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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 24/02/2010


      Il senatore PARDI (IdV) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato, alternativa a quella del relatore, formulata nella seduta precedente. Si sofferma anzitutto sul problema della fonte normativa che dovrebbe regolare le materie oggetto del disegno di legge, osservando che il regime delle immunità e delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole abilitate a introdurre eccezioni al principio di uguaglianza. Dunque, eccezioni e deroghe sono legittime se esplicite e se contenute in una legge costituzionale; infatti, la Costituzione, quando ha ritenuto opportuno indicare un limite o una deroga al principio generale, lo ha fatto attraverso una propria specifica disposizione.

            Sottolinea che il codice di procedura penale già prevede che il giudice valuti gli eventuali impedimenti degli imputati, ma la proposta di riforma dell'articolo 420-ter introduce un ben diverso genere di impedimento, che equivale a una prerogativa costituzionale connessa all'esercizio della funzione di governo. In tal modo si riduce fino ad annientarlo lo spazio per la libera valutazione del giudice, restringendo le possibilità di una verifica oggettiva e di fatto sulla sussistenza dell'impedimento nelle diverse circostanze in cui può essere invocato. Anziché indicare le cause, si stabilisce che ogni attività coessenziale alle funzioni di Governo determina legittimo impedimento e si demanda al Regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle successive modificazioni dello stesso, l'indicazione delle attività da considerare coessenziali.

            Si sofferma poi sull'articolo 1, comma 4, che prevede l'attestazione da parte della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri che l'impedimento è continuativo, senza indicare criteri o parametri ai quali commisurare tale valutazione. Si tratta di un'autocertificazione al di fuori di qualsiasi controllo, con la quale si afferma la prevedibilità e la costanza dell'impedimento, cui consegue un rinvio fino a sei mesi e per tre volte. In proposito, nota che il Presidente del Consiglio potrebbe addirittura nominare Ministro una persona per sottrarla al processo grazie alla nuova disciplina del legittimo impedimento.

            L'irragionevolezza delle disposizioni in esame, a suo avviso, risiederebbe anche nella circostanza che la prerogativa sarebbe invocabile per i reati extrafunzionali, mentre non è prevista per i reati funzionali.

            Rileva una potenziale violazione dell'articolo 101 della Costituzione: il giudice, dominus del processo viene menomato se non privato della possibilità di esercitare il controllo. Sarebbe violato anche l'articolo 24: infatti, la facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri di sospendere il processo preclude l'esercizio del diritto di difesa dei coimputati e i diritti delle parti private e delle persone offese. Si configura un danno grave per il processo, poiché non si prevede la possibilità di esperire gli atti processuali urgenti e irripetibili durante la sospensione. Sottolinea anche la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e osserva che la facoltà di rinunciare alla sospensione processuale, riconosciuta ai titolari delle cariche governative, si pone in contrasto con la tutela dell'interesse pubblico.

            Infine, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'applicazione retroattiva di norme procedurali, in violazione dei princìpi generali dell'ordinamento.