EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1720
Art. 20
GIARETTA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA
Al comma 4, sostituire il capoverso 9-biscon il seguente:
«9-bis. Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».
Art. 21
All'emendamento 21.100, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione'' sono inserite le seguenti: ''o la scheda'';
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
''8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso''».
Art. 24
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni»
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione» con le seguenti: «entro novanta giorni dall'accertamento della violazione».