Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub

Versione HTML base



Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 24/02/2010


 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2010

173ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giorgetti.     

 

            La seduta inizia alle ore 14,15.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

 

      Il senatore PARDI (IdV) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato, alternativa a quella del relatore, formulata nella seduta precedente. Si sofferma anzitutto sul problema della fonte normativa che dovrebbe regolare le materie oggetto del disegno di legge, osservando che il regime delle immunità e delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole abilitate a introdurre eccezioni al principio di uguaglianza. Dunque, eccezioni e deroghe sono legittime se esplicite e se contenute in una legge costituzionale; infatti, la Costituzione, quando ha ritenuto opportuno indicare un limite o una deroga al principio generale, lo ha fatto attraverso una propria specifica disposizione.

            Sottolinea che il codice di procedura penale già prevede che il giudice valuti gli eventuali impedimenti degli imputati, ma la proposta di riforma dell'articolo 420-ter introduce un ben diverso genere di impedimento, che equivale a una prerogativa costituzionale connessa all'esercizio della funzione di governo. In tal modo si riduce fino ad annientarlo lo spazio per la libera valutazione del giudice, restringendo le possibilità di una verifica oggettiva e di fatto sulla sussistenza dell'impedimento nelle diverse circostanze in cui può essere invocato. Anziché indicare le cause, si stabilisce che ogni attività coessenziale alle funzioni di Governo determina legittimo impedimento e si demanda al Regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle successive modificazioni dello stesso, l'indicazione delle attività da considerare coessenziali.

            Si sofferma poi sull'articolo 1, comma 4, che prevede l'attestazione da parte della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri che l'impedimento è continuativo, senza indicare criteri o parametri ai quali commisurare tale valutazione. Si tratta di un'autocertificazione al di fuori di qualsiasi controllo, con la quale si afferma la prevedibilità e la costanza dell'impedimento, cui consegue un rinvio fino a sei mesi e per tre volte. In proposito, nota che il Presidente del Consiglio potrebbe addirittura nominare Ministro una persona per sottrarla al processo grazie alla nuova disciplina del legittimo impedimento.

            L'irragionevolezza delle disposizioni in esame, a suo avviso, risiederebbe anche nella circostanza che la prerogativa sarebbe invocabile per i reati extrafunzionali, mentre non è prevista per i reati funzionali.

            Rileva una potenziale violazione dell'articolo 101 della Costituzione: il giudice, dominus del processo viene menomato se non privato della possibilità di esercitare il controllo. Sarebbe violato anche l'articolo 24: infatti, la facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri di sospendere il processo preclude l'esercizio del diritto di difesa dei coimputati e i diritti delle parti private e delle persone offese. Si configura un danno grave per il processo, poiché non si prevede la possibilità di esperire gli atti processuali urgenti e irripetibili durante la sospensione. Sottolinea anche la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e osserva che la facoltà di rinunciare alla sospensione processuale, riconosciuta ai titolari delle cariche governative, si pone in contrasto con la tutela dell'interesse pubblico.

            Infine, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'applicazione retroattiva di norme procedurali, in violazione dei princìpi generali dell'ordinamento.

 

            Il presidente VIZZINI (PdL), sostituendo temporaneamente il relatore Malan, propone di esprimere un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.321, sul quale lo stesso relatore ha già proposto un parere contrario.

 

            Si procede quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal relatore.

 

            Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Rileva l'imbarazzo dei senatori della maggioranza i quali, di fronte a un provvedimento che egli definisce aberrante, non esprimono alcuna opinione. Si tratta, a suo avviso, di uno degli effetti negativi dell'attuale legge elettorale, che affida la futura rielezione dei membri del Parlamento al vincolo di fedeltà nei confronti del leader; ciò ha determinato un mutamento nella fisionomia del Parlamento e la perdita di autonomia dei parlamentari, costretti a esprimere acriticamente il proprio voto.

            Nota una diffusa consapevolezza sul fatto che le disposizioni in esame vìolano le norme costituzionali, ma sono considerate utili in attesa di un provvedimento di rango costituzionale e fino alla censura, certa, della Corte costituzionale.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL) respinge le illazioni del senatore Bianco sulle motivazioni dei senatori della maggioranza. Il suo Gruppo ha condiviso l'intervento del relatore Malan e non ha ritenuto di intervenire ulteriormente nella discussione, anche perché il confronto sul merito si svolge presso la Commissione giustizia. Annuncia, quindi, il voto favorevole sulla proposta del relatore.

 

            Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore: il disegno di legge in materia di legittimo impedimento, insieme agli altri provvedimenti diretti a proteggere il Presidente del Consiglio, hanno l'effetto di sciogliere questa alta carica dello Stato dal vincolo della legge. L'acquiescenza del Parlamento è emblematica del degrado del principio democratico, che postula un limite e una separazione dei poteri secondo quanto definito dalla Costituzione.

 

            Il senatore BODEGA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore e contesta la ricostruzione e le illazioni  proposte dei senatori Bianco e Pardi.

 

            Il presidente VIZZINI (PdL), replicando alle osservazioni svolte dal senatore Bianco, precisa che l'assenza di alcuni senatori della maggioranza è dovuta a concomitanti impegni parlamentari e sottolinea che il dibattito sul provvedimento si svolge ampiamente anche nella Commissione di merito e proseguirà successivamente nella discussione in Assemblea. Sottolinea che la democrazia postula il collegamento dei poteri al consenso popolare e alla responsabilità, dunque sono i cittadini i giudici finali e supremi anche delle diverse condotte parlamentari.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato, favorevole sul testo e in parte non ostativa e in parte contraria sugli emendamenti.

            La proposta alternativa di parere presentata dal senatore Bianco e da altri senatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta precedente) e quella presentata dal senatore Pardi e da altri senatori sono pertanto precluse.

 

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1955-B (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE)  

 

      Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 1955-B (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

 

            La Commissione prende atto e su proposta del Presidente conviene di fissare alle ore 15,30 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle parti del decreto-legge modificate dalla Camera dei deputati.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1223) MARCENARO ed altri.  -  Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani  

(1431) Barbara CONTINI e FLERES.  -  Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)  

 

      La relatrice INCOSTANTE (PD) propone di chiedere al Presidente del Senato una nuova assegnazione in sede deliberante.

 

            Sulla proposta di chiedere il trasferimento alla sede deliberante si riservano di pronunciarsi i senatori BOSCETTO (PdL) e BODEGA (LNP), a nome dei rispettivi Gruppi.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria" (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e sospensione)

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

 

      Il relatore BOSCETTO (PdL) dà conto di una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato.

 

            Il senatore BIANCO (PD) presenta e illustra una proposta alternativa di parere, favorevole con osservazioni, da lui presentata insieme al senatore Vita e ad altri senatori del Gruppo, pubblicata in allegato. Auspica che il relatore possa accogliere almeno in parte tale proposta alternativa, in modo da esprimere un parere condiviso della Commissione, anche in considerazione del rilievo critico della materia dell'editoria.

 

            Il relatore BOSCETTO (PdL) sottolinea che alcune delle osservazioni contenute nella proposta alternativa di parere non sono condivisibili: in particolare, ricorda che nel disegno di legge n. 1955-B, la Camera dei deputati ha già introdotto una proroga del regime dei contributi all'editoria. Inoltre, la proposta di riformulare l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge, non può essere accolta.

            Tuttavia, dichiara la disponibilità a verificare una ipotesi di intesa con i Gruppi dell'opposizione.

 

            Il PRESIDENTE propone di sospendere l'esame per consentire l'individuazione di una proposta di parere su cui convergano tutti i Gruppi parlamentari.

 

            Conviene la Commissione.

 

            L'esame è quindi momentaneamente sospeso.

 

            La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1955-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

 

      Il relatore MALAN (PdL) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 194 del 2009. All'articolo 7 è stato introdotto il comma 5-quinquies in materia di concorsi presso le Università ed enti di ricerca. Inoltre, all'articolo 10 è stato introdotto il comma 10-sexies che dispone un differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di contributi all'editoria.

 

            Non essendo stati presentati emendamenti il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

 

            Il senatore BIANCO (PD) prende atto con favore delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: sia per la proroga del regime dei contributi all'editoria sia per quanto riguarda i concorsi per ricercatori presso le Università e gli enti di ricerca, sono state riprese proposte del suo Gruppo presentate in occasione dell'esame al Senato.

            Tuttavia, non condividendo il contenuto complessivo del provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Malan il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria" (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

            Riprende l'esame che era stato temporaneamente sospeso.

 

      Il relatore BOSCETTO (PdL) informa che non è stato possibile convergere su un'unica proposta. Conferma pertanto il testo da lui precedentemente illustrato, che reca un parere favorevole con osservazioni, omettendo tuttavia il primo dei rilievi che aveva formulato, del seguente tenore: "all'articolo 3, comma 1, si invita a riconsiderare la percentuale dei costi ammissibili per cui è ammesso l'accesso al credito agevolato".

 

            Si procede alla votazione.

 

            Il senatore VITA (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta del relatore. Sottolinea l'opportunità di riordinare la disciplina dei contributi all'editoria con criteri rigorosi: a tal fine, ritiene indispensabile collegare i benefici alla vendita effettiva di un certo numero di copie nelle edicole e innalzare il tetto minimo di dipendenti, anche per preservare i livelli occupazioni in un momento di grave crisi economica. Inoltre, giudica singolare e inopportuna la norma dell'articolo 3, comma 2, in base alla quale il tetto per i contributi alle imprese editrici di periodici è elevato a 50 milioni di copie, dal momento che nessun periodico ha una tiratura così elevata.

            Infine, si rammarica per il mancato accoglimento delle proposte dirette a conservare i contributi per le pubblicazioni diffuse all'estero, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore.

 

            La proposta alternativa, presentata dal senatore Bianco e da altri senatori è quindi preclusa.

 

 

La seduta termina alle ore 16,15.

 


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1996 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

 

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

            Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, un parere contrario sull'emendamento 1.321 e un parere non ostativo sugli altri emendamenti.


 

 

 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI E PEDICA

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1996

 

 

 

La Commissione,

 

preso atto che:

- l'A.S. 1996 introduce nell'ordinamento, con legge ordinaria, prerogative giudiziarie connesse all'esercizio della funzione politica, conducenti ad una sospensione automatica del processo - per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri - senza alcuna possibilità di valutazione concreta, da parte del giudice, della effettiva sussistenza degli impedimenti dell'imputato;

- le rilevanti perplessità di ordine costituzionale e normativo concernenti il provvedimento in esame riguardano, in particolare, la inedita disciplina speciale che si introdurrebbe nel nostro sistema processuale a favore di determinati soggetti (governativi) sia sul piano dei contenuti del testo, sia sul piano della singolare dimensione di disciplina temporanea, dal momento che la norma è destinata ad applicarsi "fino alla approvazione di una futura legge costituzionale sulle prerogative dei medesimi soggetti nel processo penale",

 

premesso che:

- vi è da rilevare, in primo luogo, il problema della fonte normativa che dovrebbe regolare le materie oggetto del disegno di legge. Il regime delle immunità e - nella fattispecie - delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole costituzionalmente abilitate ad introdurre eccezioni al principio dell'eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. Questo fondamentale principio costituzionale ha una valenza ed una portata generale, rappresentando uno degli assi portanti dell'intero disegno della nostra Carta Costituzionale. Eccezioni o deroghe sono perciò legittime solo se esplicite e solo se contenute in una fonte di grado costituzionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Non a caso, quindi, laddove il costituente ha ritenuto opportuno porre un limite o una deroga al principio generale, ha avvertito la necessità di predisporre una specifica e puntuale disciplina costituzionale quale è quella contenuta negli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, come chiaramente affermato al punto 6 del "Considerato in diritto" della sentenza n. 24 del 2004,  emerge chiaramente che "alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili, è regolato dai precetti costituzionali". E' da qui che discende, quindi, la palese necessità di una legge di revisione costituzionale ovvero di rango costituzionale per incidere nell'equilibrio tra i diversi diritti costituzionalmente sanciti e tutelati. Senza cambiare la Costituzione, dunque, non si può creare uno "scudo" per sospendere i processi penali contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e contro i Ministri. Usare a tal fine una semplice legge ordinaria, invece di una legge di rango superiore - che nel nostro ordinamento è la legge costituzionale - configura un tentativo che è già, in definitiva, stato respinto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24  del 2004 e, da ultimo, nella sentenza 262 del 2009;

- già nel nostro ordinamento vi è un istituto che adeguatamente mette al riparo i titolari delle più alte cariche pubbliche da eventuali impedimenti alla propria attività istituzionale derivanti dalla pendenza di un processo penale, nella misura in cui il codice di procedura penale impone al giudice penale di valutare in concreto la sussistenza di impedimenti dell'imputato: di qualsiasi imputato. In tale libera valutazione si trova il fondamento del contemperamento anche con gli interessi degli altri poteri. Il disegno di legge in oggetto prevede, invece, una forma di immunità processuale che prescinde da ogni connessione funzionale fra la carica pubblica e gli atti posti in essere dal soggetto che la ricopre. Ciò in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che vieta al legislatore ordinario di introdurre differenziazioni normative basate esclusivamente su elementi soggettivi,

 

considerato, in particolare, che:

- il codice di rito vigente contempla l'istituto del "legittimo impedimento" dell’imputato - di qualsiasi imputato - come causa di rinvio dell’udienza nel processo penale, a tutela del diritto di difesa all’articolo 420-ter del codice di rito. Il testo in esame è volto, invece, nonostante il formale rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 1 proprio all'articolo 420-ter c.p.p, ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, un ben diverso genere di impedimento. Si vogliono cioè introdurre prerogative di ordine costituzionale connesse all'esercizio della funzione di governo, che, come risulta evidente dai commi 1 e 2 ma ancor più dal comma 4, conducano ad una sospensione automatica del processo. Si riduce in tal modo, fino ad annientarlo, lo spazio per la libera valutazione del giudice, restringendo gli spazi per una verifica oggettiva e fattuale della sussistenza del legittimo impedimento nelle diverse circostanze in cui esso può essere invocato dall'imputato: meccanismo che invece l'articolo 420-ter assicura. Peraltro, nella sentenza n. 262 del 2009, la Corte ha stabilito che le prerogative di cui godono i titolari di organi costituzionali "sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale" (attraverso procedura ex articolo 138 della Costituzione): solo una legge costituzionale potrebbe prevedere una presunzione assoluta di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, sebbene gran parte della dottrina costituzionalistica ritenga, addirittura, che tale presunzione assoluta leda, in ogni caso, il "principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione", principio supremo dell'ordinamento;

- anziché individuare, tipizzandoli, gli impedimenti strettamente connessi all'esercizio dell'attività del Presidente del Consiglio e dei Ministri, - come indicato espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2009 - la norma in esame, all'articolo 1, dispone che costituisce legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Minisitri, "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste da leggi e da regolamenti e, comunque, attribuzioni connesse alle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo". Ancor di più per effetto del richiamo a questa imprecisata "coessenzialità", la vaghezza e la indeterminatezza del testo appaiono assolutamente palesi, ancorché assorbenti, facendo coincidere le ragioni dell'impedimento con la carica e non già con l'esercizio di specifiche attribuzioni, valutabili dal giudice di volta in volta, caso per caso. Il riferimento, inoltre, anche ad attività preparatore e consequenziali rischia di esorbitare peraltro anche dalle attribuzioni tipiche della carica;

- nella citata sentenza n. 262 la Corte aveva precisato come fosse "irragionevole e sproporzionato", rispetto all'esigenza di tutela dei diritti degli  imputati, la previsione di una presunzione legale assoluta di "legittimo impedimento", derivante dal solo fatto soggettivo della titolarità della carica. Tale presunzione iuris et de iure impedirebbe, infatti, qualsiasi verifica circa l'effettiva sussistenza dell'impedimento a comparire in giudizio e renderebbe operante la sospensione processuale anche nei casi in cui non sussista alcun impedimento cogente e, quindi, non vi sia, in concreto, alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa;

- oltretutto, al netto delle elencazioni di fattispecie assolutamente indeterminate che definiscono lo speciale legittimo impedimento di cui verrebbero a godere solo il Presidente del Consiglio ed i Ministri, si aggiunge, nella formulazione del comma 1, dell'articolo 1, la previsione secondo cui "costituisce legittimo impedimento (....) l'esercizio di una funzione sancita dal regolamento interno del Consiglio dei ministri vigente, compreso di successive modificazioni". Orbene, poiché è il Consiglio dei Ministri che definisce il proprio regolamento, il Consiglio dei Ministri stesso - pro futuro - valuterà discrezionalmente ciò che potrà determinare e ciò che non potrà determinare legittimo impedimento per il Presidente dei Consiglio e per i Ministri, rimettendo così ai beneficiari la disponibilità di quelle circostanze che dovrebbero essere invece, per definizione, riconnesse a caso fortuito, forza maggiore o altri eventi imprevedibili (come prescritto dall'articolo 420-ter per tutti i cittadini imputati);

- si prevede, al comma 4, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - così genericamente attribuendo tale funzione alla struttura organizzativa di supporto del Presidente - attesti, di fatto con effetto vincolante per il giudice, che l'impedimento risulta "continuativo" in relazione alle funzioni svolte, senza indicare peraltro alcun criterio o parametro cui commisurare tale discrezionale attestazione. Si presume, per quanto non specificato, che l'attestazione della Presidenza valga sia per il Presidente del Consiglio che per i Ministri. Si tratta, pertanto, di una autocertificazione amministrativa - o meglio, governativa - assoluta. Posto che tale attestazione non sembra valere per l'impedimento di cui ai commi 1 e 2, bensì ad una non meglio definibile continuatività dell'impedimento stesso, con ciò si introduce anche un elemento di certezza e prevedibilità. Da un lato, ciò non sembra attagliarsi alla natura dell'impedimento conosciuto dal codice di rito, inteso come fatto al cui verificarsi si riconnettono effetti impeditivi non prevenibili e non previsti dall'imputato,  dall'altro si sottrae al giudice la possibilità di verificare, giorno per giorno, la sussistenza e la costanza delle ragioni impeditive preventivamente asserite volta per volta. Analoga valutazione può esser fatta per le attività "consequenziali" che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, costituirebbero, del pari, legittimo impedimento a comparire in udienza;

- contestualmente, il medesimo comma 4 provvede alla fissazione di un termine semestrale massimo di rinvio, astrattamente individuato e non motivato da alcun elemento fattuale, secondo una logica che non sembra però sposarsi, almeno dal punto di vista della coerenza, neppure con lo stesso concetto di continuatività. Laddove, infatti, si volesse ammettere l'esistenza di situazioni impeditive continue - ammesso che si possa superare l'obiezione della oggettiva prevedibilità di tali eventi - non si vede come tale continuatività sia ragionevolmente riconducibile al termine dato (sei mesi) peraltro reiterabile (fino a tre volte) quasi a configurare un impedimento semi-permanente la cui permanenza viene però constatata non dal giudice bensì da chi ne beneficia. Si attesta, in tal modo, che vi sarà in futuro e per un dato periodo di tempo, un impedimento a comparire, quando invece il fatto impeditivo dovrebbe verificarsi prima delle sue conseguenze (l'impedimento a comparire) o , quanto meno, con modalità non controllabili dall'imputato. Un termine di sei mesi - per non parlare dei diciotto mesi di validità complessiva della legge - indica invece di per sé e con assoluta chiarezza, che vi è, in tale decorso temporale, ampia possibilità per l'imputato, di organizzare adeguatamente il proprio ufficio ed assicurare così la propria presenza alle udienze che lo riguardano;

- il comma 4, laddove fa riferimento a futuri impedimenti non conoscibili e non valutabili dal giudice al momento in cui essi vengono invocati - o meglio, attestati - dalla presidenza del consiglio, costituisce un fattore ulteriore che, insieme alla misteriosa coessenzialità di cui ai commi 1 e 2, contribuisce a ricondurre l'impedimento alla carica tout court e non a specifiche attribuzioni o all'esercizio di circoscrivibili funzioni inerenti la carica medesima che possano essere valutate ed apprezzate da giudice rispetto al requisito di assolutezza prescritto dall'art. 420-ter c.p.p. di generale applicazione. Anche la terminologia utilizzata contribuisce a rendere il comma 4 in questione particolarmente oscuro e contraddittorio: l'impedimento continuativo, infatti, deve essere anche "correlato all'esercizio delle funzioni" e non già, come nel comma 1, "coessenziale alle funzioni" di governo;

- oltre alla indeterminatezza oggettiva emerge, con tutta evidenza, la discrezionalità assoluta in merito alla decisione dell'utilizzo del legittimo impedimento. In considerazione del fatto che l'istituto si estende ai Ministri ed è, di fatto, nell'ambito della Costituzione materiale, il Presidente del Consiglio dei Ministri che "propone" - ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della Costituzione - la nomina  dei Ministri, il Presidente del Consiglio potrebbe - in via teorica - proporre al Presidente della Repubblica, la nomina di un Ministro (magari "senza portafoglio") imputato in un procedimento penale, proprio per conferirgli l'immunità processuale, attraverso il legittimo impedimento (non rinunciabile, oltre che reiterabile) di cui al presente disegno di legge;

- appare, inoltre, proprio sotto il profilo costituzionale oltremodo inopportuno l'inserimento dei Ministri nel provvedimento in oggetto. Del resto è stato affermato - nella memoria, presentata in data 14 settembre 2009 e depositata presso la cancelleria della Corte Costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 luglio 2008, n. 124, promosso dalle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 26.09.2008, del Tribunale di Milano, Sezione I penale, del 16.09.2008 e del Tribunale di Milano, Sezione X penale, del 04.10.2008 -  che "il Presidente del Consiglio dei Ministri (ed il Presidente della Repubblica) esercitano le loro funzioni tipiche soprattutto come organo individuale e non come organo collegiale". A tal proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 262 del 2009, ha ribadito come risultasse eventualmente «apprezzabile interesse» assicurare «il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche». Quelle cariche, cioè, (e non altre) menzionate nella "legge Schifani" prima e nella "legge Alfano" poi. Leggi dichiarate, comunque, incostituzionali nel loro complesso.             Si ricordi, a tal proposito, come non a caso l'articolo 205 del codice di procedura penale vigente, rubricato come "Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato", in riferimento alla compagine governativa, menzioni solo e soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri e non anche i singoli Ministri;

- del tutto irragionevole è poi la circostanza per cui i Ministri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, in virtù del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste da leggi e da regolamenti e, comunque, attribuzioni connesse alle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo, sarebbero legittimamente impediti a comparire davanti ad un tribunale ordinario, mentre tale impedimento non sussisterebbe e non sarebbe invocabile per i reati ministeriali. La medesima circostanza produce dunque effetti diversi a seconda del tribunale davanti a cui si è celebra l'udienza e del reato per cui si procede. Avendo la legge costituzionale disciplinato i reati ministeriali, ben avrebbe potuto, almeno dal punto di vista formale (articolo 138 della Costituzione) se non sostanziale (articolo 3 della Costituzione), individuare una sorta di legittimo impedimento a comparire. Se non vi ha provveduto - e si conviene con tale scelta - non si vede come si possa a ciò procedere con legge ordinaria;

- è chiaro come l'istituto del legittimo impedimento, così come delineato dal disegno di legge in oggetto, venga preso a pretesto ed irragionevolmente forzato fino a farne una vera e propria "prerogativa oggettiva e soggettiva", delle cariche ricoperte dai suddetti membri di governo,

 

valutato, inoltre, che:

- rispetto ai provvedimenti - concernenti la materia giustizia - esaminati durante la Legislatura in corso, di veramente innovativo nel presente disegno di legge sembra esservi proprio il citato articolo 2 laddove si legge che la disposizione in esame pretenderebbe di costituire un "ponte" rispetto all'approvazione - con legge costituzionale - di una norma-scudo costituzionalizzata, appunto. Si è dunque di fronte ad una norma a scadenza, che peraltro viene illogicamente applicata a reati comuni ed esclusa per i reati funzionali, per i quali l'impedimento configurato dall'articolo 1 commi 1 e 2 non sarebbe invocabile. Lo "scudo" verso cui il disegno di legge in esame getta un "ponte" potrebbe essere rappresentato dal contenuto del cosiddetto «lodo Alfano» ripresentato magari in forma di legge costituzionale oppure dal ripristino sic et simpliciter dell'immunità parlamentare (nel testo previgente all'attuale formulazione dell'articolo 68 della Costituzione). Tuttavia siffatto annuncio, lungi dal rappresentare una legittimazione costituzionale della legge, ne confessa il contrasto con la Carta fondamentale, in quanto riconosce - nemmeno surrettiziamente ma in modo esplicito - come lo sbocco finale possa essere rappresentato solo e soltanto da una legge costituzionale, approvata con le modalità di cui all'articolo 138 della Costituzione. Detta premessa legislativa costituisce, quindi, una "attestazione esplicita" dell'incostituzionalità palese del provvedimento in oggetto;

- va, altresì, rilevata una potenziale violazione dell'articolo 101 della Costituzione: il giudice, che è il dominus del processo, viene in più parti menomato, se non privato, della possibilità di esercitare un qualsivoglia controllo delle allegazioni e dell'impedimento, come invece la Sentenza n. 262 del 2009 vorrebbe. La preventiva dichiarazione di un funzionario dipendente dall'esecutivo (articolo 1, comma 4) è fidefacente e non sottoponibile ad alcuna valutazione critica di tipo fattuale ora e per il futuro, o almeno per lo spazio di tempo futuro che discrezionalmente la Presidenza del Consiglio intenderà indicare. In tal modo è palese una invasione del potere esecutivo - nel procedimento penale - in riferimento alle prerogative della magistratura, che in tal modo perde la sua indipendenza;

- si profila, inoltre, una violazione dell'articolo 24 sul diritto di difesa e sulla parità tra le parti. La possibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri di ibernare il processo che li riguarda preclude l'esercizio del diritto di difesa dei coimputati , i diritti delle parti private e delle persone offese, che, in mancanza di bilanciamento che renda comunque possibile far avanzare il processo, vedono interdetta la possibilità di far valere i propri diritti. Ciò riguarda tanto le parti civili eventualmente costituite, quanto eventuali coimputati che hanno diritto a svolgere le loro difese per veder pronunciare la loro assoluzione. Il blocco del processo ne pregiudica, inevitabilmente, le facoltà. Si configura, altresì, un danno grave per il processo stesso, laddove non si prevede la possibilità di esperire gli atti processuali urgenti ed irripetibili, col rischio di impedire anche l'acquisizione di prove non differibili e compromettere irreversibilmente la funzione stessa del processo,

 

valutato, inoltre, che:

- il disegno di legge viola il principio di obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione) poiché, senza neppure riconoscere alcun ruolo al pubblico ministero, potrebbe impedire che il processo penale giunga all'accertamento della verità, in considerazione del fatto che il soggetto imputato potrebbe continuare a ricoprire quella carica (ed a reiterare l'impedimento) per un tempo comunque sufficiente a compromettere l'esito, in mancanza di possibilità di assunzione delle prove non rinviabili ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale. Va ribadito, dunque, che nel nostro ordinamento la sospensione dei processi è prevista esclusivamente per situazioni di tipo puramente oggettivo del processo, intimamente funzionali al suo regolare proseguimento; 

- la facoltà di rinunciare alla sospensione procedimentale - configurabile nella astratta possibilità legislativa di non attestare la continuatività dell'impedimento ai sensi del comma 4 o di non invocare l'esercizio di una attribuzione ai sensi del comma 1 - da parte delle cariche indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame  profila un ulteriore evidente forma di privilegio di tipo "personale" che inficia costituzionalmente tutta la proposta legislativa. Può, a tal proposito, evocasi anche sotto il profilo della ragionevolezza la violazione dell'articolo 3 della Costituzione: la facoltà di rinunciare alla sospensione processuale riconosciuta ai titolari delle cariche governative si pone in contrasto con la tutela del munus publicum, attribuendo una discrezionalità «meramente potestativa» al soggetto beneficiario, anziché prevedere quei filtri aventi carattere di terzietà e quelle valutazioni della peculiarità dei casi concreti che soli, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, potrebbero costituire adeguato rimedio rispetto tanto all'automatismo generalizzato del beneficio quanto «al vulnus al diritto di azione»;

- emerge, inoltre, nel presente disegno di legge una violazione del giudicato costituzionale ex articolo 136 della Costituzione, formatosi prima sulla sentenza n. 24 del 2004, poi sulla sentenza n. 262 del 2008. La presente inidonea fonte normativa ed i precetti ivi contenuti ripropongo - di fatto - la medesima disciplina prevista dalle leggi n. 140 del 2003 e n. 124 del 2008, dichiarate incostituzionali con dette sentenze. Il legislatore, col presente provvedimento, introduce una disposizione che riproduce, sotto il profilo della ratio, nonché sotto quello contenutistico, altre disposizione dichiarate incostituzionali e pertanto già caducate da Sentenze della Corte Costituzionale con efficacia ex nunc;

- il disegno di legge si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Si sancisce pertanto, in violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di efficacia della legge nel tempo e dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile in particolare, la applicazione retroattiva di norme procedurali a processi iniziati sotto la vigenze di altre e diverse regole, laddove invece appartiene al secolare patrimonio del diritto il dato certo secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non può avere, pertanto, effetto retroattivo;

- la sospensione procedimentale prevista dal presente provvedimento è,  derogatoria rispetto al regime processuale comune, perché si applica solo a favore dei titolari di cariche governative, con riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati extrafunzionali, in qualunque epoca commessi, estranei alle attività inerenti alla carica. La deroga si risolve - come ricordato, da ultimo, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2009 - in una evidente disparità di trattamento delle cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (articolo 54 della Costituzione) o, ancora piú generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (articolo 4, secondo comma, della Costituzione),

 

valutato, infine che:

- l'estendersi della sfera immunitaria dei soggetti detentori del potere politico rappresenta una lacerazione profonda del tessuto costituzionale repubblicano: una svolta culturale che tende a modificare la visione generale del sistema istituzionale complessivo, mettendo seriamente in discussione sia la forma di governo (i rapporti e gli equilibri tra i poteri), sia la forma di Stato (i rapporti tra il potere e i cittadini) vigenti,

 

considerato, pertanto, il contrasto palese (oltre che latente) con gli articoli 3, 24, 101, 112, 136 e 138 della Carta costituzionale,

 

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.


 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

 

 

 

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 3, sarebbe opportuno precisare che i costi presi a base per la determinazione del contributo siano quelli del bilancio relativo all'anno indicato nella richiesta del contributo medesimo (venendo così meno qualunque riferimento relativo agli anni precedenti) e che, nel caso di specie, non trovi applicazione la limitazione dell'incremento annuale introdotta dalla legge n. 266 del 2005 (ossia il vincolo per cui i costi ammissibili non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso di inflazione programmata);

- all'articolo 4, si segnala l'opportunità di prevedere criteri meno rigidi per la determinazione dei livelli occupazionali che consentono l'accesso al contributo, eventualmente facendo riferimento ad una media annua di assunzioni;

- all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 10, al fine di pervenire a una formulazione coerente con la natura investigativa dell'azione della Guardia di Finanza, appare necessario prevedere che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ferma restando la propria competenza esclusiva per lo svolgimento di accertamenti e controlli sulle domande di ammissione ai contributi, segnali alla Guardia di Finanza stessa ogni dato, notizia o elemento utile per la prevenzione di irregolarità e abusi nell'ambito delle procedure di concessione delle agevolazioni finanziarie, ai fini dello sviluppo di eventuali ulteriori accertamenti e controlli di iniziativa. Si segnala altresì l'esigenza di evitare l'espresso riferimento al vigente protocollo d'intesa tra il dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Guardia di Finanza, in quanto atto di natura amministrativa volto a disciplinare esclusivamente aspetti tecnici della cooperazione tra i due organismi;

- all'articolo 11, comma 1, si segnala la necessità di correggere l'erroneo riferimento, quando compare per la prima volta, alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;

- all'articolo 17, comma 1, si segnala l'opportunità di una nuova formulazione che, ferma restando la competenza esclusiva del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in merito agli specifici controlli anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, preveda che l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito sia trasmesso alla Guardia di Finanza ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli di iniziativa;

- all'articolo 19, la disposizione che prevede la restituzione dei contributi percepiti in caso di soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale appare eccessivamente severa, o almeno richiederebbe - come osservato anche dal Consiglio di Stato - "un maggior dettaglio in ordine ai presupposti dell'insorgenza del dovere di restituzione";

- si segnala, inoltre, l'opportunità di mantenere il regime vigente dei contributi alle emittenti radiofoniche dedicate alle minoranze linguistiche;

            - infine, si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché le stesse agevolazioni previste dall'attuale legge siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che alla data del 31 dicembre 2005 facevano parte, come componente politica, del Gruppo misto della Camera dei deputati.


 

 

 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI

BIANCO, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA,

 INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA E VITALI

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

 

 

 

La Commissione,

 

premesso che:

- il comma 62 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), anticipa all’erogazione del 2010 (competenza contributi 2009), con un pesante effetto retroattivo, il riparto proporzionale fra i soggetti beneficiari dei contributi diretti entro i limiti dello stanziamento previsto dal bilancio dello Stato, come normato dall’art. 44 della legge 6 agosto 2008, n. 133, in esplicita contraddizione con quanto stabilito dall’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (che peraltro la Finanziaria 2010 non ha abrogato) e dall’articolo 21 (Norme Finali) del presente regolamento, che all’articolo 56 della legge 99/09 pienamente si conforma;

- l’anticipazione del criterio di riparto prevista dal comma 62 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  determinerebbe una situazione per cui l’utilizzo del riparto verrebbe definito, contraddicendo lo stesso articolo 44 della legge 6 agosto 2008, n. 133, prima di aver introdotto nuove regole più rigorose per l’accesso e erogazione dei contributi diretti all’editoria;

- tale scelta determina una situazione di grave crisi del settore con rischi enormi per la continuità della maggioranza delle testate interessate e con effetti rilevanti sull’occupazione del settore; che pertanto il parlamento deve essere impegnato a rimuovere le problematiche aperte dal comma 62 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ridefinendo un quadro normativo entro il quale sia possibile operare per una efficace regolamentazione del settore, scongiurando la scomparsa della maggior parte dei giornali e un drastico impoverimento del pluralismo dell’informazione a stampa italiana;

- la necessità di sanare questa situazione è stata affermata più volte dal Parlamento (2 ordini del giorno accettati dal Governo NN. 9/2936/237, 9/2936/191 - di maggioranza e di opposizione - tesi a superare il comma 62 dell’art. 2 della Finanziaria 2010 e a ripristinare il diritto soggettivo ai contributi diretti), recentemente a tal fine si è espressa anche la 1a Commissione del Senato con apposito ordine del giorno. Tutto ciò per la sensibilità che entrambe le Camere hanno mostrato di avere per i problemi relativi alla tutela del pluralismo e del diritto dei cittadini alla informazione tutelati dall’art. 21 della Costituzione,

 

attestato che:

nello schema di regolamento in esame si registrano prime significative misure di semplificazione delle procedure e di razionalizzazione dei criteri di erogazione. In particolare:

1.     i criteri di calcolo dei contributi sono più semplici e chiari;

2.     il criterio di ‘distribuzione’ appare più adeguato, di quello di tiratura’, a prevenire eccessi di copie stampate, al solo fine di percepire i contributi;

3.     si cancella un espediente, come quello che permetteva a diverse testate di innalzare le tirature - e i relativi contributi - attraverso ‘vendite in blocco’ a prezzi irrisori e spesso a interlocutori di comodo;

4.     si prevedono per stampa, radio e agenzie misure in favore dell’occupazione, che sono importanti, anche perché rappresentano un principio di selezione verso quelle testate che producono giornali inconsistenti o fanno uso e abuso di service  o lavoro nero;

5.     si prevede che le cooperative editoriali nate da ex giornali di movimento politico, che oggi sono cooperative solo di nome essendo la proprietà avulsa dal lavoro, debbono entro l’anno di entrata in vigore del Regolamento trasformarsi «nella categoria delle cooperative giornalistiche»,

 

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte ad accentuare le misure di rigore nei criteri di erogazione dei contributi, al fine di ridurre ulteriormente il fabbisogno di spesa relativo a tali sovvenzioni pubbliche secondo criteri di equità, creando così le condizioni per ristabilire la certezza dell’entità del contributo per tutti quei soggetti che ne risulteranno legittimamente e meritevolmente beneficiari, come richiesto da tutte le parti sociali audite informalmente dalla Commissione:

All’articolo 1, alla fine del primo periodo (come richiesto dal Consiglio di Stato) dopo "contributi" inserire le seguenti parole ", in alternativa, per i primi 2 anni, a mezzo raccomandata postale."

All’articolo 2, comma 1, primo periodo le parole "almeno il 15 per cento" sono sostituite con le parole "almeno 25 per cento" e le parole  "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno 40 per cento".

All’articolo 2, comma 2, alla fine inserire il seguente periodo: "La presente norma non si applica ai soggetti che percepiscono contributi inferiori a 250 mila euro."

All’articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "50 milioni di copie annue" aggiungere le seguenti parole "per i quotidiani, e ad un massimo di 3 milioni di copie annue per i periodici."

Il comma 3 dell’articolo 3 , anche accogliendo le osservazioni del Consiglio di stato, è così riformulato:

"3. Le imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Ai fini della sussistenza del requisito di ammissione nonché del calcolo del contributo non possono essere prese in considerazione le copie oggetto di vendita in blocco da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

I relativi contributi sono così calcolati:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore ad euro 1.290.000 per i quotidiani e ad euro 310.000 per i periodici;

b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:

1) per i giornali quotidiani:euro 258.000 all'anno da 10.000 a 30.000 copie di distribuzione media giornaliera; euro 154.000 all'anno ogni 10.000 copie di distribuzione media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; euro 103.000 all'anno ogni 10.000 copie di distribuzione media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

2) per i giornali periodici un contributo di euro 207.000 nel caso di  distribuzione media superiore alle 10.000 copie;

c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);

d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili."

All’articolo 3, il comma 7 è cancellato (già previsto nell’articolo 21 - Norme finali)

Articolo 4, comma 1, al primo periodo le parole "almeno 5 giornalisti o poligrafici" sono sostituite con le parole "almeno 10 giornalisti o poligrafici" e al termine del periodo dopo le parole "a tempo pieno e indeterminato" aggiungere le parole "di media annua." Alla fine del primo periodo aggiungere il seguente periodo: "Il tetto massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l’importo di 180 mila euro per ogni giornalista e 75 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua".

Al Capo II (Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive)

È necessario uniformare l’individuazione dei soggetti delle trasmissioni in digitale, che sono sottoposti a regime autorizzatorio, ai soggetti delle trasmissioni in analogico, che sono soggetti a regime concessorio.

All’articolo 7, alla fine del primo periodo (come richiesto dal Consiglio di Stato) dopo "contributi" inserire le seguenti parole ", in alternativa, per i primi 2 anni, a mezzo raccomandata postale."

All’articolo 11, il comma 1 è cancellato

All’articolo 11, il comma 5 è cancellato (già previsto nell’articolo 21 -Norme finali)

All’articolo 19, comma 1, alla fine aggiungere le parole ", per l’anno di riferimento dei contributi."

All’articolo 19, il comma 2 è cancellato

All’articolo 20 (Abrogazioni), comma 1, lettera a),  il punto: "2) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250" è cancellato.

 

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE 

N. 1223, 1431

 

Art.  5

5.0.1

CASSON

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale)

           1. E' istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "difensore civico".

            2. Il difensore civico è organo collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere ed elegge fra i propri membri il presidente.

            3. Il difensore civico è organo indipendente e autonomo.

            4. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni dei garanti dei diritti delle persone private della libertà laddove nominati da regioni, province e comuni.

            5. Il difensore civico, i componenti del suo ufficio, i garanti territoriali hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di identificazione e espulsione per stranieri, le caserme dei Carabinieri e della Guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza. Durante la visita i soggetti di cui al primo periodo possono ispezionare qualunque luogo di detenzione ed incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto possono non essere accompagnati. I medesimi soggetti di cui al primo periodo hanno, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie informali. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può:

            a) accedere a qualsiasi ufficio delle strutture di cui al primo periodo del presente comma;

            b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;

            c) convocare il responsabile della struttura detentiva o del comportamento contestato.

            6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.

            7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento del Presidente del consiglio dei Ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.

            8. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

            9. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le leggi dello Stato.

            10. Il difensore civico, dopo aver svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al primo periodo può:

            a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico;

            b) comunicare il suo dissenso motivato.

            11. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento deve essere comunicato allo stesso difensore civico.

            12. Il difensore civico presenta entro il 30 aprile di ogni anno al Parlamento la propria relazione annuale sull'attività svolta relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, ed al Comitato ONU contro la tortura. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

            13. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia, è istituito l'insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del relativo difensore civico.

            14. il difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

15. Ognuno dei componenti del difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:

            a) essere persona di indubbia moralità;

            b) avere una pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;

            c) avere una formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti umani.

            16. Il difensore civico rimane in carica per quattro anni, non prorogabili. Il difensore civico rimane in carica in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo difensore civico. Ognuno dei cinque componenti il difensore civico, di cui al comma 2, è sostituito in caso di dimissioni o di morte.

            17. I membri del difensore civico sono sostituiti dai Presidenti delle Camere nei casi di impedimento permanente, incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui al comma 15, lettera a). La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo e istituzionale.

            18 Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione in posizione di comando selezionato direttamente in base al curriculum personale e di studio. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.».

 

            Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: «euro 8.000.000 annui» con le seguenti: «euro 12.000.000 annui».