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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 183 del 27/04/2010


Il senatore SANNA (PD) si sofferma sull'emendamento 1.2009, che interviene sulla legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo che le Camere hanno facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali allorchè dagli atti di indagine, quindi anche dopo l'effettuazione delle stesse intercettazioni, emerga che esse siano dirette ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. Tale procedura, a suo avviso, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per aggirare lo stesso limite posto dall'articolo 68 della Costituzione. Sarebbe preferibile, allora, che la tutela per la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari fosse assicurata dalle norme che riguardano la distruzione delle intercettazioni, in particolare l'articolo 6 della stessa legge n. 140 del 2003.

Inoltre, osserva che una norma che impedisse in modo assoluto l'utilizzabilità di intercettazioni quando queste violino la sfera delle comunicazioni del parlamentare sarebbe irragionevole e contraria alla ratio dell'articolo 68 della Costituzione, diretto a proteggere la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari ma non certo ad impedire le attività di indagine nei confronti della criminalità. Sebbene attraverso alcuni subemendamenti si potrebbe individuare una formulazione più congrua e compatibile con le disposizioni costituzionali, ritiene che sarebbe opportuno accantonare la materia in attesa di una revisione organica delle disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione. In proposito, ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha indicato una distinzione tra le intercettazioni del parlamentare e quelle indirette o casuali in vista della composizione equilibrata dell'interesse dello Stato a reprimere le attività criminali e di quello dei parlamentari a un libero esercizio della propria funzione.