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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 158 del 12/05/2010


(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati 

(212) COSSIGA.  -  Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni  

(547) COSTA.  -  Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni  

(781) DELLA MONICA ed altri.  -  Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine  

(932) CASSON ed altri.  -  Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine  

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente BERSELLI ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri è stato da ultimo respinto il subemendamento 1.1000/16 e che si riprenderà quindi dall'esame del subemendamento 1.1000/3.

 

Il sottosegretario CALIENDO, replicando ai rilievi formulati nella seduta pomeridiana di ieri dal senatore Benedetti Valentini, ribadisce come l'operato del Governo non sia in alcun modo ispirato ad una visione accentratrice della amministrazione della giustizia. Per quanto concerne il differimento del periodo di vacatio legis delle norme in materia di competenza osserva come esso sia legato al fatto che, secondo quanto rilevato dagli uffici del dicastero della giustizia, il completamento del processo di digitalizzazione della giustizia penale richiede almeno sei mesi. Un periodo di vacatio legis più congruo consentirà, inoltre, al Governo e alla maggioranza una più ampia rivalutazione della questione relativa alla competenza anche con riguardo alle misure cautelari, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di riforma del processo penale. Conclude insistendo affinché il senatore Benedetti Valentini ritiri i propri sub emendamenti.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL), dopo aver ribadito la propria avversione nei confronti di un'impostazione centralistica dell'amministrazione della giustizia, alla luce dei rilievi governativi, i quali sembrano dimostrare la disponibilità dell'esecutivo ad una riponderazione della questione, ritira il subemendamento 1.1000/3.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene, preannunciando che non prenderà parte al voto, sul subemendamento 1.1000/5. Con riguardo alla questione della competenza in materia di autorizzazione delle operazioni captative nonchè di misure cautelari, ritiene che il Governo non abbia reso adeguati chiarimenti. Le risposte fornite dal sottosegretario Caliendo appaiono un aggiramento dei problemi e dei rilievi formulati dal senatore Benedetti Valentini. Le dichiarazioni dell'esecutivo si limitano a dimostrare l'intendimento del Governo di intervenire nuovamente sulla questione della competenza ma non contengono alcun impegno a procedere secondo le linee indicate dal senatore Benedetti Valentini. Non comprende pertanto come questi possa ritenersi rassicurato, al punto tale da decidere di ritirare il proprio subemendamento.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD)  si associa alle considerazioni testé formulate e preannuncia di non partecipare al voto. In concreto le richieste del senatore Benedetti Valentini risultano disattese, tanto che il governo insiste nel mantenimento della norma sul trasferimento della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni in capo al giudice collegiale distrettuale, limitandosi unicamente ad un differimento della sua entrata in vigore. Differimento peraltro legato a ragioni pratiche e non alla necessità di una rivisitazione complessiva della ratio ispiratrice dell' organizzazione territoriale della giustizia.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), nel preannunciare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000/5, si chiede per quale ragione il Governo insista nel voler mantenere le norme in materia di competenza pur riconoscendo che su tale materia sia necessaria una più adeguata ed ulteriore riflessione. Si domanda in particolare se non sia più logico, piuttosto che differire l'entrata in vigore di tali norme, rinviare tutta la problematica al dibattito sul processo penale, e quindi ad una più generale riflessione sulla giurisdizione in materia di acquisizione dei mezzi di prova e delle misure cautelari. Il comportamento del Governo induce a qualificare la norma in questione come disposizione di "bandiera".

 

Il senatore MARITATI (PD) intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/5, osserva come la questione relativa alla competenza in materia di autorizzazione alle operazioni captative rappresenti uno degli aspetti maggiormente problematici della riforma del sistema delle intercettazioni, nella parte in cui il trasferimento della competenza in capo al giudice collegiale del distretto può avere ricadute negative in termini di efficienza. Più in generale le logiche di tutela della privacy e di contrasto delle distorsioni presenti nell'attuale disciplina non possono giustificare in alcun modo modifiche che rischiano di vanificare lo strumento delle intercettazioni quale essenziale mezzo di ricerca della prova. Il provvedimento in esame e gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore sembrano volti in concreto a introdurre ostacoli al libero esercizio della giurisdizione. Con riguardo alla questione della competenza osserva come non si comprenda per quale ragione si intenda optare, in nome di finalità garantistiche, per il giudice collegiale, solo in relazione alla materia delle intercettazioni o, in prospettiva, delle misure cautelari, e non già, ad esempio, in materia di autorizzazioni di ispezioni.

Condivide poi pienamente i rilievi del senatore Li Gotti sul carattere meramente propagandistico della norma in questione, tenuto conto che il Governo stesso ritiene necessario prevedere un congruo periodo di vacatio legis anche nell'ottica di una complessiva revisione della materia.

 

Il senatore D'AMBROSIO(PD), preannunciando che non prenderà parte al voto sul subemendamento 1.1000/5, chiede al Governo di chiarire per quale ragione intenda insistere nel modificare la competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni, pur prevedendo per tali norme un termine annuale di vacatio legis.

Non si comprende peraltro, a suo parere, in che modo l'attribuzione della competenza al giudice collegiale del distretto in materia di intercettazioni possa rispondere alla finalità, dichiarata nel disegno di legge governativo, di dare attuazione all'articolo 15 della Costituzione. Tale spostamento di competenza, peraltro destinato a coinvolgere, in prospettiva, anche la materia delle misure cautelari, rischia di influire negativamente sull'efficienza stessa dell'amministrazione della giustizia.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) preannuncia la propria astensione sul subemendamento 1.1000/5, del quale ritiene condivisibile unicamente la parte relativa alla competenza.

 

La Commissione, dopo aver, con distinte e successive votazioni respinto i subemenamenti 1.1000/5 e 1.1000/15, approva il subemendamento 1.1000/1.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI(IdV), risulta altresì respinto il subemendamento 1.1000/22.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV)  interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/23, con il quale si intende prevedere che l'autorizzazione a disporre le intercettazioni possa essere data anche se ricorra uno solo dei presupposti previsti dall'emendamento 1.1000 testo 2.

Con distinte e successive votazioni risultano quindi respinti i subemendamenti 1.1000/23 , 1.1000/25 e 1.1000/8.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.