Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 24/02/2010


(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

 

      Il senatore PARDI (IdV) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato, alternativa a quella del relatore, formulata nella seduta precedente. Si sofferma anzitutto sul problema della fonte normativa che dovrebbe regolare le materie oggetto del disegno di legge, osservando che il regime delle immunità e delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole abilitate a introdurre eccezioni al principio di uguaglianza. Dunque, eccezioni e deroghe sono legittime se esplicite e se contenute in una legge costituzionale; infatti, la Costituzione, quando ha ritenuto opportuno indicare un limite o una deroga al principio generale, lo ha fatto attraverso una propria specifica disposizione.

            Sottolinea che il codice di procedura penale già prevede che il giudice valuti gli eventuali impedimenti degli imputati, ma la proposta di riforma dell'articolo 420-ter introduce un ben diverso genere di impedimento, che equivale a una prerogativa costituzionale connessa all'esercizio della funzione di governo. In tal modo si riduce fino ad annientarlo lo spazio per la libera valutazione del giudice, restringendo le possibilità di una verifica oggettiva e di fatto sulla sussistenza dell'impedimento nelle diverse circostanze in cui può essere invocato. Anziché indicare le cause, si stabilisce che ogni attività coessenziale alle funzioni di Governo determina legittimo impedimento e si demanda al Regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle successive modificazioni dello stesso, l'indicazione delle attività da considerare coessenziali.

            Si sofferma poi sull'articolo 1, comma 4, che prevede l'attestazione da parte della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri che l'impedimento è continuativo, senza indicare criteri o parametri ai quali commisurare tale valutazione. Si tratta di un'autocertificazione al di fuori di qualsiasi controllo, con la quale si afferma la prevedibilità e la costanza dell'impedimento, cui consegue un rinvio fino a sei mesi e per tre volte. In proposito, nota che il Presidente del Consiglio potrebbe addirittura nominare Ministro una persona per sottrarla al processo grazie alla nuova disciplina del legittimo impedimento.

            L'irragionevolezza delle disposizioni in esame, a suo avviso, risiederebbe anche nella circostanza che la prerogativa sarebbe invocabile per i reati extrafunzionali, mentre non è prevista per i reati funzionali.

            Rileva una potenziale violazione dell'articolo 101 della Costituzione: il giudice, dominus del processo viene menomato se non privato della possibilità di esercitare il controllo. Sarebbe violato anche l'articolo 24: infatti, la facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri di sospendere il processo preclude l'esercizio del diritto di difesa dei coimputati e i diritti delle parti private e delle persone offese. Si configura un danno grave per il processo, poiché non si prevede la possibilità di esperire gli atti processuali urgenti e irripetibili durante la sospensione. Sottolinea anche la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e osserva che la facoltà di rinunciare alla sospensione processuale, riconosciuta ai titolari delle cariche governative, si pone in contrasto con la tutela dell'interesse pubblico.

            Infine, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'applicazione retroattiva di norme procedurali, in violazione dei princìpi generali dell'ordinamento.

 

            Il presidente VIZZINI (PdL), sostituendo temporaneamente il relatore Malan, propone di esprimere un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.321, sul quale lo stesso relatore ha già proposto un parere contrario.

 

            Si procede quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal relatore.

 

            Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Rileva l'imbarazzo dei senatori della maggioranza i quali, di fronte a un provvedimento che egli definisce aberrante, non esprimono alcuna opinione. Si tratta, a suo avviso, di uno degli effetti negativi dell'attuale legge elettorale, che affida la futura rielezione dei membri del Parlamento al vincolo di fedeltà nei confronti del leader; ciò ha determinato un mutamento nella fisionomia del Parlamento e la perdita di autonomia dei parlamentari, costretti a esprimere acriticamente il proprio voto.

            Nota una diffusa consapevolezza sul fatto che le disposizioni in esame vìolano le norme costituzionali, ma sono considerate utili in attesa di un provvedimento di rango costituzionale e fino alla censura, certa, della Corte costituzionale.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL) respinge le illazioni del senatore Bianco sulle motivazioni dei senatori della maggioranza. Il suo Gruppo ha condiviso l'intervento del relatore Malan e non ha ritenuto di intervenire ulteriormente nella discussione, anche perché il confronto sul merito si svolge presso la Commissione giustizia. Annuncia, quindi, il voto favorevole sulla proposta del relatore.

 

            Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore: il disegno di legge in materia di legittimo impedimento, insieme agli altri provvedimenti diretti a proteggere il Presidente del Consiglio, hanno l'effetto di sciogliere questa alta carica dello Stato dal vincolo della legge. L'acquiescenza del Parlamento è emblematica del degrado del principio democratico, che postula un limite e una separazione dei poteri secondo quanto definito dalla Costituzione.

 

            Il senatore BODEGA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore e contesta la ricostruzione e le illazioni  proposte dei senatori Bianco e Pardi.

 

            Il presidente VIZZINI (PdL), replicando alle osservazioni svolte dal senatore Bianco, precisa che l'assenza di alcuni senatori della maggioranza è dovuta a concomitanti impegni parlamentari e sottolinea che il dibattito sul provvedimento si svolge ampiamente anche nella Commissione di merito e proseguirà successivamente nella discussione in Assemblea. Sottolinea che la democrazia postula il collegamento dei poteri al consenso popolare e alla responsabilità, dunque sono i cittadini i giudici finali e supremi anche delle diverse condotte parlamentari.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato, favorevole sul testo e in parte non ostativa e in parte contraria sugli emendamenti.

            La proposta alternativa di parere presentata dal senatore Bianco e da altri senatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta precedente) e quella presentata dal senatore Pardi e da altri senatori sono pertanto precluse.