EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1905
Art. 10
IL RELATORE
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 4, inserire infine la seguente lettera:
"d) l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997."e sopprimere il comma 5.
Conseguentemente ancora, all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: "ai sensi dell'articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della presente legge " con le seguenti: "sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro".
Art. 11
Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito o oneroso», inserire le seguenti: «nell'ambito delle disponibilità di bilancio».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le università possono altresì stipulare, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e per attività di insegnamento, contratti con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici».
IL RELATORE
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, con esclusione del personale tecnico e amministrativo, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ».
IL RELATORE
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ».
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo».
Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università.» con le seguenti: «con il personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche della prevenzione istituiti e attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Per specifiche esigenze didattiche dei corsi post laurea (corsi, master, dottorato) le università possono attribuire insegnamenti al personale laureato tecnico-amministrativo delle università con profilo dirigenziale o con specifiche competenze professionali coerenti con le attività didattiche dei corsi interessati».
Al comma 2, dopo le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università», aggiungere le seguenti: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione istituti ed attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, secondo i criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo».
Al comma 2, dopo le parole: «dottore di ricerca inserire le seguenti: «, del titolo di assegnista di ricerca».
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo preferenziale» con le seguenti: «e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituiscono titoli preferenziali».
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il possesso del titolo di dottore di ricerca, del titolo di specializzazione medica ovvero dell'abilitazione e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti».
RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui ai commi 1 e 2».
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Professori a contratto)
1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, nonché di modalità di impiego. I professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite temporale, secondo i modi, le procedure e i criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali pendenti è determinata da ciascun ateneo''.
2. Gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati».
Art. 12
MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sostiture l'articolo con il seguente:
«Art. 12
(Ricercatori a tempo determinato)
1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.
3. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.
4. Ai fini della selezione, la commissione di cui al comma 3 attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.
5. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.
6. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 5 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno.
7. Le università, in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 5, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 5, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.
10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m-bis),».
BASTICO, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».
Al comma 2, dopo la parola: «riservate», aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».
IL RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente», inserire le seguenti: «ovvero, per i settori interessati,».
Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente» inserire le seguenti: «conseguito all'estero».
Al comma 2 sopprimere le parole: «del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente,» e al comma 4 sostituire le parole: «per un ulteriore triennio» con le seguenti: «per un ulteriore biennio» e le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri» con le seguenti: «sulla base di criteri».
Al comma 2, dopo le parole: «diploma di specializzazione medica» aggiungere le seguenti: «che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 8».
Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».
Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».
Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».
IL RELATORE
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera».
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova scritta».
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».
IL RELATORE
Sopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione al dottorato, all'assegno di ricerca, all'attività didattica svolta presso l'università con contratto a tempo determinato, e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro sentito il parere del CUN».
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».
LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio, e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».
Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» aggiungere le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate».
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» inserire le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate,».
Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» con le seguenti: «da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. Possono altresì procedere alla chiamata diretta degli attuali ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo e del secondo periodo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».
MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».
IGNAZIO MARINO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».
CERUTI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, e in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».
Al comma 6, sostituire le parole da: «agli standard» fino a: «al comma 4» con le seguenti: «con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi,».
Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».
Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».
IL RELATORE
Al comma 6, dopo le parole: «conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8.» aggiungere le seguenti: «Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato, di cui all'articolo 8, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5».
Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Analoga facoltà è destinata alla chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale. L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».
Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La procedura di chiamata diretta si applica anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano, al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1, le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato».
RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. La procedura di chiamata diretta è estesa anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1 le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato»
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ricercatore di cui al comma 1, nel caso in cui alla scadenza del secondo contratto non sia inquadrato nei ruoli dell'università, ha titolo ad accedere nei ruoli dell'insegnamento secondario o della pubblica amministrazione».
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati allo scadere del sesto anno del periodo continuativo prestato nel ruolo di ricercatore».
VITTORIA FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le medesime procedure di chiamata di cui al comma 6 si applicano ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 9, comma 7»
ADAMO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».
VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le università possono, altresì, procedere alla chiamata diretta del personale che ha conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8 ed è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale e ha svolto attività di riserva in qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure di contratti a tempo determinato oppure di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale reclutato ai sensi del primo periodo del presente comma, alla scadenza del secondo contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati».
MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».
RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, IGNAZIO MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.
6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.
6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.
6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.
6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».
VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sotituire il comma 7 con il seguente:
«7. Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9»
Al comma 7, sostituire le parole: «Ai ricercatori di cui al presente articolo» con le seguenti: «Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10».
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario senza assegni.»
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento spettante al professore associato di pari anzianità di servizio nel ruolo, fino alla eventuale scadenza della idoneità».
Al comma 8, dopo le parole: «titolari dei contratti» inserire la seguente: «rinnovati,».
RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 9, dopo le parole: «una quota» inserire la seguente: «aggiuntiva».
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «eminenti studiosi, anche stranieri» con le seguenti: «tre professori ordinari». Conseguentemente sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 9, sostituire le parole: «da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR» con le seguenti: «da tre professori ordinari».
IL RELATORE
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «designati dal Ministro» fino a: «per la finanza pubblica» con le seguenti: «sorteggiati dalla lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettere e) e g)».
MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 9, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sopprimere il comma 11.
Al comma 11, sostituire le parole: «concorsi pubblici» con le seguenti: «concorsi presso altre istituzioni o enti pubblici o privati». Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Ministro per lo sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, IGNAZIO MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Terza fascia dei professori universitari)
1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.
2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.
3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.
4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».