AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2010
90ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(1843) Deputato FEDI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati
(978) GIAI. - Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore BETTAMIO (PdL) illustra il disegno di legge n. 1843, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati in sede legislativa, che introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri. Esso è ora assegnato in sede referente alla Commissione.
La proposta di legge è volta a permettere a numero elevato di lavoratori del Ministero degli affari esteri, pari a circa 1.200, assunto con contratto regolato dalla legge dello stato estero di residenza di partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). L'Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha stabilito infatti che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro abbiano la facoltà di partecipare alle elezioni delle RSU. Ciò esclude dal diritto di voto per le RSU il personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto sulla base di contratti regolati dalla legge locale.
In particolare, l'articolo 1 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di garantire la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, ai fini dell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Viene in tal modo garantito anche il calcolo della rappresentatività sindacale, nell'ambito dell'esercizio di voto attivo e passivo delle rappresentanze sindacali per gli impiegati sottoposti a «legge locale».
L'articolo 2 del disegno di legge aggiunge l'articolo 50-bis al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, riguardante la disciplina dell'aspettativa e dei permessi sindacali anche nei confronti del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.
Quanto al disegno di legge n. 978, d'iniziativa della senatrice Giai, esso reca norme più complessivamente volte a modificare la disciplina concernente il personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero. Esso ha riguardo non solo ai diritti sindacali ma reca anche previsioni relative alla retribuzione, alla tutela in caso di malattia, al foro competente in caso di controversie e alla tutela del posto di lavoro di questo personale a contratto.
Ricorda che il disegno di legge n. 1843 è stato approvato in sede deliberante con un'ampia e trasversale maggioranza che ha visto convergere il consenso di tutti i gruppi politici. Propone pertanto di proseguire l'esame dei disegni di legge utilizzando questo ultimo come testo base.
Il presidente DINI nel ricordare le ragioni che motivano l'iniziativa, manifesta la sua personale perplessità circa la necessità delle misure previste nel disegno di legge n. 1843.
Il senatore MARCENARO (PD) manifesta invece, a nome del suo gruppo, una piena condivisione dell'iniziativa in titolo, che mira a omogeneizzare il trattamento , quantomeno sotto il profilo sindacale, di personale che lavora nelle stesse strutture.
Dopo un intervento della senatrice GIAI (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE) che ricorda le motivazioni che sostengono l'iniziativa a sua firma, su proposta del presidente DINI viene fissato per giovedì 20 maggio 2010, alle ore 16, il termine per la presentazione degli emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. 1843 adottato come testo base per il prosieguo dei lavori.
La Commissione conviene.
Il seguito dell' esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2171) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Il relatore Alberto FILIPPI (LNP) illustra il provvedimento in titolo. A fronte dell’aggravarsi della crisi finanziaria della Grecia e del rischio di ripercussioni sull’intera area euro, le Istituzioni dell’UE hanno predisposto alcune misure urgenti anche di natura finanziaria.
In particolare, gli Stati membri dell'Eurozona si sono impegnati, mediante una "Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo", ad "intraprendere un'azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare la stabilità finanziaria nell'insieme della zona euro".
Gli interventi così posti in essere sono volti per un verso, alla effettiva erogazione del sostegno finanziario alla Grecia, pari a 80 miliardi di euro; per altro verso, è stato istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione per l’Area euro, recante misure volte a preservare la stabilità finanziaria nell’UE, di ammontare complessivo pari a 500 miliardi di euro, accompagnate dall’impegno ad applicare rigorosamente e ad integrare le regole già previste in materia di disciplina di bilancio negli stati membri appartenenti alla medesima area.
I Capi di Stato e di Governo della zona euro hanno approvato una dichiarazione concernente le misure per dare attuazione al piano di sostegno finanziario alla Grecia, nonché per il rafforzamento della buona gestione economica nell'Eurozona.
L'operazione finanziaria si basa su un programma triennale di sostegno finanziario, mediante prestiti bilaterali agli Stati membri. Facendo seguito alla richiesta del governo greco del 23 aprile e all'accordo raggiunto dall'Eurogruppo i Capi di Stato e di Governo hanno concordato di mettere a disposizione della Grecia 80 miliardi di euro nell’ambito di un pacchetto congiunto con l'FMI, di ammontare complessivo pari a 110 miliardi di euro.
La Commissione europea ha firmato il 9 maggio, per conto degli Stati dell’area euro, l’accordo con la Grecia per l’erogazione del prestito. La dichiarazione sottolinea che il programma adottato dal Governo greco per far fronte alla crisi è ambizioso e realistico: affronta i gravi squilibri finanziari, renderà l'economia più competitiva e getterà le basi per una crescita più forte e sostenibile e la creazione di posti di lavoro. I Capi di Stato e di Governo hanno riaffermato il proprio impegno a garantire la stabilità, l'unità e l'integrità della zona euro. Tutte le istituzioni della zona euro (Consiglio, Commissione, BCE) come pure tutti gli Stati membri della zona euro convengono sulla necessità di ricorrere a tutta la gamma di strumenti disponibili per garantire la stabilità della zona euro.
Per quanto riguarda l'Italia, in conformità agli impegni presi in sede europea, è previsto un contributo pari a quattordici miliardi e ottocento milioni da stanziarsi in favore della Grecia nel corso dell'intero programma triennale di sostegno.
Il programma di erogazione dei prestiti verrà accompagnato da un meccanismo di erogazione di sostegni finanziari, da parte del FMI per ulteriori 30 miliardi di euro, subordinato al rispetto di parametri e condizioni, imposti alla Grecia, nella conduzione della propria politica economica. Si tratta, come ha ricordato il ministro Tremonti, di una sfida storica che la Grecia ha deciso di accettare: quella di risanare le proprie finanze e di rendere competitiva la sua economia.
Proprio per dare attuazione alle decisioni prese per assicurare la stabilità finanziaria degli Stati membri, ed in linea con i principi di coesione economica e di solidarietà tra gli Stati membri, il presente decreto-legge, all'articolo 1, specifica innanzitutto che i prestiti bilaterali in favore della Grecia verranno erogati nel rispetto di un programma triennale attuativo delle decisioni prese dai Capi di Stato e di Governo. Esso definisce poi, all'articolo 2, la procedura di concessione dei prestiti prevedendo che questi vengano disposti mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle decisioni dei Capi di Stato e di Governo dell'Eurogruppo, per un importo massimo di quattordici miliardi e ottocento milioni nel corso dei tre anni complessivi previsti dal programma. Al terzo comma del medesimo articolo è prevista, poi, una procedura straordinaria di erogazione da attivarsi nell'ipotesi in cui la tempistica richiesta dalle ordinarie procedure di erogazione non consenta di soddisfare le esigenze di urgenza ed i ristretti termini previsti nella richiesta di pagamento in favore della Grecia. All'articolo 3 sono individuati invece i capitoli di entrata del bilancio di Stato. Infine il presente decreto detta, rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 5, i tempi entro i quali deve essere inoltrata la comunicazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti e al Parlamento e le modalità di entrata in vigore del decreto.
Alla luce di queste considerazioni propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole.
Il presidente DINI, nel condividere le valutazioni del relatore, si sofferma sul meccanismo di concessione dei prestiti alla Grecia, disciplinati all'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Prestiti per i quali sono previsti dei tassi che, qualora il piano di risanamento presentato dal Governo greco riuscisse, come è negli auspici di tutti, assicurerebbero un vantaggio per le casse dello Stato.
Prende quindi la parola il senatore CABRAS (PD) il quale rileva come, nonostante l'avviso del Governo italiano e di altri Governi europei, le condizioni per i prestiti in esame siano state fissate in modo particolarmente penalizzante per il Governo greco. La crisi che ha originato il provvedimento in titolo avrebbe dovuto essere invece, a suo avviso, l'occasione per mostrare una più efficace solidarietà europea, utilizzando anche lo strumento dell'emissione di titoli di debito pubblico europeo. Al riguardo, nel cogliere l'occasione per apprezzare le posizioni espresse nelle competenti sedi dell'Unione da parte del Ministro dell'Economia, ritiene che la Commissione dovrebbe formulare una precisa osservazione al riguardo, invitando il Governo a impegnarsi nelle opportune sedi dell’Unione europea per l’adozione di iniziative volte a permettere l’emissione di titoli di debito pubblico europeo per perseguire le finalità di cui al provvedimento in titolo e, in più in generale, per dare all’Europa una nuova e più incisiva dimensione politica.
Il presidente DINI ricorda che la proposta di emettere titoli di debito pubblico europeo per finanziare grandi infrastrutture fu avanzata a suo tempo dal Presidente della Commissione europea Jacques Delors, ma non fu attuata per la netta opposizione del Governo tedesco che riteneva tale iniziativa, come la ritiene oggi, in contrasto con le previsioni dei Trattati. Nel ribadire invece l'utilità di una simile iniziativa, dichiara di concordare con la proposta formulata dal senatore Cabras.
Il relatore Alberto FILIPPI (LNP) propone quindi la formulazione di un parere favorevole integrato dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (n. COM (2010) 102 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 35)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.
Il relatore presidente DINI (PdL) illustra una proposta di risoluzione sul documento in titolo.
Il senatore PERDUCA (PD) osserva che occorrerebbe comunque che iniziative del genere non intralcino il libero funzionamento del mercato risolvendosi in forme di sussidi controproducenti per lo sviluppo dei Paesi interessati.
Il presidente DINI auspica che con le iniziative contenute nella proposta in titolo i paesi ACP riescano a riconvertire le proprie produzioni potendo operare sui mercati in maniera più competitiva.
Previa verifica del prescritto numero di senatori e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione approva quindi la proposta di risoluzione, come formulata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.
IN SEDE REFERENTE
(2094) Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri
(Esame e rinvio)
Il presidente relatore DINI (PdL) illustra il provvedimento in titolo, concernente la partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri, decisa dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo il 2 aprile 2009 a Londra.
L'attuale crisi finanziaria - la cui origine, portata e conseguenze sono tutte di natura globale - costituisce un banco di prova per il Fondo Monetario Internazionale (FMI), per la sua funzione di garante del sistema monetario-finanziario internazionale. Allo stesso tempo, offre una concreta opportunità alla stessa istituzione per accrescere e rivedere il suo ruolo.
La crisi ha enfatizzato i legami finanziari tra le economie emergenti e i Paesi industrializzati. I Paesi membri con problemi di liquidità (in particolare le economie emergenti) impossibilitati ad accedere ad altre fonti di credito, si sono trovati nuovamente ad aver bisogno dei prestiti del Fondo per scongiurare l'insolvenza.
Il FMI ha reagito prontamente aumentando gli impegni di prestiti (che hanno raggiunto un livello record di 157 miliardi di dollari) e riducendo i vincoli tradizionalmente legati ai prestiti.
Nel 2009 il Fondo ha continuato a erogare prestiti per sostenere le economie dei Paesi membri più colpiti dalla crisi aumentando il tetto dei prestiti e diversificando lo sforzo a livello geografico.
L'aumento delle risorse a disposizione del Fondo dimostra la rinnovata fiducia nei confronti dell'abilità dell'FMI a garantire il buon funzionamento del sistema monetario-finanziario internazionale.
Il presente disegno di legge prevede due tipologie di disposizioni volte, rispettivamente, le prime, a soddisfare l'esigenza di una copertura legislativa per l'attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell' FMI per fronteggiare la crisi finanziaria; le seconde, dirette invece a disciplinare l'autorizzazione necessaria a concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria in favore dei Paesi più poveri.
A tal proposito sembra opportuno ricordare che il Consiglio europeo del 21 marzo 2009 ha deciso che gli Stati europei debbano "fornire su base volontaria un sostegno temporaneo e celere", in favore del Fondo monetario internazionale, per un importo complessivo di circa 100 miliardi di dollari.
Nell'ultimo anno, è sensibilmente cresciuta la domanda di risorse del Fondo da parte dei Paesi a basso reddito, ciò ha comportato la necessità di ulteriori prestiti da parte dei Paesi membri. A fronte di tale fenomeno il Fondo monetario internazionale ha provveduto, da un lato, a incrementare l'assistenza finanziaria in favore di tali Paesi, dall'altro a riformare gli strumenti di finanziamento ad essi destinati. Si è infatti proceduto ad istituire nuove forme di finanziamento volte a rendere più flessibile la struttura di finanziamento a favore dei Paesi a basso reddito.
Per quanto concerne il contributo italiano all'aumento delle risorse del Fondo nella forma di prestiti bilaterali, è previsto che esso ammonterà a 13.53 miliardi di euro, secondo quanto stabilito da impegni internazionali.
L'Italia, dal canto suo, ha provveduto a contribuire mediante sussidi e prestiti al Fondo delle risorse per consentire al medesimo l'erogazione dei finanziamenti ai LIC (Low income Countries). Il Fondo propone che l'Italia contribuisca con un prestito pari a 800 milioni di euro per quanto concerne i diritti speciali di prelievo. Per quanto riguarda i sussidi, il contributo ammonterebbe, invece, a 22.1 milioni di DSP interamente a carico del Tesoro.
In conformità con quanto detto sopra, il presente disegno di legge autorizza la Banca d'Italia a concedere il finanziamento in forma di prestiti bilaterali in favore dell' FMI fino all'ammontare di 13.53 miliardi di euro che non graverà sul bilancio dello Stato. Il provvedimento prevede inoltre il finanziamento in favore dei Paesi poveri, con un contributo pari a 800 milioni di DSP al conto del PRGF(Poverty Reduction and Growth Facility) e un sussidio in conto interessi pari a 22,1 milioni di DSP). Infine l'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria.
Il sottosegretario Stefania CRAXI, nel condividere le valutazioni del relatore, annuncia che un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà nel prosieguo dell'esame spiegare più in dettaglio il contenuto delle misure previste dal provvedimento.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell' esame è quindi rinviato.
(2117) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008
(Esame e rinvio)
Il relatore Alberto FILIPPI (LNP) illustra il provvedimento in titolo, che riproduce il testo dell'analogo disegno di legge presentato nella scorsa legislatura - Atto Senato n. 884 - su cui la Commissione, previo parere favorevole della 1ª e della 7a Commissione e parere non ostativo della 5ª Commissione, si era espressa favorevolmente l'11 ottobre 2006, venendo successivamente approvato dall'Assemblea il 13 febbraio 2007. Ricorda tuttavia che, nell'ambito dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, l'esame della Commissione affari esteri e comunitari dell'Atto Camera 2265 non è giunto a conclusione.
Sottolinea come il provvedimento in esame assuma un significativo rilievo sotto il profilo economico-culturale e politico. Il rilievo economico-culturale è dato dalle prospettive di apertura del mercato cinese alla produzione cinematografica italiana nonché dalle potenzialità che tale partnership è in grado di offrire alla produzione italiana tenuto conto, da un lato, della vivacità della produzione cinematografica cinese, che nel recente passato ha conseguito anche significativi riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali, e, dall'altro, del fatto che in passato diverse produzioni italiane sono state realizzate in Cina e la definizione dell'Accordo potrebbe consentire in futuro di disporre di maggiore sostegno in loco, ivi compresi possibili contributi cinesi.
Sotto il profilo politico, tenuto conto che alla ricca produzione ufficiale si accompagna una significativa produzione cinematografica da parte di operatori cinesi che, tuttavia, non possono produrre e diffondere le loro opere in loco ovvero sono soggetti a pesanti restrizioni, è auspicabile e probabile che un'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia porti, come risultato ineluttabile, a una maggiore apertura di quel paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici.
Soffermandosi sulla descrizione del provvedimento in titolo, rileva come esso rechi la ratifica di un Accordo che si propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri paesi. Nel merito, l’Accordo precisa il significato di "film in coproduzione" e stabilisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi dei film nazionali. Vengono poi individuati i requisiti che i coproduttori devono possedere, fissando al 20 per cento del costo totale del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione, e si stabilisce che il personale, artistico e tecnico, impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana (inclusi i cittadini dei paesi membri dell’Unione europea) o cinese (inclusi i cittadini di Hong Kong e delle Regioni ad Amministrazione speciale di Macao), e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme autorizzano inoltre l’ingresso di cittadini dell'altro paese e la temporanea importazione di attrezzatura cinematografica nel territorio dell’altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in paesi terzi laddove la sceneggiatura o l’azione dei film lo renda necessario. Alla collaborazione e alla negoziazione fra i coproduttori sono quindi rimesse sia le decisioni riguardo all’accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali, sia la ripartizione dei proventi derivanti dai diritti d’autore, i quali appartengono ad entrambe le Parti contraenti.
Rilevando che l’Accordo dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati ed approvati dalle Autorità competenti dei due paesi individuate dall'accordo stesso, preciso che gli stessi possono essere distribuiti e proiettati in pubblico, all'interno e all'esterno ciascun paese, solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle rispettive Autorità competenti.
Tale ultima disposizione, contenuta all'articolo 10, è stata oggetto di un approfondito dibattito nel corso dell'esame del Trattato da parte della Commissione Esteri della Camera dei deputati nel corso della scorsa Legislatura.
Per superare questi rilievi, si è addivenuti alla stipula di un'apposita Nota di interpretazione dell'articolo 10, volta ad evitare eventuali interventi autorizzatori da parte delle Autorità cinesi, che avrebbero potuto delineare una forma di censura incompatibile con l'ordinamento italiano. Tale nota infatti prevede che l'approvazione provvisoria data a sceneggiatura e progetto filmico non possa essere ritirata ad opera conclusa, salvo che l'opera completata si discosti in maniera sostanziale dal progetto approvato. E' stato altresì stabilito un meccanismo di automatismo tra approvazione definitiva e concessione del permesso di uscita nelle sale.
Propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Il senatore MARCENARO (PD) si sofferma preliminarmente sull'importanza di promuovere la produzione cinematografica, che ha cessato da tempo di essere un fatto solo culturale, ma assume oggi un rilevante valore economico e politico, tanto più con riferimento ad un Paese come la Cina. Tuttavia, richiamando i rilievi a suo tempo formulati in occasione dell'esame del provvedimento nel corso della passata legislatura, ritiene che esso attribuisca alle autorità un inammissibile potere di censura, incompatibile con l'ordinamento italiano, contrastante segnatamente con i principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione. Un potere autorizzatorio come quello previsto dall'articolo 10 del Trattato in titolo non è riscontrabile in accordi di analoga natura stipulati con altri Paesi. Con specifico riferimento alla Cina ricorda poi il recente rifiuto dei gestori del motore di ricerca Google di sottoporsi a un sistema di autorizzazioni preventive da parte delle autorità cinesi. Il problema che segna l'applicazione di questo Trattato non è poi risolto, a suo avviso, dalla nota interpretativa illustrata dal relatore. Il potere di approvazione definitiva e concessione del permesso di uscita nelle sale avrebbe potuto essere affidato, come avviene in casi analoghi, a una commissione mista, per una valutazione congiunta delle parti contraenti; viene invece affidato esclusivamente alla valutazione unilaterale delle autorità di ciascun Paese. Ritiene quindi necessaria un'ulteriore riflessione e un approfondimento adeguato.
Dopo un intervento del presidente DINI che ricorda il dibattito svolto nella passata legislatura, prende la parola il senatore PERDUCA (PD) il quale manifesta tutta la sua insoddisfazione per la nota esplicativa allegata al disegno di legge in titolo che avvalora l'esistenza di una struttura preposta alla censura delle opere cinematografiche. Preoccupa inoltre la formulazione dell'articolo 8 che incide impropriamente sulla libera attività del personale impegnato nella produzione cinematografica. Chiede quindi che, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali venga a riferire sulle modalità applicative di questa disposizione, come anche dell'articolo 10.
Si associa a questa richiesta il senatore MARCENARO (PD), mentre il senatore BETTAMIO (PdL) ritiene utile rinviare il seguito dell'esame per consentire un'ulteriore riflessione sul provvedimento in titolo.
Il sottosegretario CRAXI fornisce assicurazioni al riguardo, rilevando tuttavia che l'accordo in esame non intende limitare l'attività privata.
A quest'ultimo riguardo il senatore MARCENARO (PD) osserva che in ogni caso l'articolo 10 prevede poteri di veto e di censura che incidono su essenziali diritti di libertà.
Il senatore COMPAGNA (PdL), nel ricordare le motivazioni che furono all'origine alla creazione del Ministero per i beni culturali, osserva che la riforma approvata dal Governo di Centro-sinistra nel corso della XIV legislatura ha attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali improprie funzioni in materia di produzione cinematografica. A queste funzioni sono imputabili, a suo avviso, i problemi e le questioni rilevati dal senatore Marcenaro con riferimento all'articolo 10 dell'accordo in esame.
Il senatore MARCENARO (PD) ribadisce le puntuali ragioni che motivano le sue critiche alla formulazione dell'articolo 10 dell'accordo.
Prende quindi la parola il senatore Alberto FILIPPI (LNP) il quale ritiene opportuna una ulteriore riflessione sul provvedimento, ribadendo tuttavia la necessità di promuovere gli investimenti italiani nel settore.
Dopo un intervento del presidente DINI, il quale osserva come anche nel nostro ordinamento sono previste forme di restrizione della circolazione di opere cinematografiche, il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2171
La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole rilevando la necessità che il Governo continui a impegnarsi nelle opportune sedi dell’Unione europea per l’adozione di iniziative volte a permettere l’emissione di titoli di debito pubblico europeo per perseguire le finalità di cui al provvedimento in titolo e, in più in generale, per dare all’Europa una nuova e più incisiva dimensione politica.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 102 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(DOC. XVIII, n. 35)
La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione,
esaminataai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (n. COM (2010) 102 definitivo);
considerato che esso prevede l’istituzione di un programma temporaneo quadriennale (2010-2013) di accompagnamento, a favore dei principali Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) esportatori di banane nell’Unione europea, che potrebbero trovarsi in difficoltà a causa della riduzione delle preferenze tariffarie, conseguente alla liberalizzazione dello status di nazione più favorita, concordata nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
tenuto conto che le misure prospettate intendono agevolare l’adeguamento delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante il sostegno al bilancio o interventi specifici;
rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto interventi frammentari e non coordinati degli Stati membri sarebbero palesemente meno incisivi nel limitare gli effetti della liberalizzazione sulle economie dei Paesi ACP;
si esprime favorevolmente.