITATI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.132, al quale aggiunge la propria firma. Al riguardo osserva come la previsione di un obbligo di trasmissione così ampio di fatto ponga il tribunale distrettuale nell'impossibilità di leggere gli atti stessi di indagine. Si sta andando a suo parere verso una disciplina solo formalmente più garantista ma che nella sostanza intralcia il procedere della giustizia.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 1.132, preannuncia che non prenderà parte al voto. A suo parere l'obbligo previsto alla lettera b) del comma 10 di fatto pone il tribunale nell'impossibilità oggettiva di procedere alla valutazione di tutti gli atti di indagine trasmessi ai fini dell'autorizzazione delle operazioni di intercettazione. L'emendamento del senatore Li Gotti invece appare volto a responsabilizzare l'attività della magistratura.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) ritiene inaccettabile introdurre una disciplina fondata sulla patologia del sistema. Dopo aver ricordato come in materia di misure cautelari sia imposto al pubblico ministero richiedente un obbligo di trasmissione sia degli atti a carico che di quelli a favore dell'imputato o dell'indagato ritiene che analoga previsione potrebbe essere contemplata per i casi di richiesta di autorizzazione delle intercettazioni. A suo parere è del tutto illusorio pensare che il tribunale possa per ogni richiesta di autorizzazione alle intercettazioni procedere alla disamina di tutti gli atti di indagine trasmessi anche quelli non strettamente rilevanti.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.132, il senatore  BENEDETTI VALENTINI (PdL), riservandosi di valutare se ripresentarlo per l'Aula, ritira l'emendamento 1.133.

 

Il senatore CASSON (PD) contesta la declaratoria di preclusione pronunciata dal Presidente nel corso della precedente seduta con riguarda all'emendamento 1.145.

 

Il presidente BERSELLI, rivedendo la precedente preclusione, avverte che si procederà quindi all'esame dell'emendamento 1.145.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), il quale sottolinea come si intenda in tal modo coordinare la disciplina in materia di intercettazioni con quanto previsto dal codice della privacy l'emendamento 1.145 è posto ai voti e respinto.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV), dopo aver ritirato l'emendamento 1.146, interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.147. Con riguardo all'articolo 267 come modificato dal comma 10 del disegno di legge osserva come una lettura sistematica delle norme sembra indurre a ritenere che i limiti di durata previsti dal comma 3 dell'articolo 267 possano trovare applicazione solo nei casi d'urgenza. Rileva inoltre come appaia incomprensibile l'obbligo in capo al pubblico ministero di dare immediata comunicazione al tribunale della loro sospensione delle operazioni e della loro ripresa, salvo che non ci si riferisca ai casi di urgenza.

 

Il relatore CENTARO (PdL), nel sottolineare come la questione fosse già emersa in sede di discussione generale, ritiene che per fugare ogni dubbio interpretativo sia sufficiente anteporre il comma 3 alle norme dell'articolo 267.

 

         Il presidente BERSELLI ritiene che i dubbi interpretativi posti dal senatore Li Gotti siano tutt'altro che peregrini. E' dell'opinione comune che una modifica formale del testo possa contribuire a rendere più chiara la norma.

 

            Il sottosegretario CALIENDO si riserva di rivalutare la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.147.

 

            Gli emendamenti 1.148 e 1.149 risultano preclusi.

 

         Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)  ritira l'emendamento 1.150.

 

            L'emendamento 1.151, posto ai voti, è respinto.

 

         Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore LI GOTTI(IdV), il quale sottolinea la necessità di non comprimere eccessivamente la durata delle intercettazioni per gravi delitti che presentano esigenze investigative complesse, l'emendamento 1.152, cui la senatrice Della Monica aggiunge la sua firma, non è approvato.

 

         Dopo dichiarazioni di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA(PD), l'emendamento 1.153 è parimenti respinto.

 

         Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 1.154, il senatore LI GOTTI (IdV) rileva come il secondo comma della lettera e) del comma 10 ripropone la questione, già illustrata in precedenza, della necessità di chiarire la formulazione del nuovo testo dell'articolo 266 del codice di procedura penale.      

            Se infatti si accede all'interpretazione, che sembra debba prevalere, anche in riferimento a quanto detto dal Governo, e se quindi si ritiene che il comma 3 si riferisca alle intercettazioni ordinarie, allora il secondo periodo appare del tutto incomprensibile; una volta infatti che il giudice collegiale ha autorizzato il pubblico ministero a disporre le intercettazioni per un tempo determinato, non si capisce perché mai il pubblico ministero debba informarlo della sospensione o della ripresa delle intercettazioni avvenuta in quel lasso di tempo, e che può essere determinata anche da motivi banali, come un viaggio all'estero compiuto dall'intercettato.

 

         Dopo un intervento del senatore LONGO(PdL), il quale ritiene invece la norma opportuna, in particolare al fine di dare al tribunale elementi per valutare come si siano svolte le intercettazioni in caso di richiesta di proroga, rilevando anche che comunque si tratta di una norma priva di sanzione, la senatrice DELLA MONICA (PD)  annuncia il suo voto favorevole, osservando come anche questa norma si inquadri nella direzione di rendere le intercettazioni più difficili. Già oggi, in realtà, la maggior parte dei pubblici ministeri, ritenendo che ciò rappresenti una buona pratica di lavoro, informa il giudice delle indagini preliminari della sospensione o ripresa delle intercettazioni.

            Trasformare tale buona pratica in un obbligo, oltretutto in mancanza di un registro delle fasi delle intercettazioni presso il tribunale distrettuale, significa creare un ostacolo in più di cui non si sente la necessità.

 

         Dichiarano la loro non partecipazione al voto la senatrice FINOCCHIARO (PD)  e il senatore CASSON(PD), il quale rileva che non è esatto affermare che la violazione di questo nuovo e inutile obbligo non sia assistita da sanzioni, dal momento che qualsiasi violazione degli articoli 267 e 268 del codice di procedura penale è colpita dal divieto di utilizzazione stabilito dall'articolo 271.

 

            L'emendamento 1.154, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV)  annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.155.

 

La senatrice DELLA MONICA(PD), pur condividendo la ratio dell'emendamento, ritiene che la sua formulazione non sia corretta.

Invita pertanto il senatore Li Gotti a ritirarlo, in quanto il successivo emendamento 1.157, di cui risulta è primo firmatario lo stesso senatore Li Gotti, risponde efficacemente all'esigenza di non limitare ingiustificatamente le proroghe delle ulteriori autorizzazioni alle intercettazioni.

 

Dopo brevi interventi del sottosegretario CALIENDO e dei senatori CASSON (PD)  e LONGO(PdL), il senatore LI GOTTI (IdV) non insiste per la votazione e ritira quindi l'emendamento 1.155.

 

L'emendamento 1.156, posto ai voti, è respinto.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV)  annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.157. Rispondendo ad un breve intervento del sottosegretario CALIENDO, il quale ritiene che l'emendamento sia superato dall'aggiunta dell'ultimo periodo alla lettera e), il senatore LI GOTTI (IdV)  precisa che così non è, in quanto l'ipotesi dell'ultimo periodo si riferisce all'autorizzazione alla prosecuzione delle intercettazioni nel caso in cui si intenda evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o siano commessi altri reati, mentre l'emendamento prende in considerazione il caso generale della prosecuzione delle intercettazioni già prorogate. E' evidente che qualora le intercettazioni si stiano dimostrando idonee ad acquisire elementi utili alle indagini preliminari è opportuno consentire di prorogarle fino alla conclusione di queste ultime.

 

L'emendamento 1.157, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore MARITATI (PD) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.158, che è respinto, dopo dichiarazioni di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA (PD)  e dichiarazione di non partecipazione al voto del senatore MARITATI(PD).

 

E' quindi respinto l'emendamento 1.159, mentre risulta precluso l'emendamento 1.160.

 

Dopo un breve dibattito, il presidente BERSELLI decide di ammettere al voto gli emendamenti da 1.161 a 1.169.

 

L'emendamento 1.161, posto ai voti, è respinto.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV)  annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 1.162, invitando i colleghi a riflettere sulla necessità, una volta introdotto il principio del doppio binario, di non escludere dal regime più favorevole alle intercettazioni reati di estrema rilevanza e allarme sociale, che vanno dai reati di corruzione contro la pubblica amministrazione, al complesso dei più gravi reati contro la personalità individuale o contro la libertà personale, alcuni dei quali, come quelli in materia di pedopornografia o di nuovo reato di stalking si sostanziano in gran parte proprio in attività che possono essere provate solo attraverso le intercettazioni.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) annuncia il suo voto favorevole, ricordando quale importantissimo ruolo abbiano svolto le intercettazioni nella scoperta e nel perseguimento dei reati legati la traffico dei rifiuti.

 

Il senatore MARITATI(PD), nell'annunciare la sua non partecipazione al voto, deplora la superficialità e l'indifferenza con cui il Governo e la maggioranza si rifiutano anche solo di prendere in considerazione questioni di rilievo come quelle testè illustrate dal senatore Li Gotti.

 

L'emendamento 1.162, posto ai voti, non è approvato.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori CASSON (PD)  e LI GOTTI (IdV)  sono respinti gli emendamenti 1.163, 1.164, ai quali la senatrice DELLA MONICA (PD) ha aggiunto la propria firma.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) sottoscrive quindi gli emendamenti 1.165 e 1.166 i quali, posti ai voti, sono respinti.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.167, rilevando come appaia irrazionale sottrarre alla disciplina più favorevole alle intercettazioni il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, cioè lo scambiopolitico mafioso, per il quale dovrebbe valere la stessa logica che vale per il delitto di cui all'articolo 416-bis e per i reati comuni e aggravati dalla finalità mafiosa.

In proposito egli fa osservare che la fattispecie di cui al 416-ter rischia di non esserericompresa da questi ultimi reati, dal momento che lo scambio politico mafioso avviene fra due soggetti in certo modo alla pari.

 

Il sottosegretario CALIENDO fa osservare ai colleghi che questo reato come tutti gli altri reati che loro vorrebbero introdurre è già oggi passibile di intercettazioni qualora vi siano gravi indizi di reato, e dunque, dopo l'approvazione dell'emendamento 1.1000 del Governo, la disciplina cui è sottoposto non è meno favorevole all'intercettabilità rispetto a quanto avvenga oggi.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento ritiene che le osservazioni del Sottosegretario non possono in alcun modo essere condivise.

Non solo infatti la disciplina dei gravi indizi di reato introdotta dall'emendamento 1.1000 del Governo è ben diversa da quella attualmente vigente, ma più in generale nell'articolato in esame la distinzione tra reati intercettabili in base a gravi indizi di reato e reati intercettabili in base a sufficienti indizi di reato, si riverbera su una serie di altre disposizioni che fa del sistema a doppio binario un mezzo per ridurre fortemente la possibilità di svolgere attività captative per i reati che non rientrino nella fascia, per così dire, privilegiata.

 

L'emendamento 1.167, posto ai voti, non è approvato.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.168, osservando come l'introduzione tra i reati per i quali sono richiesti sufficienti indizi di quelli previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale, comma 2, lettera a), ha la finalità di limitare in qualche modo il danno comunque insito nel sistema a doppio binario cercando di riportare una certe razionalità nella classificazione dei reati per i quali è più facile procedere alle intercettazioni, razionalità attualmente mancante probabilmente anche a causa di una svista del Governo nell'individuare i commi dell'articolo 51 del codice di rito cui andrebbe fatto riferimento.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento 1.168, di contenuto identico al suo emendamento 1.170, concorda con i rilievi della senatrice Della Monica.

 

Gli emendamenti 1.168 e 1.170, posti ai voti, sono respinti.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.169, del senatore D'Alia, cui aggiunge al sua firma, rilevando che l'estensione  ai reati di corruzione contro la pubblica amministrazione del regime più favorevole alle intercettazioni, prevista dall'emendamento, è conforme anche a quanto proposto dallo stesso senatore D'Alia nel disegno di legge sulla corruzione di cui è primo firmatario e che è attualmente all'esame insieme al disegno di legge del Governo ed altri da parte delle Commissioni giustizia e affari costituzionali.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.169 è respinto

 

La Commissione respinge quindi gli emendamenti da 1.171 a 1.173.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD)  sottoscrive e riformula l'emendamento 1.174 in un testo 2, inserendovi la clausola di invarianza finanziaria come indicato dalla Commissione bilancio.

 

L'emendamento 1.174 (testo 2) è quindi posto ai voti e respinto.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.175, il quale interviene sulla questione concernente l' acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, prevedendo, fra l'altro, misure di garanzia a tutela della parte offesa dal reato. Appare, pertanto, a suo parere incomprensibile il parere contrario espresso sia dal relatore che dal rappresentante del Governo.

 

La Commissione respinge, poi, con distinte e successive votazioni gli emendamenti 1.175 e 1.176.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.177, con il quale si prevede l'aumento della durata massima per le indagini preliminari riguardanti i reati di truffa ai danni dello stato; di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; di usura;di riciclaggio; di bancarotta fraudolenta ed infine di trasferimento fraudolento di valori. L'importanza di tale modifica all'articolo 407 del codice di rito appare quanto mai essenziale se si considerano le limitazioni che si stanno introducendo con il provvedimento alla disciplina in materia di intercettazioni.

 

L'emendamento 1.177 è quindi posto ai voti e respinto.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) prende la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.178, il quale è volto a sopprimere il comma 11 del disegno di legge n. 1611, in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione.

Al riguardo osserva come i stringenti obblighi di deposito contemplati dalla norma rischiano di minare la segretezza delle indagini.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1.178.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.179, con il quale si interviene sull'articolo 268 del codice di rito. A suo parere, le modifiche apportate dal disegno di legge all'articolo suddetto appaiono contraddittorie ed illogiche, nella parte in cui sembra che la trascrizione delle intercettazioni debba precedere l'acquisizione delle stesse.

 

Si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore LI GOTTI (IdV)  e il sottosegretario CALIENDO, sull'emendamento 1.179, il quale è infine posto ai voti e respinto.

 

Il senatore CASSON (PD) riformula l'emendamento 1.180 in un testo 2, sopprimendo il riferimento agli "impianti di pubblico servizio", come indicato peraltro dalla Commissione bilancio. Con l'emendamento in esame si introducono misure volte a contrastare l' esecrabile fenomeno delle fughe di notizie, attraverso, fra l'altro, un rafforzamento della responsabilità dei procuratori generali e dei procuratori della repubblica e la previsione di una disciplina più rigida sulla distruzione degli atti irrilevanti. Analoghe finalità persegue anche l'emendamento 1.185, il quale prevede l'obbligo per il pubblico ministero di depositare in segreteria anche tutti gli atti di indagine compiuti. Non comprende per quale ragione la maggioranza si opponga alla introduzione di tali norme, le quali appaiono ispirate a logiche garantistiche.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD)  interviene preannunciando che si asterrà dalla votazione sull'emendamento 1.180 (testo 2).

 

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.180 (testo 2), la senatrice DELLA MONICA (PD) riformula l'emendamento 1.181 in un testo 2, nel senso indicato dalla Commissione bilancio. Esprime quindi talune perplessità sul tenore del parere reso dalla 5a Commissione, la quale non sembra aver correttamente compreso quali siano gli impianti di pubblico servizio. A ben vedere infatti, il ricorso a tali impianti non può considerarsi fonte di nuovi oneri tenuto conto che essi sono già utilizzati a legislazione vigente. Nel merito dell'emendamento osserva come con esso si preveda fra l'altro che, nei casi in cui gli impianti o i punti di ascolto risultino insufficienti o inidonei, il pubblico ministero possa disporre il compimento delle operazioni anche mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. Sottoscrive infine e riformula in un testo 2, nel senso indicato dalla Commissione bilancio l'emendamento 1.182.

 

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, dopo aver respinto gli emendamenti 1.181(testo 2), 1.182 (testo 2) e 1.183, approva l'emendamento 1.2004.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.184, osservando come i pareri contrari espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo appaiano illogici, nella parte in cui contrastano con la pubblica posizione della maggioranza sulle questioni afferenti alla tutela della privacy in particolare dei soggetti terzi alle indagini. L'emendamento in esame, infatti, prevede un rafforzamento della responsabilità del pubblico ministero.

 

Il senatore LONGO (PdL) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.184, rilevando come con esso si ampli, attraverso una soggettivizzazione, la discrezionalità del pubblico ministero nella scelta dei verbali e delle registrazioni da depositare.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio gruppo, preannunciando che non parteciperà al voto. Pur essendo a suo parere condivisibili le finalità dell'emendamento, ritiene non accettabile la soggettivizzazione circa l'individuazione dei verbali e delle registrazioni da depositare. Nell'esprimere il proprio giudizio critico sull'operato di alcuni senatori della maggioranza i quali troppo spesso sembrano trasfondere in sede parlamentare questioni e acredini sorte nelle aule giudiziarie, ribadisce come la disciplina che si sta introducendo rischia di danneggiare le attività investigative.

 

Il senatore CASSON(PD), nel prendere atto dei rilievi emersi testè in sede di dichiarazione di voto, riformula l'emendamento 1.184 in un testo 2, sopprimendo le parole "che ritiene".

 

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 1.184 (testo 2), nel quale intervengono i senatori LI GOTTI(IdV) e D'AMBROSIO (PD), il senatore CASSON (PD), accogliendo una proposta del senatore LONGO (PdL) riformula l'emendamento 1.184 (testo 2) in un testo 3, il quale posto ai voti è approvato.

 

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.185, 1.186 ,1.187 e 1.190 e sono stati dichiarati assorbiti o comunque preclusi gli emendamenti 1.188 e 1.189, la Commissione respinge l'emendamento 1.191.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori LI GOTTI (IdV)  e FINOCCHIARO(PD), sull'emendamento 1.192, il presidente BERSELLI ne propone l'accantonamento.

 

E' quindi accantonato l'emendamento 1.192.

 

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.193, approva l'emendamento 1.194.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.195, il introduce quattro nuovi articoli, precisamente gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, in materia di deposito e acquisizione dei verbali contenenti le registrazioni, e in materia di intercettazioni indirette.    L’articolo 268-bis prevede che al termine delle operazioni il pubblico ministero debba depositare in segreteria, unitamente ai decreti di autorizzazione e proroga, i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della loro rilevanza. Tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni, ossia quelli irrilevanti in quanto riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini, ovvero quelli di cui è vietata l’utilizzazione, devono, invece, confluire nell’archivio riservato. Sottolinea al riguardo come la selezione preventiva della documentazione rilevante, prima ad opera del pubblico ministero e successivamente ad opera del giudice, riduca i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compresa quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante, e di indicare al giudice le conversazioni delle quali reputi necessaria l’acquisizione.
    Viene poi ridisegnata la procedura di trascrizione delle conversazioni nelle forme della perizia prevedendosi che, appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell’archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento.
            La nuova disciplina della trascrizione delle conversazioni è di particolare rilevanza, in quanto precede il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini e l’espunzione dei nominativi e dei riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.
            L’articolo 268-quater regolamenta, in forma analoga al meccanismo procedurale dell’acquisizione delle intercettazioni fin qui descritto, il caso in cui il pubblico ministero richieda al giudice provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari, precedentemente alla formale acquisizione dei risultati delle intercettazioni. In tal caso il pubblico ministero può presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti e il giudice deve restituire quelle ritenute non rilevanti.
            L’articolo 268-quinquies disciplina le ipotesi in cui l’ascolto e l’acquisizione delle conversazioni siano disposti dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari.

           

         Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto. Egli ritiene infatti che siano del tutto illusorie le speranze di poter mediante interventi normativi limitare le fughe di notizie ciò in quanto contrasterebbe proprio con le logiche del giornalismo.

 

         Dopo che la Commissione ha respinto in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 1.195 e 1.196, la senatrice DELLA MONICA (PD)  ritira l'emendamento 1.197.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione favorevole sull'emendamento 1.198 il quale interviene sull'articolo 269 del codice di rito in materia di conservazione della documentazione. Al riguardo segnala in particolare la previsione dei casi in cui la documentazione è ritenuta assolutamente estranea alle indagini e quindi il giudice può disporne la distruzione anticipata e l'obbligo di redazione di un verbale per le operazioni di istruzione, da eseguirsi sotto controllo del giudice.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.198.

 

Previa la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA(PD), l'emendamento 1.199 è posto ai voti e respinto.

 

Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.200, 1.201 e gli identici emendamenti 1.202, 1.203 e 1.204.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene quindi per dichiarazioni di voto favorevole sugli identici emendamenti  1.205, 1.206 e 1.207, i quali sono volti a sopprimere le modifiche apportate dal comma 13 del disegno di legge all'articolo 270 del codice diritto in materia di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.205, 1.206 e 1.207, esprimendo un giudizio critico sulle modifiche apportate al comma 13 all'articolo 270. Ritiene in particolare inaccettabile disciplinare le deroghe al regime dell'inutilizzabilità attraverso il rinvio agli articoli 51 e 407 del codice di rito. Tali norme appaiono infatti ispirati a criteri non omogenei.

           

         Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritiene non peregrini i rilievi testè formulati dal senatore Li Gotti. Al riguardo ricorda come su tale norma intervenga anche il proprio emendamento 1.211.

 

Dopo che la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, ha respinto gli identici emendamenti 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209 e 1.210, in seguito ad un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CENTARO(PdL), CASSON(PD), LI GOTTI (IdV) eLONGO (PdL)  è disposto l'accantonamento degli emendamenti da 1.211 a 1.215.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.