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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 161 del 17/05/2010


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1611

Art.  1

1.174

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 10 capoverso «Art. 267» lettera h), nel comma 5 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di registrazione e di conservazione dei dati acquisiti debbono in ogni caso assicurare adeguati standards di sicurezza a carattere informatico che rendano non disponibili, se non espressamente autorizzate – e comunque con registrazione analitica dei singoli accessi autorizzati al sistema – le funzioni di copia del testo delle trascrizioni o dei dati sonori o visivi registrati. In ogni caso sono adottate opportune misure volte ad assicurare sul piano tecnico l'adeguatezza dei supporti di copia autorizzati e procedure che assicurino la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità e la protezione dei dati rispetto ad accessi abusivi o operazioni di copia non espressamente autorizzate. Sono inoltre adottati sistemi di cifratura e di codificazione che rendano ove possibile illeggibili i dati in assenza di codifiche di validazione a garanzia dell'originalità ed onde prevenirne la lettura da parte di soggetti non autorizzati».

1.174 (testo 2)

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 10 capoverso «Art. 267» lettera h), nel comma 5 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di registrazione e di conservazione dei dati acquisiti debbono in ogni caso assicurare adeguati standards di sicurezza a carattere informatico che rendano non disponibili, se non espressamente autorizzate – e comunque con registrazione analitica dei singoli accessi autorizzati al sistema – le funzioni di copia del testo delle trascrizioni o dei dati sonori o visivi registrati. In ogni caso sono adottate opportune misure volte ad assicurare sul piano tecnico l'adeguatezza dei supporti di copia autorizzati e procedure che assicurino la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità e la protezione dei dati rispetto ad accessi abusivi o operazioni di copia non espressamente autorizzate. Sono inoltre adottati sistemi di cifratura e di codificazione che rendano ove possibile illeggibili i dati in assenza di codifiche di validazione a garanzia dell'originalità ed onde prevenirne la lettura da parte di soggetti non autorizzati.

I predetti interventi non dovranno determinare nuove o ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato».

1.180

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

        «11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria'';

            b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

        ''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

        3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.'';

            c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

        2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

        3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.180 (testo 2)

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

        «11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria'';

            b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

        ''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

        3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.'';

            c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

        2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

        3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.181

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

        «11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria'';

            b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

        ''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

        3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3''»;

        c) i commi da 4 a 8 sono abrogati».

1.181 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

        «11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria'';

            b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

        ''3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

        3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3''»;

        c) i commi da 4 a 8 sono abrogati».

1.182

D'ALIA

Al comma 11, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

        «3. Le operazioni di registrazione sono compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici della competente Corte di appello. Le operazioni di ascolto sono esclusivamente compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione preventiva rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, compiutamente evidenziate, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria».

1.182 (testo 2)

D'ALIA

Al comma 11, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

        «3. Le operazioni di registrazione sono compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici della competente Corte di appello. Le operazioni di ascolto sono esclusivamente compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione preventiva rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, compiutamente evidenziate, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile, il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria».

1.184

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», sostituire le parole: «essi sono depositati in segreteria» con le seguenti: «il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento».

1.184 (testo 2)

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», sostituire le parole: «essi sono depositati in segreteria» con le seguenti: «il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni rilevanti ai fini del procedimento».

1.184 (testo 3)

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», sostituire le parole: «essi sono depositati in segreteria» con le seguenti: «il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento».

Conseguentemente alla lettera d) nel capoverso « 6-bis» dopo le parole "dei verbali" aggiungere le seguenti: "attinenti al procedimento, ai sensi del comma 4"