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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 139 del 02/03/2010


IN SEDE REFERENTE 

 

(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'inziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 febbraio scorso.

 

      Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

            Dopo che sono stati dichiarati inammissibili gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, il senatore D'AMBROSIO (PD) preannuncia che si asterrà dal voto di tutti gli emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione, in quanto nessuna proposta emendativa è in grado di migliorare un testo la cui incostituzionalità è evidente.

 

La Commissione, quindi, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 1.3.

 

Dopo che i senatori DELLA MONICA(PD), CASSON (PD) e LI GOTTI (IdV) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.32, con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.4 a 1.162.

 

Il senatore MARITATI(PD), dopo aver aggiunto la propria firma, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.163, sottolineando come appaia logico prevedere che nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero i Ministri indichino quanto meno i giorni per i quali tale impedimento non sembra sussistere.  Svolge quindi talune considerazioni sul provvedimento nel suo complesso, sottolineandone l'incostituzionalità. Le previsioni di cui al disegno di legge appaiono oltre modo ingiuste e inaccettabili anche alla luce delle recenti vicende di corruzione e di infiltrazione mafiosa che hanno interessato un membro del Parlamento nazionale, come è stato del resto evidenziato nel corso dei lavori della Commissione antimafia.

 

La senatrice DELLA MONICA(PD), nel sottoscrivere l'emendamento 1.163, concorda con i rilievi testè formulati. Al riguardo sottolinea come l'approvazione di tale emendamento potrebbe in qualche modo limitare i profili di incostituzionalità del provvedimento.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento, con il quale si introduce un sistema di fissazione dell'udienza, di fatto concordato fra il soggetto impedito e il giudice e le altre parti processuali. Appare a suo parere innegabile la ragionevolezza di tale previsione.

 

La Commissione con distinte e successive votazioni respinge quindi gli emendamenti da 1.163 a 1.165.

 

Dopo che i senatori CASSON(PD), MARITATI(PD), LI GOTTI (IdV) e DELLA MONICA (PD) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.166, la Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.166 a 1.197.

 

Previa verifica del prescritto numero legale, su richiesta della senatrice DELLA MONICA(PD), la Commissione respinge l'emendamento 1.198.

 

Sono altresì respinti in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti da 1.199 a 1.222.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.223, sottolineando come appaiano del tutto incoerente con la politica di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo le previsioni del provvedimento in esame, il quale impedisce di fatto lo svolgimento di processi per tali reati laddove questi risultino ascrivibili ai Ministri o al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Dopo una breve precisazione del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, la quale sottolinea come siano del tutto infondate le affermazioni testè svolte, la Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.223 a 1.280.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.281, sottolineando come sia necessario escludere dall'ambito applicativo del provvedimento quanto meno i processi per alcune tipologie di reato di particolare gravità, quali l'estorsione, il sequestro di persona, la rapina.

 

La Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti 1.281 e 1.282.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene sull'emendamento 1.283 preannunciando il proprio voto favorevole.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento in questione, il quale, come anche altri di analogo tenore, prevede che siano le altre parti processuali a provare la sussistenza dell'impedimento.

 

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore CASSON(PD), la Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.282 e 1.317.

 

Dopo che i senatori CASSON(PD), D'AMBROSIO (PD) e MARITATI (PD) hanno aggiunto al propria firma all'emendamento 1.318, il senatore LI GOTTI (IdV) interviene preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento suddetto. Con tale proposta si intende consentire al giudice di provvedere quanto meno all'assunzione delle prove non rinviabili. Analoga previsione ricorda l'oratore era peraltro contemplata nel cosiddetto "lodo Alfano".

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) concorda con i rilievi testè formulati e preannuncia il proprio voto favorevole.

 

Il senatore LONGO (PdL) ritiene che il disegno di legge così come formulato non impedisca l'applicazione degli istituti di cui agli articoli 392 e 467 del codice di rito, per tale ragione il contenuto dell'emendamento in questione appare del tutto pleonastico.

Conclude preannunciando il proprio voto contrario sull'emendamento.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) nell'aggiungere la propria firma all'emendamento 1.318, osserva che l'applicabilità degli articoli 392 e 467 del codice di rito non può considerarsi implicita, come affermato dal senatore Longo, dal momento che la possibilità per l'imputato di partecipare direttamente alla formazione della prova nel corso del dibattimento discende da norme costituzionali e internazionali, e pertanto la possibilità di farvi eccezione per motivi di urgenza  o non ripetibilità della prova stessa deve essere esplicitamente prevista.

In realtà anche la questione oggetto di questo emendamento dimostra come la strada intrapresa dalla maggioranza di promuovere un sostanziale sovvertimento del patto sociale fondato sulla mutua aspettativa che tutti rispetteranno le regole - e ne è un ulteriore esempio il tentativo in corso in queste ore di ottenere con proteste di piazza una deroga all'esclusione della lista del Popolo della libertà dalle elezioni regionali del Lazio per il mancato rispetto delle norme sulla sua presentazione - non può che portare ad una sostanziale denegazione dei principi dello stato di diritto e della democrazia.

 

Il senatore CENTARO (PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento in questione, osservando come le norme del codice di rito ivi richiamate recano principi di carattere generale, della cui applicabilità anche ai casi contemplati dal disegno di legge, non si deve dubitare.

 

Il senatore CASSON (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento ritenendo che l'esplicito richiamo agli articoli 392 e 467 può evitare che insorgano in sede di applicazione dubbi interpretativi.

 

Il senatore MARITATI (PD) non comprende per qual ragione la maggioranza si esprima in senso contrario all'emendamento, tenuto conto che le norme in esso contenute appaiono meramente esplicative.

 

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.318 a 1.320.

 

Dopo che i senatori  CASSON(PD), DELLA MONICA (PD) e LI GOTTI (IdV) hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.321 e 1.328, la Commissione, con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.321 a 1.347.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.348 d'identico contenuto all'emendamento 1.318. Al riguardo sottolinea come il richiamo agli articoli 392 e 467 del codice di rito appaia necessario nella parte in cui in sede di applicazione del provvedimento si rischia di riconoscere carattere di specialità all'istituto del legittimo impedimento e quindi di escludere l'applicabilità dei principi generali contenuti nelle disposizioni codicistiche richiamate.

 

Il senatore CASSON (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.348 preannunciando il proprio voto favorevole. Al riguardo sottolinea come la previsione ivi contenuta consenta di evitare possibili dubbi interpretativi.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) ribadisce le considerazioni già svolte a proposito dell'emendamento 1.318, osservando come esse risultino tanto più valide in riferimento all'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, dal momento che la sospensione del processo per un periodo prolungato può rendere impossibile, ad esempio, per un coimputato chiedere in tempo utile l'escussione della prova che dimostrerebbe la sua innocenza, né d'altra parte, a norma dell'articolo 111 della Costituzione si può immaginare che l'imputato Ministro o Presidente del Consiglio possa essere privato della possibilità di partecipare alla formazione della prova stessa

 

 

Il senatore LONGO (PdL) nel preannunciare il proprio voto contrario sull'emendamento in questione ricorda come gli articoli 392 e 467 del codice di rito trovino di fatto applicazione, in base agli articoli 70 e 71 del codice di rito anche con riguardo alla situazione processuale del soggetto incapace, la quale appare in parte analoga a quella del soggetto impedito.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che è l'impianto stesso del codice ed in particolare delle norme testè richiamate a dimostrare la necessità di prevedere esplicitamente la possibilità di assumere prove urgenti o non ripetibili.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento, con il quale si intende consentire nel rispetto del diritto alla difesa, quanto meno la possibilità per il giudice di provvedere all'assunzione delle prove non rinviabili.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) nel ritenere che il mancato richiamo agli articoli 392 e 467 del codice di rito non costituisca alcun tipo di violazione del diritto alla difesa, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.348.

 

Dopo che i senatori DELLA MONICA(PD), CASSON (PD) e LI GOTTI (IdV) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.349, la Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.349 a 1.357.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

La Commissione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON respinge gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

 

Sono altresì respinti in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti da 2.3 a 2.19.

 

Dopo che i senatori CASSON(PD), DELLA MONICA (PD) e LI GOTTI (IdV) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.20, la Commissione in esito a distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 2.20 a 2.26.

 

Dopo che i senatori CASSON(PD), DELLA MONICA (PD) e LI GOTTI (IdV) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.27, la Commissione in esito a distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 2.27 a 2.36.

 

Il senatore CECCANTI (PD) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 2.37, sottolineando come con esso si intenda ricondurre la legge "ponte" quanto meno nell'alveo della costituzionalità.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.37.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) avverte che i senatori Biondelli, Maritati, Casson, D'ambrosio, Galperti, Sanna, Ceccanti e Molinari aggiungono la propria firma all'emendamento Tit.1,  il quale, posto ai voti, è respinto.

 

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea autorizzandolo, altresì,  a svolgere la relazione orale.

 

            La seduta termina alle ore 16,05.