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Legislatura 16ª - Commissioni 3° e 4° riunite - Resoconto sommario n. 24 del 23/03/2010


COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

(Affari esteri, emigrazione)

(Difesa)

 

MARTEDÌ 23 MARZO 2010

24ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

DINI

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

 

            La seduta inizia alle ore 9.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2062) Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

Il relatore per la 3a Commissione PALMIZIO (PdL) illustra il provvedimento in oggetto, già approvato in prima lettura senza modificazioni dalla Camera dei deputati, che delinea un processo finalizzato all'istituzione di un sistema di sicurezza e difesa europea, nell'ambito della nuova architettura comunitaria istituita dal Trattato di Lisbona. Esso rappresenta uno degli strumenti legislativi volti a realizzare tale obiettivo, sancendo l'impegno da parte dei Paesi firmatari, che per la prima volta cooperano tra di loro sui temi della difesa al di fuori della tradizionale cornice della NATO.

Quanto ai contenuti, la Dichiarazione di intenti in titolo nasce da un'iniziativa dei ministro della difesa francese e di quello italiano nel 2003 e dalla successiva formalizzazione, nel 2004, dell'EUROGENDFOR (EGF) mediante le sottoscrizioni dei Ministri della difesa dei cinque Paesi comunitari Italia, Francia, Olanda, Portogallo e Spagna. A ciò ha fatto seguito il Trattato del 2007 sottoscritto a Velsen (Olanda), mentre nel 2008 è stato riconosciuto alla Jandarmeria romena lo status di nuovo membro e Turchia, Polonia e Lituania partecipano al progetto in qualità, rispettivamente, di osservatore (la Turchia) e partner.
La Forza di gendarmeria europea è un efficace strumento a disposizione delle organizzazioni internazionali nella gestione delle crisi anche in ambienti molto instabili. Attraverso l'EGF l'Unione europea acquisisce infatti uno strumento operativo tendente a qualificarla sempre più come attore politico internazionale in grado di condurre autonome operazioni di peace-keeping, ovvero nell'ambito di un'organizzazione capo-fila.
Per quanto attiene ai profili di competenza della 3a Commissione, segnala le disposizioni del Capo I. L'articolo 1 individua lo scopo del Trattato, vale a dire la costituzione di una Forza di gendarmeria europea operativa, di rapido spiegamento, che sarà composta esclusivamente da elementi tratti dalle forze nazionali di polizia a statuto militare, per l'esecuzione di tutti i compiti di polizia nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il Capo II contiene disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento. L'articolo 5 dispone che l'EGF possa essere messa a disposizione dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche. Il Capo III riunisce le disposizioni concernenti il Comitato interministeriale di alto livello (CIMIN).
Le disposizioni in materia di tutela delle informazioni sono riunite nel Capo V che rinvia ad un accordo specifico la fissazione dei princìpi di base e dei livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati. Il Capo VII detta le disposizioni in materia di privilegi ed immunità del personale dell'EGF. Il Capo VIII prevede disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare, mentre il Capo IX prevede disposizioni in materia di indennizzi e il Capo X contiene le disposizioni finanziarie e sui diritti patrimoniali. L'articolo 33 prevede l'istituzione di un Consiglio finanziario, nel quale siede un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti. L'articolo 34 riguarda le spese connesse alle attività dell'EGF, che vengono distinte in spese comuni, spese dello Stato ospitante per il quartier generale permanente e spese nazionali. Il Capo XI, composto di 10 articoli, riporta le consuete clausole finali, oltre ad alcune ulteriori disposizioni di completamento.
L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano - depositario del Trattato - dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso reca cinque articoli, dei quali i primi due riportano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea. L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010, cifra in cui è inclusa la spesa per l'ospitalità del quartier generale a Vicenza. La copertura avviene mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla legge n. 170 del 1997, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione, come già previsto in altri disegni di legge di ratifica recentemente esaminati dalla Commissione. Ricordo, a tale ultimo proposito, che il Governo ha nelle precedenti occasioni assicurato che il ricorso a tale copertura non pregiudica il conseguimento degli obiettivi della Convenzione contro la desertificazione.
Ricordo infine che nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha accolto un ordine del giorno recante l'impegno a sostenere, nelle sedi opportune, la necessità che la gendarmeria europea ispiri le proprie operazioni al rispetto dei diritto dell'Uomo e del diritto umanitario.
Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

 

Prende quindi la parola, in qualità di relatore, il vice presidente della 4a Commissione CARRARA (PdL), associandosi a quanto già osservato dal relatore Palmizio e ponendo in particolare l'accento sia sull'ubicazione a Vicenza (presso la caserma "Generale Chinotto"), del quartier generale della forza, sia sul capo II del trattato (in base al quale EUROGENDFOR dovrà essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, schierandosi autonomamente o congiuntamente ad una forza militare, e potrà essere messa a disposizione dell'Unione europea, delle Nazioni unite, dell'OSCE, della NATO e di altre coalizioni specifiche con condizioni di ingaggio e di schieramento fissate di volta in volta da un alto comando interministeriale e regolate da uno specifico mandato, definito mediante accordo tra le Parti e l'organizzazione richiedente).

Procede quindi all'illustrazione dei restanti capi del trattato. In particolare, il capo III concerne gli aspetti giuridici e istituzionali, disciplinando i profili organizzativi dell’organo decisionale (un alto comando interministeriale composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna parte), i compiti del comandante del quartier generale e la capacità giuridica internazionale della forza. I successivi capi IV, V, VI VII VII e IX recano disposizioni concernenti le infrastrutture del quartier generale permanente, le opportune misure a tutela delle informazioni e dei materiali riservati (rimandando a futuri e specifici accordi in materia), ed il personale (dettando altresì specifiche regole sia per quanto attiene ai privilegi ed alle immunità, sia sotto il profilo giurisdizionale e disciplinare, sia, ancora, per quanto attiene agli indennizzi). Infine, i restanti capi X e XI recano le consuete disposizioni di natura finanziaria e di carattere finale.

Il relatore osserva, da ultimo, che il disegno di legge di ratifica individua, all’articolo 3, l’Arma dei carabinieri quale forza di polizia ad ordinamento militare partecipante, per l’Italia, alla forza di gendarmeria europea.

 

Il presidente DINI osserva che il provvedimento in esame si inquadra nell'ambito della politica estera di sicurezza e difesa dell'Unione europea. Ricorda poi come il contingente di carabinieri italiani che ha partecipato alla missione ad Haiti ha potuto intervenire proprio in seno a tale contesto.

 

Il senatore SCANU (PD), prendendo spunto da quanto pocanzi osservato dal presidente Dini, sottolinea l'importanza del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, che rappresenta -a suo avviso- un'importante occasione al fine di incamminarsi verso un concetto forte di identità europea in ordine alla sicurezza ed alla Difesa.

L'oratore lamenta inoltre l'insufficiente attenzione prestata dal Governo al perseguimento di tale obiettivo, osservando che tale lacuna era peraltro già emersa nel corso delle comunicazioni del ministro della Difesa sui lavori della Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di difesa e sicurezza nazionale, rese innanzi alle commissioni difesa congiunte del Senato e della Camera dei deputati lo scorso 20 gennaio.

 

La senatrice MARINARO (PD) pur apprezzando e condividendo la prospettiva di una sempre maggiore convergenza tra i Paesi dell'Unione europea in materia di cooperazione negli interventi delle Forze armate, sottolinea come presso il Parlamento italiano sia necessaria un'analisi complessiva degli strumenti che devono essere apprestati per svolgere i nuovi compiti assegnati agli organi legislativi nazionali dal Trattato di Lisbona.

Richiama peraltro come di recente il Ministro della difesa abbia prospettato una tempistica piuttosto lunga per l'adozione di dette misure e, a tal proposito, rileva come un ritardo degli adempimenti da parte italiana possa tradursi negli effetti in una ridotta capacità di incidenza sulle decisioni comunitarie. Auspica pertanto un impegno del Governo in tal senso.

 

Il presidente DINI ricorda che la Commissione Affari esteri, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1700 recante modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, aveva richiamato con fermezza la necessità di procedere ad una riforma organica delle modalità di raccordo tra normativa nazionale e dell'Unione europea, che dia una compiuta attuazione delle previsioni del Trattato di Lisbona concernenti il ruolo dei Parlamenti nazionali nella formazione del diritto comunitario e nel controllo sull'azione di organi dell'Unione.

Quanto alla materia oggetto del provvedimento in esame, fa presente che essa a suo avviso rientra nelle ipotesi di collaborazione in tema di difesa previste dall'articolo 42 del Trattato di Lisbona.

 

Il senatore BETTAMIO (PdL)sottolinea il ritardo con cui il Parlamento italiano procede, rispetto agli altri partner europei, alla ratifica del provvedimento in esame, che origina da una serie di intese stipulate a partire dal 2004. Ciò avrebbe dovuto essere evitato soprattutto ove si consideri che la sede della gendarmeria europea si colloca a Vicenza.

Peraltro, all'autorizzazione alla ratifica deve far seguito al più presto il processo di armonizzazione dell'ordinamento interno ai contenuti dell'accordo internazionale.

 

Il senatore RAMPONI (PdL), dopo aver lamentato l'eccessiva dilatazione temporale dell'iter di ratifica dei trattati internazionali sottoscritti dal Paese, pone l'accento sull'opportunità di ampliare -tramite gli opportuni strumenti politici e giuridici- il novero dei paesi europei chiamati a fornire il proprio contributo alla forza di gendarmeria. Tale soluzione, infatti, oltre a comportare una sostanziale attenuazione degli oneri sopportati da ogni singolo partecipante, contribuirebbe a rafforzare la specifica valenza di EUROGENDFOR, configurandola come un'autentica forza a base diffusa per missioni di polizia.

 

Il presidente DINI sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo la problematica da più parti emersa nel corso del dibattito riguardo ai ritardi che possono verificarsi nella presentazione dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica parlamentare rispetto alle date di sottoscrizione degli accordi.

Propone quindi la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e di ordini del giorno per mercoledì 7 aprile 2010, alle ore 14.

 

Le Commissioni riunite convengono.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,35.