(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.
Il relatore BOSCETTO (PdL) si riserva di avanzare una proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo, illustrato nella seduta del 7 luglio.
Si sofferma quindi sugli emendamenti che sono all'attenzione della Commissione di merito. Dà conto dell'emendamento 1.2001, diretto a tipizzare in modo più puntuale il divieto di pubblicazione per la documentazione relativa a comunicazioni informatiche e telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o relativi a persone estranee alle indagini. L'emendamento 1.2002 estende ai documenti, ai supporti e agli atti relativi alle riprese e alle registrazioni fraudolente la secretazione e la custodia in un luogo protetto, mentre l'emendamento 1.2003 disciplina la trattazione delle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni e di quelle a contenuto non captativo che si svolgano presso il domicilio.
L'emendamento 1.1000, del Governo, prevede che l'autorizzazione a disporre le operazioni sia concessa dal tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale su richiesta del pubblico ministero corredata dall'assenso scritto del Procuratore della Repubblica. Prevede inoltre che l'autorizzazione sia data nel caso in cui sussistano gravi indizi di reato e limita le intercettazioni alle utenze intestate ai soggetti indagati e a quelle effettivamente e attualmente utilizzate ovvero a quelle intestate o in uso a soggetti diversi che risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Quanto alla precisazione che nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4 e 195, commi 7 e 203 osserva che non è revocato in dubbio il presupposto dei gravi indizi di reato. Ricorda inoltre che nel caso di reati di particolare gravità l'autorizzazione è concessa se sussistono sufficienti indizi.
Commenta anche l'emendamento 1.2004, che amplia i termini per la deposizione in segreteria dei verbali e delle registrazioni, e l'emendamento 1.2005, che conferma la copertura del segreto dei documenti acquisiti, sopprimendo la qualificazione di "corpo del reato".
Ricorda anche il tema del trattamento della documentazione quando non sia confermata l'imputazione di reato in relazione alla quale era stata concessa l'autorizzazione, sul quale sono recentemente intervenute alcune sentenze della Corte di cassazione.
L'emendamento 1.2006 precisa che la punibilità della rivelazione illecita di segreti inerenti al procedimento penale fa salvo il caso che il fatto costituisca più grave reato, mentre l'emendamento 1.2008 riformula l'articolo 684 relativo alla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e di atti relativi a riprese e registrazioni fraudolente, prevedendo la punibilità anche della pubblicazione per riassunto. L'emendamento 1.2007 prevede il reato di riprese e registrazioni fraudolente, mentre l'1.2009 modifica la legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo l'autorizzazione a procedere per le intercettazioni qualora emerga che le operazioni sono comunque finalizzate anche indirettamente ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. L'emendamento 1.1100 precisa che le disposizioni in esame non si applicano ai procedimenti pendenti perchè l'attribuzione della competenza per l'autorizzazione alle operazioni al tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale acquistano efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Conclude, riservandosi di proporre un parere relativo agli emendamenti appena illustrati.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) sottolinea i profili di rilievo costituzionale del provvedimento in esame e propone, pertanto, di svolgere, tempestivamente e solo con riguardo alle questioni di compatibilità costituzionale, un ciclo di audizioni, per acquisire il parere di esperti costituzionalisti e di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Ordine dei giornalisti. Inoltre, a nome del suo Gruppo, si riserva di orientarsi in merito al parere sulla base della proposta che avanzerà il relatore, auspicando che essa tenga conto delle osservazioni e dei rilievi che i senatori del Gruppo del Partito Democratico svolgeranno nel dibattito.
Il PRESIDENTE osserva che in Commissione giustizia si prevede di iniziare domani le procedure di votazione degli emendamenti: un allungamento dei tempi per l'espressione del parere rischierebbe di determinare un ritardo e la sostanziale inutilità dell'esame in sede consultiva.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) conferma che presso la Commissione giustizia, di cui egli è componente, è intervenuto un accordo fra i Gruppi parlamentari in base al quale le votazioni sugli emendamenti avranno inizio nelle sedute programmate per domani. Invita pertanto la Commissione ad accelerare le procedure per l'espressione del parere.
Il senatore BIANCO (PD) ritiene che la Commissione giustizia avverta la necessità di conoscere il parere della Commissione affari costituzionali e dunque potrebbe rinviare l'inizio delle votazioni sugli emendamenti. A suo avviso, l'articolazione del calendario dei lavori in sede consultiva non è adeguata all'importanza del provvedimento: si sarebbe dovuto avviare l'esame in sede consultiva la settimana scorsa, ma per importanti impegni politici della maggioranza il dibattito è stato rinviato. Gli emendamenti sono stati illustrati dal relatore solo nella seduta in corso e dunque è opportuno, a suo giudizio, disporre di un lasso di tempo maggiore per lo svolgimento del dibattito.
Il PRESIDENTE propone di organizzare i lavori della Commissione in modo che il dibattito possa svolgersi compiutamente sia nella giornata odierna sia domani e comunque prima dell'inizio delle votazioni da parte della Commissione giustizia alla quale rivolgerà un invito a posporre la votazione degli emendamenti, per quanto possibile.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Si apre la discussione.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) sottolinea il significato che assume il parere della Commissione sul disegno di legge in titolo, che coinvolge rilevanti profili costituzionali. Anticipando il suo voto comunque favorevole sulla proposta di parere che il relatore si è riservato di avanzare, esprime dubbi sulla scelta di attribuire al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale la competenza a dare l'autorizzazione, in quanto si violerebbe il principio del giudice naturale e si determinerebbero disparità di trattamento per i cittadini.
Il senatore SANNA (PD) si sofferma sull'emendamento 1.2009, che interviene sulla legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo che le Camere hanno facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali allorchè dagli atti di indagine, quindi anche dopo l'effettuazione delle stesse intercettazioni, emerga che esse siano dirette ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. Tale procedura, a suo avviso, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per aggirare lo stesso limite posto dall'articolo 68 della Costituzione. Sarebbe preferibile, allora, che la tutela per la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari fosse assicurata dalle norme che riguardano la distruzione delle intercettazioni, in particolare l'articolo 6 della stessa legge n. 140 del 2003.
Inoltre, osserva che una norma che impedisse in modo assoluto l'utilizzabilità di intercettazioni quando queste violino la sfera delle comunicazioni del parlamentare sarebbe irragionevole e contraria alla ratio dell'articolo 68 della Costituzione, diretto a proteggere la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari ma non certo ad impedire le attività di indagine nei confronti della criminalità. Sebbene attraverso alcuni subemendamenti si potrebbe individuare una formulazione più congrua e compatibile con le disposizioni costituzionali, ritiene che sarebbe opportuno accantonare la materia in attesa di una revisione organica delle disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione. In proposito, ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha indicato una distinzione tra le intercettazioni del parlamentare e quelle indirette o casuali in vista della composizione equilibrata dell'interesse dello Stato a reprimere le attività criminali e di quello dei parlamentari a un libero esercizio della propria funzione.
La senatrice ADAMO (PD) condivide le perplessità illustrate dal senatore Sanna: vi è il rischio di inficiare l'attività investigativa qualora emerga, anche al termine delle indagini, che le intercettazioni riguardano conversazioni anche di parlamentari. A suo avviso, sarebbe opportuno trattare la materia in sede di revisione delle prerogative dei parlamentari.
Concorda anche con i rilievi mossi dal senatore Benedetti Valentini alla scelta di attribuire la competenza per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale. A parte i dubbi circa la funzionalità di tale procedura, visto il carico di lavoro che si concentrerebbe su una sede giudiziaria, con conseguente rallentamento delle attività della magistratura inquirente, l'obbligo di deliberare in composizione collegiale sarebbe irragionevole se si considera che l'ordinamento attribuisce al giudice monocratico competenze ben più rilevanti, ad esempio l'arresto.
Giudica incongrua la previsione che le intercettazioni possano svolgersi con il limite della dotazione finanziaria contingentata a priori per ciascuna sede giudiziaria e ritiene che il parere dovrebbe contenere l'auspicio che sia accolto l'emendamento 1.1000 del Governo, in particolare la proposta di confermare che l'autorizzazione è concessa quando sussistono "gravi indizi di reato", piuttosto che i gravi indizi di colpevolezza presupposti dal disegno di legge approvato dalla Camera. Infine, osserva che la previsione di custodire in un archivio apposito le intercettazioni al fine di evitarne la pubblicazione abusiva, non esclude l'accesso anche indebito ad altri documenti o atti processuali: si ha l'impressione che il testo in esame sia orientato piuttosto a perseguire una drastica riduzione delle operazioni di intercettazione anzichè ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni dei cittadini.
Il senatore DE SENA (PD) ricorda che alcune recenti operazioni investigative che hanno condotto all'arresto di pericolosi criminali hanno confermato la validità dello strumento delle intercettazioni. In particolare, si è trattato di attività svolte in un lasso di tempo più ampio rispetto ai termini previsti dal provvedimento in esame che, a suo avviso, potrebbe ostacolare le azioni investigative.
Condivide le perplessità del senatore Benedetti Valentini relative alla competenza a concedere l'autorizzazione: l'attribuzione al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale comporta il trasferimento dei voluminosi documenti che talvolta supportano la richiesta di autorizzazione da una sede giudiziaria all'altra e difficoltà nella costituzione del collegio, anche a causa delle possibili incompatibilità dei magistrati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato, nell'intesa che il dibattito proseguirà in una seduta da convocare per domani alle ore 8,30 e quindi, sulla base di una proposta di parere del relatore, nella seduta pomeridiana di domani, che sarà anticipata alle ore 13,30.