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Legislatura 16ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 90 del 18/05/2010


(2117) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008

(Esame e rinvio) 

 

Il relatore Alberto FILIPPI (LNP) illustra il provvedimento in titolo, che riproduce il testo dell'analogo disegno di legge presentato nella scorsa legislatura -  Atto Senato n. 884 - su cui la Commissione, previo parere favorevole della 1ª e della 7a Commissione e parere non ostativo della 5ª Commissione, si era espressa favorevolmente l'11 ottobre 2006, venendo successivamente approvato dall'Assemblea il 13 febbraio 2007. Ricorda tuttavia che, nell'ambito dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, l'esame della Commissione affari esteri e comunitari dell'Atto Camera 2265 non è giunto a conclusione.

Sottolinea come il provvedimento in esame assuma un significativo rilievo sotto il profilo economico-culturale  e politico. Il rilievo economico-culturale  è dato dalle prospettive di apertura del mercato cinese alla produzione cinematografica italiana nonché dalle potenzialità che tale partnership è in grado di offrire alla produzione italiana tenuto conto, da un lato, della vivacità della produzione cinematografica cinese, che nel recente passato ha conseguito anche significativi riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali, e, dall'altro, del fatto che in passato diverse produzioni italiane sono state realizzate in Cina e la definizione dell'Accordo potrebbe consentire in futuro di disporre di maggiore sostegno in loco, ivi compresi possibili contributi cinesi.

Sotto il profilo politico, tenuto conto che alla ricca produzione ufficiale si accompagna una significativa produzione cinematografica da parte di operatori cinesi che, tuttavia, non possono produrre e diffondere le loro opere in loco ovvero sono soggetti a pesanti restrizioni, è auspicabile e probabile che un'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia porti, come risultato ineluttabile, a una maggiore apertura di quel paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici.

Soffermandosi sulla descrizione del provvedimento in titolo, rileva come esso rechi la ratifica di un Accordo che si propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri paesi. Nel merito, l’Accordo precisa il significato di "film in coproduzione" e stabilisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi dei film nazionali.  Vengono poi individuati i requisiti che i coproduttori devono possedere, fissando al 20 per cento del costo totale del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione, e si stabilisce che il personale, artistico e tecnico, impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana (inclusi i cittadini dei paesi membri dell’Unione europea) o cinese (inclusi i cittadini di Hong Kong e delle Regioni ad Amministrazione speciale di Macao), e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme autorizzano inoltre l’ingresso di cittadini dell'altro paese e la temporanea importazione di attrezzatura cinematografica nel territorio dell’altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in paesi terzi laddove la sceneggiatura o l’azione dei film lo renda necessario. Alla collaborazione e alla negoziazione fra i coproduttori sono quindi rimesse sia le decisioni riguardo all’accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali, sia la ripartizione dei proventi derivanti dai diritti d’autore, i quali appartengono ad entrambe le Parti contraenti.

Rilevando che l’Accordo dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati ed approvati dalle Autorità competenti dei due paesi individuate dall'accordo stesso, preciso che gli stessi possono essere distribuiti e proiettati in pubblico, all'interno e all'esterno ciascun paese, solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle rispettive Autorità competenti.

Tale ultima disposizione, contenuta all'articolo 10, è stata oggetto di un approfondito dibattito nel corso dell'esame del Trattato da parte della Commissione Esteri della Camera dei deputati nel corso della scorsa Legislatura.

Per superare questi rilievi, si è addivenuti alla stipula di un'apposita Nota di interpretazione dell'articolo 10, volta ad evitare eventuali interventi autorizzatori da parte delle Autorità cinesi, che avrebbero potuto delineare una forma di censura incompatibile con l'ordinamento italiano. Tale nota infatti prevede che l'approvazione provvisoria data a sceneggiatura e progetto filmico non possa essere ritirata ad opera conclusa, salvo che l'opera completata si discosti in maniera sostanziale dal progetto approvato. E' stato altresì stabilito un meccanismo di automatismo tra approvazione definitiva e concessione del permesso di uscita nelle sale.

Propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

Il senatore MARCENARO (PD) si sofferma preliminarmente sull'importanza di promuovere la produzione cinematografica, che ha cessato da tempo di essere un fatto solo culturale, ma assume oggi un rilevante valore economico e politico, tanto più con riferimento ad un Paese come la Cina. Tuttavia, richiamando i rilievi a suo tempo formulati in occasione dell'esame del provvedimento nel corso della passata legislatura, ritiene che esso attribuisca alle autorità un inammissibile potere di censura, incompatibile con l'ordinamento italiano, contrastante segnatamente con i principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione. Un potere autorizzatorio come quello previsto dall'articolo 10 del Trattato in titolo non è riscontrabile in accordi di analoga natura stipulati con altri Paesi. Con specifico riferimento alla Cina ricorda poi il recente rifiuto dei gestori del motore di ricerca Google di sottoporsi a un sistema di autorizzazioni preventive da parte delle autorità cinesi. Il problema che segna l'applicazione di questo Trattato non è poi risolto, a suo avviso, dalla nota interpretativa illustrata dal relatore. Il potere di approvazione definitiva e concessione del permesso di uscita nelle sale avrebbe potuto essere affidato, come avviene in casi analoghi, a una commissione mista, per una valutazione congiunta delle parti contraenti; viene invece affidato esclusivamente alla valutazione unilaterale delle autorità di ciascun Paese. Ritiene quindi necessaria un'ulteriore riflessione e un approfondimento adeguato.

 

Dopo un intervento del presidente DINI  che ricorda il dibattito svolto nella passata legislatura, prende la parola il senatore PERDUCA (PD) il quale manifesta tutta la sua insoddisfazione per la nota esplicativa allegata al disegno di legge in titolo che avvalora l'esistenza di una struttura preposta alla censura delle opere cinematografiche. Preoccupa inoltre la formulazione dell'articolo 8 che incide impropriamente sulla libera attività del personale impegnato nella produzione cinematografica. Chiede quindi che, nel prosieguo dell'esame del provvedimento,  un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali venga a riferire sulle modalità applicative di questa disposizione, come anche dell'articolo 10.

 

Si associa a questa richiesta il senatore MARCENARO (PD), mentre il senatore BETTAMIO (PdL) ritiene utile rinviare il seguito dell'esame per consentire un'ulteriore riflessione sul provvedimento in titolo.

 

Il sottosegretario CRAXI fornisce assicurazioni al riguardo, rilevando tuttavia che l'accordo in esame non intende limitare l'attività privata.

 

A quest'ultimo riguardo il senatore MARCENARO (PD) osserva che in ogni caso l'articolo 10 prevede poteri di veto e di censura che incidono su essenziali diritti di libertà.

 

Il senatore COMPAGNA (PdL), nel ricordare le motivazioni che furono all'origine alla creazione del Ministero per i beni culturali, osserva che la riforma approvata dal Governo di Centro-sinistra nel corso della XIV legislatura ha attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali improprie funzioni in materia di produzione cinematografica. A queste funzioni sono imputabili, a suo avviso, i problemi e le questioni rilevati dal senatore Marcenaro con riferimento all'articolo 10 dell'accordo in esame.

 

Il senatore MARCENARO (PD) ribadisce le puntuali ragioni che motivano le sue critiche alla formulazione dell'articolo 10 dell'accordo.

 

Prende quindi la parola il senatore Alberto FILIPPI (LNP) il quale ritiene opportuna una ulteriore riflessione sul provvedimento, ribadendo tuttavia la necessità di promuovere gli investimenti italiani nel settore.

 

Dopo un intervento del presidente DINI, il quale osserva come anche nel nostro ordinamento sono previste forme di restrizione della circolazione di opere cinematografiche, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,35.