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Legislatura 16ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 174 del 15/04/2010


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1720

Art.  20

20.9 (Testo 2)

GIARETTA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 4, sostituire il capoverso 9-biscon il seguente:

        «9-bis. Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».

Art.  21

21.100/1

GALLO

All'emendamento 21.100, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione'' sono inserite le seguenti: ''o la scheda'';

            b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso''».

Art.  24

24.1 (Testo 2)

MUSSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni»

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione» con le seguenti: «entro novanta giorni dall'accertamento della violazione».