(Doc. XVIII, n. 27)
La 1a Commissione,
premesso che:
- l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha gettato le basi per l'attuazione di un nuovo strumento, il "Diritto di iniziativa dei cittadini europei" (European Citizens' Initiative - ECI), nell'ottica complessiva di un rafforzamento del tasso di democraticità e di partecipazione alla vita delle istituzioni europee da parte dei cittadini;
- l'articolo 11, comma 4, del Trattato sull'Unione europea, quale modificato dal Trattato di Lisbona, stabilisce che «i cittadini dell’UE, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.»;
- l'articolo 24, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona, ha ulteriormente specificato che spetta al Parlamento e al Consiglio deliberare mediante regolamenti e secondo la procedura legislativa ordinaria le disposizioni relative alle procedure e al concreto funzionamento del "Diritto di iniziativa dei cittadini europei";
- la Commissione UE - incaricata di stilare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'ECI - ha formulato il Libro Verde in esame, indicando il 2011 come anno a partire dal quale il nuovo strumento di partecipazione popolare diverrà operativo;
- la Commissione UE ha quindi pubblicato il 31 marzo 2010 una proposta di regolamento per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei così come delineata dall'articolo 11, comma 4, del Trattato sull'Unione europea,
rilevato inoltre che:
- il Parlamento europeo nella risoluzione del 7 maggio 2009 ha raccomandato che i titolari dell'iniziativa siano almeno un milione di cittadini che, in base alle legislazioni degli Stati membri, godano del diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo e provengano da almeno un quarto degli Stati membri rappresentandone, al contempo, almeno 1/500 della popolazione;
- la procedura di consultazione sul Libro Verde che si è svolta preliminarmente alla formulazione della proposta di regolamento in oggetto si è conclusa il 31 gennaio 2010 ed ha visto la partecipazione di un'ampia categoria di soggetti sia istituzionali (complessivamente 36 enti) che appartenenti alla società civile (329 risposte di cui 160 provenienti da cittadini a titolo individuale e 133 da organizzazioni ed associazioni) e che utili contributi sono stati forniti anche da alcune regioni italiane,
si esprime in senso favorevole, considerando positivamente:
- le disposizioni di cui all'articolo 3 della proposta in esame, ove si fa coincidere l'età minima per la sottoscrizione delle proposte con l'età alla quale i cittadini acquisiscono il voto per le elezioni europee, così come auspicato, tra gli altri, dalla Proposta di risoluzione sull'atto comunitario n. 61 presentata presso questa stessa commissione e non posta ai voti;
- le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della proposta di regolamento in esame, dal momento che non sono previste particolari restrizioni riguardo alla modalità di raccolta delle dichiarazioni di sostegno ed è invece prevista la possibilità della raccolta di firme per via elettronica, al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini europei;
- le disposizioni di cui all'articolo 8 della proposta di regolamento in esame, ove si prevede - con una soluzione di compromesso tra quanto suggerito dalla Commissione stessa nel Libro verde e la posizione del Parlamento europeo - che la decisione sull'ammissibilità da parte della Commissione avvenga dopo l'avvenuta adesione di almeno 300.000 firmatari provenienti da almeno tre diversi stati membri, in maniera tale da lasciare comunque una forma di controllo in via preventiva sulla rilevanza del tema proposto, pur non creando un onere particolarmente gravoso per i promotori;
- le disposizioni di cui all'articolo 11 della proposta di regolamento in esame, ove si prevede che la Commissione UE abbia un termine di quattro mesi per esaminare un'iniziativa dei cittadini presentatale ufficialmente e che vi sia un obbligo di notifica e di pubblicità delle conclusioni adottate dalla Commissione sull'iniziativa stessa entro il suddetto termine.
Ritiene di dover comunque formulare le seguenti osservazioni:
- in riferimento al numero minimo di Stati da cui devono provenire i cittadini che sottoscrivono l'iniziativa, ritiene troppo elevata la soglia di 1/3 degli Stati membri prevista all'articolo 7 della proposta di regolamento e indica come ipotesi maggiormente preferibile la soglia di 1/4 (quindi al momento 7 stati membri), concordemente a quanto sostenuto in una prima fase dallo stesso Parlamento europeo;
- in riferimento all'articolo 20 ritiene opportuno l'inserimento di un termine, ragionevolmente breve, entro cui ogni Stato membro debba far pervenire alla Commissione UE la notifica delle disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del regolamento in esame;
- valutino le istituzioni comunitarie la possibilità di istituire presso il Parlamento europeo o presso la Commissione, e su richiesta dei comitati promotori, un servizio di assistenza ai presentatori delle proposte che sia attivo in tutte le fasi del procedimento, anche prima della dichiarazione di ammissibilità della proposta dei cittadini;
- valutino, infine, le istituzioni nazionali e comunitarie l'opportunità di promuovere tutte le iniziative necessarie per favorire la massima diffusione della conoscenza tra i cittadini comunitari delle forme di partecipazione alle istituzioni recate dalla proposta di regolamento in titolo.