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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 183 del 27/04/2010


         Il relatore BARBOLINI (PD) si sofferma sul capo II che individua strumenti e modalità relazionali tra i vari soggetti pubblici in modo da integrare le rispettive politiche in materia di sicurezza. Grande rilevanza è riservata agli accordi che possono essere promossi e stipulati in sede locale per intervenire in una serie di campi ed ambiti individuati dall'articolo 4. Nei medesimi campi di intervento è prevista la possibilità di accordi tra Regioni e Ministero dell'interno. La verifica dello stato di attuazione di tali accordi ai sensi dell'articolo 5 ha cadenza almeno annuale. Resta confermata la possibilità di disporre la collaborazione della polizia locale con le forze di polizia statali per specifiche operazioni e si sottolinea l'importanza dell'attività di scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali nonché del coordinamento delle politiche in materia di sicurezza integrata da parte delle conferenze regionali previste all'articolo 7.

            Ricorda che l'articolo 13 promuove lo svolgimento di funzioni associate di polizia locale stabilendo il limite minimo di 15 operatori per ciascuna struttura: qualora i comuni con meno di 15 operatori non provvedano ad associarsi, le Regioni  disciplinano le modalità di esercizio del servizio eventualmente prevedendo l'attribuzione alla Provincia delle funzioni di polizia locale previo accordo tra il Presidente della Provincia e il sindaco del Comune interessato.

            L'articolo 15, al fine di qualificare i comandanti di polizia locale prevede che essi seguano un corso di formazione per conseguire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di evidenza pubblica istituiti da ciascuna Regione. L'articolo 16 introduce norme interpretative relativamente alla facoltà dei Comuni di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi.

            L'articolo 17 avanza due diverse soluzioni normative - elaborate rispettivamente dai due relatori - in materia di armamento. La sua proposta è nel senso di stabilire che gli operatori di polizia locale portino le armi di dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati e, solo limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da quel territorio.

            Per quanto riguarda la materia della contrattazione, trattata all'articolo 20, egli propende per una valorizzazione delle specificità delle strutture di polizia locale, attraverso l'inquadramento in apposite sezioni del comparto contrattuale di riferimento, cui sono destinate risorse finanziarie proprie.

            L'articolo 21 estende al personale di polizia locale alcune disposizioni previste per le forze di polizia nazionali, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica. E' inoltre prevista la corresponsione di un'indennità di polizia locale e l'adozione di un decreto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale.

            Infine il capo IV contiene disposizioni sulla copertura finanziaria, disposizioni finali e transitorie e disposizioni abrogative.