(272) INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza
(278) CARLONI e CHIAROMONTE. - Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle "unità di prossimità" per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani
(308) CENTARO. - Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani
(344) BARBOLINI ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale
(760) SAIA ed altri. - Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale
(1039) D'ALIA. - Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale
- e petizione n. 313 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto nella seduta del 21 aprile.
Il relatore SAIA (PdL), nell'illustrare il testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile, sottolinea l'oggetto e la finalità del provvedimento, cioè la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità mediante il concorso degli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il coordinamento tra le forze di polizia dello Stato e la polizia locale. L'articolo 2 qualifica le politiche locali per la sicurezza come azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale esercitate attraverso le competenze dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni; individua le politiche integrate per la sicurezza quali azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza e la responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Si sofferma quindi sul capo III, che riforma organicamente la polizia locale, disponendo sia in merito alle funzioni sia riguardo agli aspetti più propriamente ordinamentali, nel rispetto delle specifiche prerogative locali. In particolare, l'articolo 8 definisce le funzioni di polizia locale come insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali. Per la prima volta vengono elencate le specifiche e molteplici attività della polizia locale. L'articolo 9 individua le qualifiche del personale che esprimono una funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle di derivazione statale, sia quelle di polizia amministrativa.
L'articolo 10 disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale, introducendo importanti novità anche di tipo operativo: innanzitutto, richiama l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, per attribuire ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la titolarità delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. Con riguardo all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, si conferma la disciplina vigente con alcune precisazioni e integrazioni, mentre con riguardo alle attività di pubblica sicurezza si ribadisce la dipendenza dalle competenti autorità, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della polizia locale. Si ribadisce, inoltre, che il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna le direttive per la realizzazione dei piani coordinati di controllo del territorio da attuare con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale. Infine l'articolo 10 disciplina le operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, consentite in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
L'articolo 11 ribadisce la potestà regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel definire l'organizzazione della polizia locale e attribuisce alle Regioni la disciplina di una serie di ambiti in attuazione della potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale.
Per quanto riguarda la disciplina dell'armamento, sottolinea l'opportunità di ammettere il porto dell'arma anche all'esterno del territorio di appartenenza anzitutto come segno di riconoscimento della dignità dell'attività svolta e tenuto conto che in molti casi gli agenti di polizia municipale operano in luoghi diversi da quelli di residenza. Ricorda che si tratta di una proposta diversa da quella elaborata, in forma alternativa, dall'altro relatore Barbolini. Una limitazione al porto dell'arma in ogni caso non dovrebbe limitare il diritto alla difesa personale degli agenti che spesso operano anche nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria.
Dopo aver ricordato l'articolo 18, che dispone sulla patente di servizio, e l'articolo 19, che esenta dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio gli apparati radiotrasmittenti dei corpi di polizia locale, si sofferma sull'articolo 20, che detta disposizioni in materia di contrattazione. In particolare la proposta da lui avanzata, anche sotto questo aspetto diversa da quella dell'altro relatore Barbolini, sancisce il rientro della polizia locale nel contratto di natura pubblica, ma con specifiche e autonome disposizioni ordinamentali.
A proposito dell'articolo 22, in materia di accesso alle banche dati da parte dei corpi di polizia locale, sottolinea il rilievo di una maggiore comunicazione, che agevolerebbe, fra l'altro, anche l'alimentazione e l'arricchimento di quelle banche dati da parte degli agenti di polizia locale nell'ambito delle attività istituzionali.
Il relatore BARBOLINI (PD) si sofferma sul capo II che individua strumenti e modalità relazionali tra i vari soggetti pubblici in modo da integrare le rispettive politiche in materia di sicurezza. Grande rilevanza è riservata agli accordi che possono essere promossi e stipulati in sede locale per intervenire in una serie di campi ed ambiti individuati dall'articolo 4. Nei medesimi campi di intervento è prevista la possibilità di accordi tra Regioni e Ministero dell'interno. La verifica dello stato di attuazione di tali accordi ai sensi dell'articolo 5 ha cadenza almeno annuale. Resta confermata la possibilità di disporre la collaborazione della polizia locale con le forze di polizia statali per specifiche operazioni e si sottolinea l'importanza dell'attività di scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali nonché del coordinamento delle politiche in materia di sicurezza integrata da parte delle conferenze regionali previste all'articolo 7.
Ricorda che l'articolo 13 promuove lo svolgimento di funzioni associate di polizia locale stabilendo il limite minimo di 15 operatori per ciascuna struttura: qualora i comuni con meno di 15 operatori non provvedano ad associarsi, le Regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio eventualmente prevedendo l'attribuzione alla Provincia delle funzioni di polizia locale previo accordo tra il Presidente della Provincia e il sindaco del Comune interessato.
L'articolo 15, al fine di qualificare i comandanti di polizia locale prevede che essi seguano un corso di formazione per conseguire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di evidenza pubblica istituiti da ciascuna Regione. L'articolo 16 introduce norme interpretative relativamente alla facoltà dei Comuni di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi.
L'articolo 17 avanza due diverse soluzioni normative - elaborate rispettivamente dai due relatori - in materia di armamento. La sua proposta è nel senso di stabilire che gli operatori di polizia locale portino le armi di dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati e, solo limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da quel territorio.
Per quanto riguarda la materia della contrattazione, trattata all'articolo 20, egli propende per una valorizzazione delle specificità delle strutture di polizia locale, attraverso l'inquadramento in apposite sezioni del comparto contrattuale di riferimento, cui sono destinate risorse finanziarie proprie.
L'articolo 21 estende al personale di polizia locale alcune disposizioni previste per le forze di polizia nazionali, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica. E' inoltre prevista la corresponsione di un'indennità di polizia locale e l'adozione di un decreto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale.
Infine il capo IV contiene disposizioni sulla copertura finanziaria, disposizioni finali e transitorie e disposizioni abrogative.
Il PRESIDENTE esprime il proprio ringraziamento ai relatori per l'esauriente illustrazione del testo unificato che, in virtù della convergenza che si è determinata, agevolerà il tempestivo esame del provvedimento.
Anche il senatore BIANCO (PD) si compiace per il risultato conseguito dai relatori e auspica che l'esame in Commissione proceda speditamente in modo da assicurare l'approvazione del testo da parte del Senato entro l'estate.
Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di lunedì 10 maggio e di affidare ai relatori il compito di indicare una lista di esperti e rappresentanti di enti e associazioni da convocare per un ciclo di audizioni.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.