Legislatura 16ª - Commissioni 3° e 4° riunite - Resoconto sommario n. 24 del 23/03/2010
Il relatore per la 3
a Commissione
PALMIZIO (
PdL) illustra il provvedimento in oggetto, già approvato in prima lettura senza modificazioni dalla Camera dei deputati, che delinea un processo finalizzato all'istituzione di un sistema di sicurezza e difesa europea, nell'ambito della nuova architettura comunitaria istituita dal Trattato di Lisbona. Esso rappresenta uno degli strumenti legislativi volti a realizzare tale obiettivo, sancendo l'impegno da parte dei Paesi firmatari, che per la prima volta cooperano tra di loro sui temi della difesa al di fuori della tradizionale cornice della NATO.
Quanto ai contenuti, la Dichiarazione di intenti in titolo nasce da un'iniziativa dei ministro della difesa francese e di quello italiano nel 2003 e dalla successiva formalizzazione, nel 2004, dell'EUROGENDFOR (EGF) mediante le sottoscrizioni dei Ministri della difesa dei cinque Paesi comunitari Italia, Francia, Olanda, Portogallo e Spagna. A ciò ha fatto seguito il Trattato del 2007 sottoscritto a Velsen (Olanda), mentre nel 2008 è stato riconosciuto alla Jandarmeria romena lo status di nuovo membro e Turchia, Polonia e Lituania partecipano al progetto in qualità, rispettivamente, di osservatore (la Turchia) e partner.
La Forza di gendarmeria europea è un efficace strumento a disposizione delle organizzazioni internazionali nella gestione delle crisi anche in ambienti molto instabili. Attraverso l'EGF l'Unione europea acquisisce infatti uno strumento operativo tendente a qualificarla sempre più come attore politico internazionale in grado di condurre autonome operazioni di peace-keeping, ovvero nell'ambito di un'organizzazione capo-fila.
Per quanto attiene ai profili di competenza della 3a Commissione, segnala le disposizioni del Capo I. L'articolo 1 individua lo scopo del Trattato, vale a dire la costituzione di una Forza di gendarmeria europea operativa, di rapido spiegamento, che sarà composta esclusivamente da elementi tratti dalle forze nazionali di polizia a statuto militare, per l'esecuzione di tutti i compiti di polizia nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il Capo II contiene disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento. L'articolo 5 dispone che l'EGF possa essere messa a disposizione dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche. Il Capo III riunisce le disposizioni concernenti il Comitato interministeriale di alto livello (CIMIN).
Le disposizioni in materia di tutela delle informazioni sono riunite nel Capo V che rinvia ad un accordo specifico la fissazione dei princìpi di base e dei livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati. Il Capo VII detta le disposizioni in materia di privilegi ed immunità del personale dell'EGF. Il Capo VIII prevede disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare, mentre il Capo IX prevede disposizioni in materia di indennizzi e il Capo X contiene le disposizioni finanziarie e sui diritti patrimoniali. L'articolo 33 prevede l'istituzione di un Consiglio finanziario, nel quale siede un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti. L'articolo 34 riguarda le spese connesse alle attività dell'EGF, che vengono distinte in spese comuni, spese dello Stato ospitante per il quartier generale permanente e spese nazionali. Il Capo XI, composto di 10 articoli, riporta le consuete clausole finali, oltre ad alcune ulteriori disposizioni di completamento.
L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano - depositario del Trattato - dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso reca cinque articoli, dei quali i primi due riportano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea. L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010, cifra in cui è inclusa la spesa per l'ospitalità del quartier generale a Vicenza. La copertura avviene mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla legge n. 170 del 1997, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione, come già previsto in altri disegni di legge di ratifica recentemente esaminati dalla Commissione. Ricordo, a tale ultimo proposito, che il Governo ha nelle precedenti occasioni assicurato che il ricorso a tale copertura non pregiudica il conseguimento degli obiettivi della Convenzione contro la desertificazione.
Ricordo infine che nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha accolto un ordine del giorno recante l'impegno a sostenere, nelle sedi opportune, la necessità che la gendarmeria europea ispiri le proprie operazioni al rispetto dei diritto dell'Uomo e del diritto umanitario.
Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.