N. 1996
Art. 1
D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI
Al comma 1, dopo le parole: «di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo», aggiungere le seguenti parole: «espressamente previste dalle leggi e dai regolamenti».
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, MARITATI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al comma 1 indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».
D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, LI GOTTI
Sopprimere il comma 2.
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Il rinvio non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.»
D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'impedimento di cui al comma 1 è formalmente attestato dal Segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri, che indica anche, ai fini della fissazione dell'udienza di rinvio, le date degli impegni istituzionali già programmati che costituiscono causa di futuro impedimento a comparire. La nuova udienza è fissata compatibilmente al ruolo di udienza del giudice ed alle indicazioni espressamente fornite in relazione a futuri analoghi impedimenti a comparire. Nel caso che precede, quando, ad una successiva udienza, l'imputato alleghi una causa di legittimo impedimento dipendente da impegno istituzionale che risulti già programmato, ma che non sia stato espressamente indicato per la decisione dell'udienza di rinvio, la richiesta è rigettata dal giudice con ordinanza motivata».
D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI
Al comma 4, dopo le parole: «non può essere superiore a sei mesi.», aggiungere le seguenti: «Nel caso che precede, il rinvio può essere richiesto una sola volta».
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, CASSON
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. il rinvio non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili».
D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. In caso di rinvio dell'udienza ai sensi dei commi che precedono, il giudice può comunque provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale».
Art. 2
D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI
Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».
D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI
Al comma 1, sostituire le parole: «e ai Ministri il sereno svolgimento» con le seguenti: «lo svolgimento».
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, BIONDELLI, MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, MOLINARI
Sostituire il titolo: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», con il seguente: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza riferita al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri».