Va infatti ricordato che la norma in questione precisa l'ambito applicativo, con riferimento al Presidente del Consiglio e ai Ministri, del legittimo impedimento a comparire così come definito dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 479 del 1999.
Tale norma, per quanto collocata sistematicamente nel titolo IX del libro V, che disciplina l'udienza preliminare, fa tuttavia esplicito riferimento all'impedimento dell'imputato o del difensore, non solo nella rubrica ma anche nella formulazione del comma 1.
A tal proposito va osservato che l'assunzione della qualità di imputato può essere anche precedente alla richiesta di rinvio a giudizio, come nel caso dell'incidente probatorio.
Dopo aver osservato come la vigente disciplina del legittimo impedimento a comparire non faccia alcuna differenza fra i diversi gradi di giudizio, egli osserva come l'affermazione dei senatori Ceccanti e D'Ambrosio circa l'implicito riconoscimento dell'incostituzionalità del disegno di legge che si evincerebbe dall'articolo 2, si fondi su una petizione di principio che non può essere condivisa, dal momento che la norma in esame costituisce una disposizione di carattere meramente processuale che viene adottata in attesa di una legge costituzionale che non sarà certo diretta a disciplinare con una fonte rinforzata il legittimo impedimento, ma a regolamentare organicamente le prerogative costituzionali del Presidente del Consiglio e dei membri del Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 21,40.