La Commissione, nell'esaminare il provvedimento in titolo ribadisce quanto già osservato in prima e in seconda lettura circa l'inopportunità di limitare l'intervento della Commissione giustizia alla sede consultiva su un provvedimento che introduce innovazioni così rilevanti in materia processuale.
In relazione alle modifiche apportate all'articolo 20 desta perplessità la prospettata odierna interpretazione di una norma risalente al 1955 i cui effetti si sono già esauriti. Con particolare riferimento ad una irragionevole esclusione di alcuni lavoratori da una piena tutela dei loro diritti. Rileva inoltre la dubbia opportunità di prevedere una procedura arbitrale irrituale (all'articolo 31, comma 5) stante la natura meramente negoziale del lodo conseguente a detta procedura.
Tuttavia apprezzando le altre modifiche migliorative apportate al testo della Camera, a seguito delle osservazioni del Presidente della Repubblica contenute nel rinvio con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, esprime per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle modifiche introdotte.