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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 148 del 20/04/2010


(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati 

(212) COSSIGA.  -  Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni  

(547) COSTA.  -  Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni  

(781) DELLA MONICA ed altri.  -  Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine  

(932) CASSON ed altri.  -  Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine  

- e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.

 

Il presidente BERSELLI avverte che sono stati presentati dal relatore e dal Governo talune proposte emendative, che saranno di seguito illustrate.

 

Il relatore CENTARO (PdL)  illustra dapprima  l'emendamento 1.2000, il quale stabilisce che gli atti di indagine non possono essere pubblicati neppure per riassunto o nel loro contenuto sino alla conclusione dell'udienza preliminare.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.2001 - che riformula l'ultimo comma dell'articolo 114 del codice di rito, allo scopo di coordinare tale norma con le modifiche apportate all'articolo 268 dello stesso codice in materia di acquisizione, trascrizione e espunzione delle intercettazioni - si sofferma sull'emendamento 1.2002, il quale equipara i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale ai documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, con la conseguenza che anche ai primi si applicherà la procedura di decretazione, custodia e distruzione introdotta con il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito nella legge 20 novembre 2006, n. 281.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.2003, il quale interviene, facendo seguito ad alcuni dei rilievi formulati nel corso del dibattito anche dai senatori dell'opposizione, sulla questione delle riprese visive. L'emendamento in questione prevede che, nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 266, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche sia alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni; sia alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazione che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale. L'emendamento inoltre precisa che, fuori dai casi anzidetti, le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici possano essere eseguite d'iniziativa della polizia giudiziaria.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 1.2004, il quale in primo luogo modifica l'articolo 268, aumentando da 5 a 15 giorni il termine di deposito delle intercettazioni presso la segreteria del pubblico ministero, a disposizione delle parti, al fine di assicurare maggiore effettività al diritto di difesa e, in secondo luogo, chiarisce la disposizione contenuta nel comma 7-bis dell'articolo 268, con riferimento al divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, riferisce sull'emendamento 1.2005. Tale proposta è volta ad estendere il segreto previsto dall'articolo 329-bis a tutti i documenti illegalmente formati ed acquisiti al procedimento sotto qualsiasi forma e non soltanto come corpo del reato.

Illustra quindi l'emendamento 1.2006, il quale inasprisce il presidio sanzionatorio per la violazione del segreto investigativo.

Riferisce poi sull'emendamento 1.2007, il quale introduce, nell'ambito dei delitti contro la inviolabilità dei segreti, il nuovo reato di riprese e registrazioni fraudolente. Il nuovo articolo 616-bis sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni colui che effettua riprese visive o registrazioni di comunicazioni e conversazioni intervenute in sua presenza o allo stesso rivolte all'insaputa degli altri soggetti che partecipano alla discussione. Al riguardo, fa presente che la giurisprudenza è costante nel ritenere del tutto legittima tale condotta, ove sia effettuata con riferimento a conversazioni alle quali prenda parte direttamente il soggetto che registra.

 

Sull'emendamento 1.2007 si apre quindi un dibattito, nel quale intervengono i senatori BENEDETTI VALENTINI(PdL), MUGNAI(PdL), LI GOTTI(IdV), GALPERTI (PD)  e il presidente BERSELLI.

 

Il relatore CENTARO (PdL)  illustra infine gli emendamenti 1.2008 e 1.2009. Il primo delle due proposte prevede un sensibile inasprimento del quadro sanzionatorio previsto per i casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. L'emendamento 1.2009, invece, in linea con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, è volto a rendere la disciplina vigente più conforme all'articolo 68, terzo comma della Costituzione.

 

Il sottosegretario CALIENDO illustra dapprima l'emendamento 1.1000, il quale reca una nuova disciplina dei presupposti in presenza dei quali possono essere autorizzate le intercettazioni e le altre operazioni ad esse assimilate.

Dà conto infine dell'emendamento 1.1100, il quale modifica la disciplina sul regime transitorio destinata a regolare gli effetti della legge sui procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

Il senatore CASSON (PD)  prende infine brevemente la parola, invitando il Governo a riferire quanto prima alla Commissione sulle questioni concernenti il Fondo unico per la giustizia e la situazione nelle carceri.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,10.