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Legislatura 16ª - Commissioni 2° e 3° riunite - Resoconto sommario n. 16 del 23/03/2010


La senatrice DELLA MONICA (PD) esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto di concerto con la senatrice Allegrini, cofirmataria di alcuni degli emendamenti presentati. Svolge quindi preliminarmente talune considerazioni sugli emendamenti testé illustrati, ed in particolare sull'emendamento 3.0.2. Al riguardo rileva le oggettive difficoltà sul piano probatorio derivanti dall'accertamento della soggezione continuativa. Dopo aver formulato taluni rilievi sull'emendamento 3.0.3, si sofferma sull'emendamento 3.0.4, osservando come alla luce della normativa vigente l'età della persona offesa non possa essere presunta.

Illustra quindi gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.6, con i quali si prevedono incrementi degli stanziamenti per programmi di contrasto ai fenomeni di tratta e di riduzione in schiavitù.

Dopo aver illustrato l'emendamento 3.0.7, il quale consente agli enti locali o ai soggetti privati che hanno prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei programmi di assistenza e di integrazione sociale di intervenire nei giudizi per i reati di tratta, riferisce sull'emendamento 3.0.9, il quale riconosce alle vittime dei reati di tratta il rilascio del permesso di soggiorno anche ai fini del ricongiungimento familiare.

 

Il sottosegretario CALIENDO esprime parere non ostativo sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.6 e 3.0.8, a condizione che su di essi sia accertata la sussistenza di un'adeguata copertura finanziaria. Invita invece i presentatori a ritirare i restanti emendamenti. In particolare sull'emendamento 3.0.2 osserva come problemi sul piano probatorio possano essere posti dalla necessità di dimostrare il carattere anche non continuativo dello stato di soggezione. Al riguardo ricorda i rilievi formulati dalla Corte costituzionale sul reato di plagio. In relazione all'emendamento 3.0.4, ritiene che sia più opportuno procedere ad una complessiva rivisitazione della disciplina delle circostanze aggravanti per i reati di tratta.

Esprime perplessità poi sull'emendamento 3.0.3, il quale sembra introdurre un criterio di doppia specialità. Relativamente all'emendamento 3.0.5, ritiene che la sede più idonea di tale modifica sia il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, il quale peraltro nella formulazione licenziata dalla Camera dei deputati già prevede una norma di analogo tenore. Conclude formulando rilievi critici sugli emendamenti 3.0.9 e 3.0.10.