EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2043
Art. 3
I RELATORI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;
b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;
d) dopo l'articolo 602, è inserito il seguente:
"Art. 602-bis.
(Circostanze aggravanti)
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal Titolo VII, Capo III, del presente Libro, sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà";»
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, BAIO, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
« Art. 3-bis - (Incremento del Fondo per le misure anti-tratta)
1. A decorrere dall'anno 2010, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.
3. A decorrere dall'anno 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010».
ALLEGRINI, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, BAIO, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis - (Modifica all'articolo 600 del codice penale). - 1. All'articolo 600 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Se la condotta attuata con le modalità indicate al secondo comma ha determinato uno stato di soggezione non continuativa, la pena è della reclusione da tre a otto anni".».
ALLEGRINI, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, BAIO, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis - (Modifica all'articolo 601 del codice penale) - 1. All'articolo 601 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui al primo comma, falsifica un documento d'identità o di viaggio o lo procura ad altri, ovvero, al medesimo fine, sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".».
ALLEGRINI, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, BAIO, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis - (Modifica all'articolo 601 del codice penale) - 1. All'articolo 601 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: " La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, ovvero se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa".».
ALLEGRINI, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, BAIO, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis - (Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti). -1. Dopo l'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente: "Art. 4-bis. - (Riduzione di pena). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti."».
DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, BAIO, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis - (Modifiche all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale). - 1. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3-bis.
3-bis. A decorrere dall'anno 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012".»
DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, BAIO, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
« Art. 3-bis - (Intervento in giudizio). - 1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli da 531 a 536 del codice penale e per i delitti previsti dall'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale."».
ALLEGRINI, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, BAIO, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
« Art. 3-bis - (Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). -
All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-bis.1 - La persona offesa dai reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale è ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto".
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.
A decorrere dall'anno 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BAIO, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
« Art. 3-bis - (Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82). - 1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare."».
BAIO, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, CARLONI, GIARETTA
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
« Art. 3-bis - (Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). - 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
"6-ter. In ogni provincia il questore, competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui al comma 1, individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di "referente per la tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù, nonché per il contrasto ad ogni forma di violenza o di grave sfruttamento lavorativo e sessuale" per facilitare i rapporti con le istituzioni, i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni no profit operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei suddetti permessi."».