Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 185 del 28/04/2010


PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA,

MARINO MAURO MARIA, SANNA E VITALI

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

 

 

La Commissione,

 

nell’esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge in titolo,

 

premesso che:

- il provvedimento solleva diverse e rilevanti perplessità in punto di legittimità costituzionale;

 

in particolare:

- l’ipotesi di astensione obbligatoria del giudice che abbia "pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli", introdotta dall’articolo 1, comma 1, con formula del tutto generica, senza alcuna precisazione e limitazione, appare di dubbia compatibilità con i principi di cui agli articoli 25, primo comma (giudice naturale precostituito per legge) e 101, comma secondo, della Costituzione (soggezione del giudice soltanto alla legge), nella misura in cui espone l’organo giudicante alle facili strumentalizzazioni cui può prestarsi qualsivoglia dichiarazione, anche quelle rese nel pieno rispetto del carattere di terzietà che connota la funzione giurisdizionale e anche a mero scopo informativo;

- ad analoghe obiezioni si espone, per gli stessi motivi, la causa di sostituzione del pubblico ministero, introdotta dall’articolo 1, comma 2, che peraltro rischia di violare la presunzione di innocenza di cui all’articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui qualifica come ulteriore causa di sostituzione del pubblico ministero la sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, consentendo tra l’altro alle parti private o a terzi estranei al procedimento di incidere, attraverso denunce pretestuose, sulla designazione dell’organo requirente incaricato delle indagini. Ma, soprattutto, la violazione della presunzione di innocenza deriva dal fatto che la mera iscrizione del pubblico ministero nel registro degli indagati, di per sé non significativa, comporterebbe in tal caso immediate conseguenze del tutto estranee all’ordinamento processuale vigente, che come noto non attribuisce alcun effetto negativo o preclusivo all’avvenuta iscrizione nel suddetto registro;

- un evidente vulnus al principio di ragionevolezza deriva poi dalla prevista equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di ammissibilità, delle riprese di immagini acquisite in luoghi diversi da quelli privati, o addirittura in luoghi pubblici, chiaramente meno "invasive" rispetto alle prime sotto il profilo della riservatezza e della segretezza delle comunicazioni, tanto più quando le riprese abbiano ad oggetto comportamenti di natura non "comunicativa" (articolo 1, comma 9). Tale equiparazione - che depotenzierebbe in misura significativa gli strumenti d’indagine - contrasta con un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che, nel sottolineare il diverso grado di incidenza sulla privacy individuale delle intercettazioni rispetto alle video-riprese, ha negato la possibilità di estendere a queste ultime la disciplina prevista per la captazione di comunicazioni (C. Cost., sent. 135/2002; Cass., Sez. I, Sent. n. 31389/ 2007). La giurisprudenza ha inoltre distinto, all’interno del genus delle riprese visive, quelle aventi ad oggetto comportamenti comunicativi o non e quelle effettuate in luoghi di privata dimora, in luoghi cosiddetti riservati (che cioè, pur non costituendo domicilio, sono utilizzati per attività che si vogliono mantenere riservate) o in luoghi pubblici, assimilando queste ultime due alle prove atipiche utilizzabili processualmente ai sensi dell’articolo 189 del codice di procedura penale e rispettivamente alle prove documentali, acquisibili ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale;

- analogo vulnus al principio di ragionevolezza deriva dall’equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di ammissibilità, dell’acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico, che in quanto relativa ai soli dati "esterni" e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie, né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni (articolo 1, comma 9). La stessa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nel negare la possibilità di estendere all’acquisizione dei tabulati la disciplina prevista per le intercettazioni, ha sottolineato l’intrinseca diversità dei due mezzi di ricerca della prova, caratterizzati ciascuno da un differente grado di incidenza sulla privacy e sul diritto alla segretezza delle comunicazioni (Corte cost., sent. 81/1993; 281/1998; Cass., Sezioni Unite, 23 febbraio 2000, n. 6; Cass., Sezioni Unite, sentenza 30 giugno 2000, n. 16 ; Cass., Sez. I, sentenza 26 settembre 2007, n. 46086). Inoltre, la nuova disciplina rischia di violare il diritto alla difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui, diversamente dalla normativa attuale (articolo 132, comma 3, codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni), impedisce alle parti private di richiedere al fornitore, in taluni casi anche in virtù del decreto motivato del pubblico ministero, l’acquisizione di tabulati utili alla dimostrazione della fondatezza della propria tesi difensiva;

- l’estensione (articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 1, comma 9) a tutte le intercettazioni ambientali, anche quelle da svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico, del requisito della necessaria finalizzazione all'osservazione dell’attività criminosa, oltre a depotenziare significativamente le attività di indagine, rischia di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui equipara, quanto a limiti di ammissibilità, mezzi di ricerca della prova caratterizzati da un grado assolutamente diverso di incidenza sulla privacy individuale e sulla segretezza delle comunicazioni;

            - la previsione degli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni (ma anche delle video-riprese e dell’acquisizione dei tabulati: articolo 1, commi 9 e 10), appare incompatibile con il principio di ragionevolezza, nella misura in cui subordina l’ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti addirittura più stringenti di quelli richiesti per l’emissione di misure cautelari, anche personali, introducendo un parametro soggettivo chiaramente eccentrico rispetto alla natura di strumento d’indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Inoltre, anche prescindendo dall’incidenza negativa che tale disciplina avrebbe sul principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’articolo 112 della Costituzione, la soggettivizzazione dei requisiti di ammissibilità delle intercettazioni, delle video-riprese e della data retention attribuisce a tali mezzi di ricerca della prova la funzione di mera acquisizione di ulteriori riscontri utili a corroborare la ricostruzione accusatoria già compiutamente effettuata, anche sotto il profilo soggettivo, dal pubblico ministero. Pertanto, la limitazione di un diritto costituzionalmente tutelato, quale quello alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni (articolo 15 della Costituzione), verrebbe legittimata quando ormai, in ragione dello stato avanzato dell'indagine, essa non sarebbe più indispensabile, con un’evidente irragionevolezza e sproporzione tra le finalità perseguite e il mezzo adoperato;

- la previsione (articolo 1, comma 10, lettera c), della subordinazione all’istanza della persona offesa dell’ammissibilità delle intercettazioni, delle video-riprese e dell’acquisizione dei tabulati, rischia di attribuire alla parte privata un potere di incidenza sull’esercizio dell’azione penale incompatibile con l’ordinamento processuale vigente e con le attribuzioni costituzionali dell’organo requirente, esponendo peraltro la vittima - soprattutto in relazione a reati a concorso necessario improprio, quali l’estorsione o l’usura - a indebiti condizionamenti, suscettibili di riflettersi sull’andamento delle indagini;

- la disciplina derogatoria introdotta dall’articolo 1, comma 14, per l’ammissibilità di intercettazioni o dell’acquisizione dei tabulati relativi ad utenze riferibili a soggetti "appartenenti" ai servizi di informazione per la sicurezza, rischia di violare i principi di cui agli articoli 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella misura in cui, subordinando l’acquisizione dei risultati delle suddette operazioni e la loro stessa prosecuzione, alla mancata opposizione del segreto di Stato, condiziona indebitamente l’esercizio dell’azione penale da parte dell’organo requirente. Inoltre, tale disciplina appare incompatibile con il principio di ragionevolezza per due ordini di ragioni. In primo luogo, l’estensione della disciplina in esame anche all’acquisizione dei dati "esterni" di traffico muta sensibilmente il presupposto per la sua applicabilità, che non è più il carattere "di servizio" della comunicazione (i dati di traffico infatti, in quanto esterni, prescindono dal contenuto) ma la mera "riconducibilità" delle utenze a soggetti appartenenti ai servizi, con il rischio di un’elusione del nesso funzionale tra conversazione e munus publicum che, solo, legittima tale regime derogatorio. Inoltre, la scelta di introdurre per gli appartenenti ai servizi di informazione una disciplina addirittura più garantista di quella prevista per la tutela del libero esercizio del mandato rappresentativo da parte dei parlamentari, in attuazione del principio di cui all’articolo 68, terzo comma, della Costituzione, appare incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione;

- sembra infine incompatibile con il diritto di informare e all’informazione, di cui all'articolo 21 della Costituzione, il divieto assoluto di cui all’articolo 1, comma 5, della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari e della documentazione e degli atti relativi ad operazioni captative e di indagine, anche laddove non sussista il segreto investigativo, così precludendo ai cittadini la possibilità di formarsi un’opinione consapevole in ordine a fatti suscettibili di rivestire rilevante interesse pubblico. Tali divieti contrastano peraltro con il principio di cui all’articolo 101, primo comma, secondo cui "la giustizia è amministrata in nome del popolo", nella misura in cui sottrae completamente numerose categorie di atti processuali alla legittima conoscenza di quei cittadini nel cui nome la giustizia è amministrata;

- la previsione, di cui all’articolo 1, comma 8, della sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione in virtù della sua mera iscrizione nel registro degli indagati viola la presunzione di innocenza di cui all’articolo 27, secondo comma, della Costituzione, e rischia peraltro di avere un effetto deterrente sproporzionato (chilling effect) rispetto al diritto di cronaca,

 

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

 

Esprime parere contrario anche sui seguenti emendamenti:

- emendamento 1.2000, in quanto rischia di aggravare ancora di più, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, i profili di illegittimità costituzionale della disciplina del divieto di pubblicazione, nella misura in cui preclude assolutamente finanche la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o al termine dell’udienza preliminare, facendo un passo indietro rispetto all’attuale regime;

- emendamento 1.1000, poiché, sebbene sopprima il riferimento agli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto per l’autorizzazione delle intercettazioni, di fatto reintroduce tale improprio requisito di legittimità in forma di presupposti individualizzanti (articolo 267, comma 1, lettere b) e c)) e di regola di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza dei gravi indizi di reato. Permangono pertanto i profili di illegittimità costituzionale già evidenziati in relazione all’articolo 1, commi 9 e 10, del disegno di legge (articolo 267, comma 1-bis). In particolare i gravi indizi di reato dovrebbero essere valutati alla luce dell’articolo 192 del codice di procedura penale, norma che riguarda la valutazione della prova reintroducendo, di fatto, elementi estranei alla fase delle indagini preliminari che, se esistenti (a livello di prova), renderebbero inutili la intercettazioni;

- emendamento 1.2007, dal momento che, nell’introdurre una norma incriminatrice della condotta di mera effettuazione (in assenza del consenso dell’interessato) di registrazioni di conversazioni dirette all’autore o alle quali lui abbia partecipato, priva peraltro di adeguate cause di non punibilità, rischia di precludere tout court il giornalismo d’inchiesta (con conseguente violazione dell’articolo 21 della Costituzione), nonché le investigazioni difensive e la stessa possibilità della tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione dell’articolo 24 della Costituzione, tutto ciò quando già esistono norme in materia, in particolare gli articoli 615-bis e 617-bis. Oltretutto, collegando il reato ai nuovi presupposti di pubblicità degli atti (mai nella fase delle indagini preliminari), si crea un assoluto black out dell’informazione, ingiustificato anche quando gli atti sono pubblici per intervenuta conoscenza da parte di indagati e di procure e assoluta pertinenza ai fatti per cui si procede penalmente con evidente violazione degli articoli 21 e 101 della Costituzione. Inoltre, si impone al privato un obbligo improprio di denuncia per evitare la punibilità del fatto di riprese o intercettazioni fraudolente (anche in eventuale contrasto con l’articolo 15 della Costituzione) che non la tutela della privacy e sposta tale obbligo sui privati, in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che affida la sicurezza e l’ordine pubblico alla competenza esclusiva dello Stato;

- emendamento 1.1100, in quanto, nella parte in cui, al capoverso 34, vieta la prosecuzione delle intercettazioni già disposte nell’ambito di un procedimento iniziato prima dell’entrata in vigore della legge, per un periodo superiore a quello ivi previsto, contrasta con il regime del tempus regit actumche regola la successione di norme (processuali) nel tempo, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.