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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 24/02/2010


PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI

BIANCO, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA,

 INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA E VITALI

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

 

 

 

La Commissione,

 

premesso che:

- il comma 62 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), anticipa all’erogazione del 2010 (competenza contributi 2009), con un pesante effetto retroattivo, il riparto proporzionale fra i soggetti beneficiari dei contributi diretti entro i limiti dello stanziamento previsto dal bilancio dello Stato, come normato dall’art. 44 della legge 6 agosto 2008, n. 133, in esplicita contraddizione con quanto stabilito dall’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (che peraltro la Finanziaria 2010 non ha abrogato) e dall’articolo 21 (Norme Finali) del presente regolamento, che all’articolo 56 della legge 99/09 pienamente si conforma;

- l’anticipazione del criterio di riparto prevista dal comma 62 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  determinerebbe una situazione per cui l’utilizzo del riparto verrebbe definito, contraddicendo lo stesso articolo 44 della legge 6 agosto 2008, n. 133, prima di aver introdotto nuove regole più rigorose per l’accesso e erogazione dei contributi diretti all’editoria;

- tale scelta determina una situazione di grave crisi del settore con rischi enormi per la continuità della maggioranza delle testate interessate e con effetti rilevanti sull’occupazione del settore; che pertanto il parlamento deve essere impegnato a rimuovere le problematiche aperte dal comma 62 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ridefinendo un quadro normativo entro il quale sia possibile operare per una efficace regolamentazione del settore, scongiurando la scomparsa della maggior parte dei giornali e un drastico impoverimento del pluralismo dell’informazione a stampa italiana;

- la necessità di sanare questa situazione è stata affermata più volte dal Parlamento (2 ordini del giorno accettati dal Governo NN. 9/2936/237, 9/2936/191 - di maggioranza e di opposizione - tesi a superare il comma 62 dell’art. 2 della Finanziaria 2010 e a ripristinare il diritto soggettivo ai contributi diretti), recentemente a tal fine si è espressa anche la 1a Commissione del Senato con apposito ordine del giorno. Tutto ciò per la sensibilità che entrambe le Camere hanno mostrato di avere per i problemi relativi alla tutela del pluralismo e del diritto dei cittadini alla informazione tutelati dall’art. 21 della Costituzione,

 

attestato che:

nello schema di regolamento in esame si registrano prime significative misure di semplificazione delle procedure e di razionalizzazione dei criteri di erogazione. In particolare:

1.     i criteri di calcolo dei contributi sono più semplici e chiari;

2.     il criterio di ‘distribuzione’ appare più adeguato, di quello di tiratura’, a prevenire eccessi di copie stampate, al solo fine di percepire i contributi;

3.     si cancella un espediente, come quello che permetteva a diverse testate di innalzare le tirature - e i relativi contributi - attraverso ‘vendite in blocco’ a prezzi irrisori e spesso a interlocutori di comodo;

4.     si prevedono per stampa, radio e agenzie misure in favore dell’occupazione, che sono importanti, anche perché rappresentano un principio di selezione verso quelle testate che producono giornali inconsistenti o fanno uso e abuso di service  o lavoro nero;

5.     si prevede che le cooperative editoriali nate da ex giornali di movimento politico, che oggi sono cooperative solo di nome essendo la proprietà avulsa dal lavoro, debbono entro l’anno di entrata in vigore del Regolamento trasformarsi «nella categoria delle cooperative giornalistiche»,

 

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte ad accentuare le misure di rigore nei criteri di erogazione dei contributi, al fine di ridurre ulteriormente il fabbisogno di spesa relativo a tali sovvenzioni pubbliche secondo criteri di equità, creando così le condizioni per ristabilire la certezza dell’entità del contributo per tutti quei soggetti che ne risulteranno legittimamente e meritevolmente beneficiari, come richiesto da tutte le parti sociali audite informalmente dalla Commissione:

All’articolo 1, alla fine del primo periodo (come richiesto dal Consiglio di Stato) dopo "contributi" inserire le seguenti parole ", in alternativa, per i primi 2 anni, a mezzo raccomandata postale."

All’articolo 2, comma 1, primo periodo le parole "almeno il 15 per cento" sono sostituite con le parole "almeno 25 per cento" e le parole  "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno 40 per cento".

All’articolo 2, comma 2, alla fine inserire il seguente periodo: "La presente norma non si applica ai soggetti che percepiscono contributi inferiori a 250 mila euro."

All’articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "50 milioni di copie annue" aggiungere le seguenti parole "per i quotidiani, e ad un massimo di 3 milioni di copie annue per i periodici."

Il comma 3 dell’articolo 3 , anche accogliendo le osservazioni del Consiglio di stato, è così riformulato:

"3. Le imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Ai fini della sussistenza del requisito di ammissione nonché del calcolo del contributo non possono essere prese in considerazione le copie oggetto di vendita in blocco da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

I relativi contributi sono così calcolati:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore ad euro 1.290.000 per i quotidiani e ad euro 310.000 per i periodici;

b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:

1) per i giornali quotidiani:euro 258.000 all'anno da 10.000 a 30.000 copie di distribuzione media giornaliera; euro 154.000 all'anno ogni 10.000 copie di distribuzione media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; euro 103.000 all'anno ogni 10.000 copie di distribuzione media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

2) per i giornali periodici un contributo di euro 207.000 nel caso di  distribuzione media superiore alle 10.000 copie;

c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);

d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili."

All’articolo 3, il comma 7 è cancellato (già previsto nell’articolo 21 - Norme finali)

Articolo 4, comma 1, al primo periodo le parole "almeno 5 giornalisti o poligrafici" sono sostituite con le parole "almeno 10 giornalisti o poligrafici" e al termine del periodo dopo le parole "a tempo pieno e indeterminato" aggiungere le parole "di media annua." Alla fine del primo periodo aggiungere il seguente periodo: "Il tetto massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l’importo di 180 mila euro per ogni giornalista e 75 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua".

Al Capo II (Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive)

È necessario uniformare l’individuazione dei soggetti delle trasmissioni in digitale, che sono sottoposti a regime autorizzatorio, ai soggetti delle trasmissioni in analogico, che sono soggetti a regime concessorio.

All’articolo 7, alla fine del primo periodo (come richiesto dal Consiglio di Stato) dopo "contributi" inserire le seguenti parole ", in alternativa, per i primi 2 anni, a mezzo raccomandata postale."

All’articolo 11, il comma 1 è cancellato

All’articolo 11, il comma 5 è cancellato (già previsto nell’articolo 21 -Norme finali)

All’articolo 19, comma 1, alla fine aggiungere le parole ", per l’anno di riferimento dei contributi."

All’articolo 19, il comma 2 è cancellato

All’articolo 20 (Abrogazioni), comma 1, lettera a),  il punto: "2) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250" è cancellato.