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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 183 del 27/04/2010


     Il relatore BOSCETTO (PdL) si riserva di avanzare una proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo, illustrato nella seduta del 7 luglio.

            Si sofferma quindi sugli emendamenti che sono all'attenzione della Commissione di merito. Dà conto dell'emendamento 1.2001, diretto a tipizzare in modo più puntuale il divieto di pubblicazione per la documentazione relativa a comunicazioni informatiche e telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o relativi a persone estranee alle indagini. L'emendamento 1.2002 estende ai documenti, ai supporti e agli atti relativi alle riprese e alle registrazioni fraudolente la secretazione e la custodia in un luogo protetto, mentre l'emendamento 1.2003 disciplina la trattazione delle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni e di quelle a contenuto non captativo che si svolgano presso il domicilio.

            L'emendamento 1.1000, del Governo, prevede che l'autorizzazione a disporre le operazioni sia concessa dal tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale su richiesta del pubblico ministero corredata dall'assenso scritto del Procuratore della Repubblica. Prevede inoltre che l'autorizzazione sia data nel caso in cui sussistano gravi indizi di reato e limita le intercettazioni alle utenze intestate ai soggetti indagati e a quelle effettivamente e attualmente utilizzate ovvero a quelle intestate o in uso a soggetti diversi che risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Quanto alla precisazione che nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4 e 195, commi 7 e 203 osserva che non è revocato in dubbio il presupposto dei gravi indizi di reato. Ricorda inoltre che nel caso di reati di particolare gravità l'autorizzazione è concessa se sussistono sufficienti indizi.

            Commenta anche l'emendamento 1.2004, che amplia i termini per la deposizione in segreteria dei verbali e delle registrazioni, e l'emendamento 1.2005, che conferma la copertura del segreto dei documenti acquisiti, sopprimendo la qualificazione di "corpo del reato".

            Ricorda anche il tema del trattamento della documentazione quando non sia confermata l'imputazione di reato in relazione alla quale era stata concessa l'autorizzazione, sul quale sono recentemente intervenute alcune sentenze della Corte di cassazione.

            L'emendamento 1.2006 precisa che la punibilità della rivelazione illecita di segreti inerenti al procedimento penale fa salvo il caso che il fatto costituisca più grave reato, mentre l'emendamento 1.2008 riformula l'articolo 684 relativo alla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e di atti relativi a riprese e registrazioni fraudolente, prevedendo la punibilità anche della pubblicazione per riassunto. L'emendamento 1.2007 prevede il reato di riprese e registrazioni fraudolente, mentre l'1.2009 modifica la legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo l'autorizzazione a procedere per le intercettazioni qualora emerga che le operazioni sono comunque finalizzate anche indirettamente ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. L'emendamento 1.1100 precisa che le disposizioni in esame non si applicano ai procedimenti pendenti perchè l'attribuzione della competenza per l'autorizzazione alle operazioni al tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale acquistano efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Conclude, riservandosi di proporre un parere relativo agli emendamenti appena illustrati.