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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 156 del 06/05/2010


 

GIUSTIZIA    (2ª) 

 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2010

156ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.  

 

            La seduta inizia alle ore 8,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1167-B/BIS) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti,  di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

La relatrice ALLEGRINI(PdL), nel riferire sul disegno di legge in titolo, ricorda come esso siauno dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Dopo aver dato conto dell'iter d'esame del provvedimento, si sofferma sulle ragioni del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione. Fa presente al riguardo che il messaggio presidenziale si è soffermato sull'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro per il personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato, rinvenendo inoltre, profili problematici con riferimento agli articoli 30, 32 e 50. Dà quindi conto delle modifiche apportate, sulla base dei rilievi del Capo dello Stato, dalla Camera dei deputati. In particolare l’articolo 20 introduce una norma di interpretazione autentica della legge 12 febbraio 1955, n. 51, che reca una delega al Governo per l’emanazione di norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro. La disposizione, in particolare, è volta ad escludere dall’ambito di applicazione delle delega non soltanto - come da essa già espressamente previsto - il lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili, ma anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento con il quale si è esplicitato che i lavoratori impiegati sui navigli di stato, in caso di danni da esposizione da amianto, hanno diritto al risarcimento del danno e le eventuali responsabilità sono limitate solo ai profili civili e non anche a quelli penali Inoltre, è stato precisato che questo diritto non pregiudica il risarcimento ai lavoratori danneggiati e agli eredi dei deceduti. L’articolo 30 reca disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali e alla certificazione dei contratti di lavoro. Nel corso dell’esame presso l'altro ramo del Parlamento, il comma 3 dell’articolo 30 è stato modificato espungendo il riferimento, nell’ambito degli elementi di cui il giudice deve tener conto nella valutazione delle motivazioni del licenziamento, alle "fondamentali regole del vivere civile" e all’oggettivo interesse dell’organizzazione".

Significative modifiche sono state poi apportate all'articolo 31, in materia di arbitrato. E' stato previsto in primo luogo che nell’arbitrato di equità si debba tener conto, oltre che dei principi generali dell’ordinamento, anche dei principi regolatori della materia, inclusi quelli derivanti da obblighi comunitari. In caso di impugnazione del lodo arbitrale la competenza poi, è stata attribuita, in unico grado, al tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Si è poi stabilito che la clausola compromissoria non possa avere ad oggetto le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro e comunque non possa essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova ovvero, ove non previsto, prima di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro. Si deve segnalare poi una diversa individuazione delle controversie oggetto della clausola compromissoria: le parti possono obbligarsi a far decidere agli arbitri, precludendosi la via giudiziaria: non tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, cioè tutte le eventuali controversie future, ma solo quelle già insorte in relazione al rapporto di lavoro. E' stata prevista inoltre la possibilità per le parti di farsi assistere davanti alle commissioni di certificazione da un legale di fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. Infine, ai sensi del nuovo articolo 31, comma 11, in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi volti a definire la pattuizione di clausole compromissorie, trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, al fine di promuovere un accordo; nel caso in cui non si giunga ad un accordo nei successivi 6 mesi, il Ministro, con proprio decreto, individua in via sperimentale, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociale, e fatta comunque salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione della nuova disciplina.

E' stata poi oggetto di modifiche l'articolo 32, il quale, reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali e ai criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con una disciplina applicabile anche ai processi in corso. Nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, l’articolo in questione è stato modificato precisando che la comunicazione del licenziamento, dalla cui ricezione decorre il termine per l’impugnazione, deve avvenire in forma scritta.

La Camera dei deputati è infine intervenuta sull'articolo 50 del disegno di legge, il quale prevede che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione. Nel corso dell’esame presso l'altro ramo del Parlamento, l’articolo è stato modificato, introducendo un ulteriore requisito, consistente nell’offerta da parte del datore di lavoro dell’assunzione a tempo indeterminato successivamente all’entrata in vigore della legge.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra una proposta di parere contrario sul disegno di legge, (allegata al resoconto della seduta odierna).

 

E' quindi aperta la discussione generale.

 

Interviene il senatore CASSON(PD), il quale si sofferma sulle modifiche apportate all'articolo 20 del disegno di legge. A suo parere le modifiche relative al regime di responsabilità per la morte o le lesioni subite dal personale imbarcato sul naviglio di Stato, a seguito di contatto con l'amianto, lungi dal recepire i rilievi formulati dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio, finiscono al contrario per prendersene gioco. La riformulazione della norma appare infatti un aggiramento e un'elusione delle osservazioni, finalizzati unicamente a garantire l'irresponsabilità dei vertici pro tempore della marina militare, ritenuti dal Tribunale di Padova perseguibili per la morte a causa dell'amianto di alcuni marinai. Particolari perplessità desta poi la tecnica legislativa seguita, per la quale si pretende di interpretare norme di legge di oltre 50 anni e che hanno già terminato di produrre i loro effetti. Precisa poi come nei casi richiamati non ci si trovi davanti a forme di responsabilità oggettiva, come da taluni ventilato, quanto piuttosto di omissioni tali da configurare forme di responsabilità di natura colposa.

 Conclude auspicando una ulteriore riformulazione di tale norma tale da assicurare una reale tutela alle vittime militari dell'amianto.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) svolge taluni rilievi sulle modifiche apportate al comma 11 dell'articolo 31, lamentando la mancata conformazione alle osservazioni formulate dal Capo dello Stato.  In particolare segnala come la  procedura ivi delineata sia stata di fatto lasciata immutata. Appare del tutto irragionevole prevedere la possibilità per il potere esecutivo di intervenire in materia di clausole compromissorie, le quali, peraltro, ai sensi del comma 10 dell'articolo 31, dovrebbero avere natura meramente facoltativa. Sottoscrive quindi la proposta di parere illustrata dalla senatrice Della Monica.

 

E' quindi dichiarata conclusa la discussione generale.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) integra la proposta di parere illustrata con i rilievi formulati dal senatore Casson.

 

La RELATRICE formula ed illustra una proposta di parere di nulla osta, con osservazioni.

 

La senatrice DELLA MONICA(PD), pur condividendo le premesse della proposta testè illustrata, esprime il proprio avviso contrario sul dispositivo.

 

Su richiesta del senatore CASSON (PD) la Commissione procede alla votazione per parti separate della proposta di parere formulata dalla relatrice.

 

E' quindi approvata alla unanimità, previa verifica del prescritto numero legale, la prima parte della proposta di parere, fino alle parole "a detta procedura".

 

Con distinte e successive votazioni la Commissione approva la seconda parte e la proposta di parere nel suo complesso.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1167-B/bis

 

            La Commissione, nell'esaminare il provvedimento in titolo ribadisce quanto già osservato in prima e in seconda lettura circa l'inopportunità di limitare l'intervento della Commissione giustizia alla sede consultiva su un provvedimento che introduce innovazioni così rilevanti in materia processuale.

            In relazione alle modifiche apportate all'articolo 20 desta perplessità la prospettata odierna interpretazione di una norma risalente al 1955 i cui effetti si sono già esauriti. Con particolare riferimento ad una irragionevole esclusione di alcuni lavoratori da una piena tutela dei loro diritti. Rileva inoltre la dubbia opportunità di prevedere una procedura arbitrale irrituale (all'articolo 31, comma 5) stante la natura meramente negoziale del lodo conseguente a detta procedura.

            Tuttavia apprezzando le altre modifiche migliorative apportate al testo della Camera, a seguito delle osservazioni del Presidente della Repubblica contenute nel rinvio con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, esprime per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle modifiche introdotte.

 


 

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, FINOCCHIARO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LI GOTTI, FERRARA, FERRANTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1167-B/bis

 

La Commissione, esaminato in sede consultiva, per le parti di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

 

premesso che:

 

il provvedimento solleva diverse perplessità, nel metodo e nel merito;

 

per quanto concerne il primo profilo, va rilevato come, nel messaggio del 31 marzo 2010, il Presidente della Repubblica abbia stigmatizzato la natura "marcatamente eterogenea" del disegno di legge, sottolineando peraltro – come già osservato dai sottoscritti nel parere di minoranza presentato nell’ambito dell’ultima lettura – lo scarso coinvolgimento delle Commissioni competenti (e segnatamente delle Commissioni giustizia e affari costituzionali di entrambi i rami del Parlamento) a intervenire su ciascun aspetto del provvedimento. Il messaggio ha opportunamente sottolineato gli effetti negativi che la natura eterogenea degli atti normativi produce – oltre che sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, anche – sulla "conoscibilita` e comprensibilita` delle disposizioni, sulla organicita` del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto", essendo evidente come norme poco chiare rendano oltremodo difficile, se non addirittura impossibile, l’esercizio dei diritti, ivi disciplinati, da parte dei cittadini;

 

a fronte di tali considerazioni e dell’ auspicio – formulato dal Presidente – "di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi, specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità, sarebbe stata doverosa una radicale rivisitazione del contenuto del provvedimento, se del caso stralciandone gli aspetti che, per la loro natura eterogenea rispetto al nucleo originario ed essenziale del disegno di legge, avrebbero meritato un più ponderato esame, soprattutto da parte delle Commissioni competenti;

 

per quanto riguarda il merito del provvedimento, si rileva, in particolare, quanto segue:

 

la disciplina dell’arbitrato di cui all’articolo 31, comma 10, ha subito certamente - anche grazie al contributo delle opposizioni - dei miglioramenti rispetto al testo rinviato dal Capo dello Stato, ma tali modifiche sono gravemente insufficienti. Innanzitutto, la previsione del divieto di sottoscrizione della clausola compromissoria prima della conclusione del periodo di prova, o del decorso di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, non è ancora sufficiente a garantire il lavoratore, vale a dire la parte più debole del rapporto di lavoro. Rinviare ad un momento immediatamente successivo alla stipula del contratto di lavoro la sottoscrizione di tale clausola cambia poco. Porre la parte più debole del rapporto di lavoro nella necessità di dover decidere in tale momento, e soprattutto in via generale ed aprioristica, la rinuncia al primo dei diritti posti a tutela del lavoro, e cioè il diritto all'accesso alla giurisdizione, rappresenta comunque un grave vulnus nel sistema di tutele che la nostra legislazione e la giurisprudenza costituzionale ha posto a presidio del diritto costituzionale al lavoro. Altra cosa è, invece, prevedere la possibilità di scegliere "di volta in volta" al momento dell'insorgere dell'eventuale controversia se ricorrere all'arbitrato o alla tutela giurisdizionale. In secondo luogo, è ugualmente insufficiente, né pienamente rispettosa delle indicazioni del Presidente della Repubblica - che ha invitato il Parlamento a "procedere ad adeguamenti normativi che vanno al di là della questione, pur rilevante, delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori" - l’esclusione solo delle controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro dall’oggetto della clausola compromissoria. La tutela del diritto al lavoro costituzionalmente garantito si declina attraverso la tutela dell'intera vita del rapporto di lavoro, si pensi ad esempio ai problemi attinenti al rispetto della disciplina in materia di salute e in materia di sicurezza, non solo, quindi, riservando alla rafforzata tutela del controllo giurisdizionale la sola, seppur delicatissima, questione delle controversie in materia di risoluzione del rapporto. Pertanto, come già sottolineato nel precedente parere di minoranza, non si può legittimare – attraverso un ricorso eccessivamente ampio all’arbitrato di equità, come sarebbe, comunque, anche a seguito della modifica apportata – una così significativa deroga alle garanzie essenziali sancite dalla legislazione in materia di lavoro. La scelta di escludere soltanto controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro dall’oggetto della clausola compromissoria appare, pertanto, del tutto insufficiente ad accogliere i rilievi del Capo dello Stato;

ancora in relazione all’art. 31, il messaggio del Presidente della Repubblica ha rilevato le ulteriori perplessità suscettibili di derivare dalla estensione della possibilità di ricorrere all’arbitrato irrituale anche in materia di pubblico impiego: in tal caso – afferma il messaggio – "è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione". Ebbene, a fronte di una simile osservazione la previsione di cui all’art. 31, comma 9, del disegno di legge, relativa all’estensione anche al settore delle controversie in materia di lavoro pubblico, della disciplina dell'arbitrato con la contestuale, conseguente, abrogazione degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo  n. 165 del 2001, non è stata modificata. Tale scelta non può in alcun modo condividersi, nella misura in cui rischia – come già osservato nel precedente parere - di scardinare l'intero impianto della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, prestandosi a indebite strumentalizzazioni;

neppure la riformulazione del comma 11 dell’art. 31 recepisce sufficientemente le osservazioni del Capo dello Stato, nella parte in cui rilevavano la scarsa coerenza "con i principi generali dell’ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire  clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro – di cui tra l’altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare ne´ si delimitano i contenuti – che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività". Il comma 11, infatti, non solo non chiarisce se il decreto in esame abbia o meno natura regolamentare, ma soprattutto non precisa in alcun modo quali siano i contenuti di tale provvedimento, non circoscrivendo sufficientemente l’ambito di esercizio del potere di decretazione, suscettibile di incidere su diritti fondamentali dei lavoratori;

considerato,

che nonostante le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, dunque, permangono le già rilevate contrarietà con riferimento all'intera disciplina della risoluzione arbitrale delle controversie, in primo luogo per la eccessiva farraginosità che, lungi dal produrre effetti deflattivi del contenzioso, rischia al contrario di aumentarne l'entità, in ragione dell'idoneità di ciascuna disposizione a fungere da parametro di impugnazione del lodo arbitrale, ed in secondo luogo, perché la prevista disciplina della risoluzione arbitrale delle controversie rimette alla disponibilità delle parti l'applicazione anche di norme imperative come tali volte a tutelare interessi essenziali costituzionalmente garantiti nell'ambito del rapporto di lavoro;

considerato altresì,

che la riformulazione dell’articolo 20, relativo al regime di responsabilità per la morte o le lesioni subite dal personale imbarcato sul naviglio di Stato, a seguito di contatto con l’amianto, non ha accolto le osservazioni del Presidente della Repubblica. Anzi, appare addirittura un aggiramento di tale parere e una negazione di quanto già osservato da questa Commissione a tale proposito in occasione del precedente passaggio parlamentare.

Permangono dunque tutti i dubbi relativi sia alla legittimità costituzionale che al merito di tale nuova formulazione, che adotta una tecnica normativa inaccettabile, in quanto si pretenderebbe di interpretare ora una norma di oltre 50 anni fa, che ha già cessato di produrre tutti i suoi effetti.

La tutela delle vittime militari dell'amianto non può accettare questa imposizione di privilegi a favore di coloro che la magistratura ha già segnalato come responsabili e che ha portato a giudizio. La libertà e l'autonomia della magistratura ne sarebbero inoltre compromesse.

Esprime

parere contrario.